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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le imprese di assicurazione e riassicurazione versano all'IVASS un contributo annuale di vigilanza.
  • Si applica a imprese italiane, sedi secondarie di imprese extracomunitarie, imprese locali, mutue particolari e riassicuratori.
  • La misura è stabilita annualmente dall'autorità entro i tetti massimi previsti dalla norma.
  • Il contributo finanzia l'attività di vigilanza prudenziale e di mercato, garantendo l'autosufficienza finanziaria dell'IVASS.

Testo dell'articoloVigente

Art. 335 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione e di riassicurazione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. Sono tenute a versare all'IVASS un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2: a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4; b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo, c) le imprese locali di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera a), iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private » e le particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella sezione dell'albo rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private »; d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4, e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3. e-bis) le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro di cui al Titolo II, Capo III, iscritte negli elenchi in appendice all'albo di cui all'articolo 26.

2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. Per le imprese di cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo è commisurato a un importo non superiore alla metà di quello di cui al periodo precedente ed è calcolato sui premi incassati in Italia.

3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.

4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1 . Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.

5. Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione, è versato direttamente all'IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.

6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all' articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .

Commento

L'art. 335 disciplina il contributo annuale di vigilanza che le imprese di assicurazione e riassicurazione versano all'IVASS. Si tratta dello strumento principale di finanziamento dell'autorità, in coerenza con il modello europeo delle autorità indipendenti finanziate dai soggetti vigilati.

Soggetti obbligati

L'obbligo riguarda imprese di assicurazione con sede legale in Italia iscritte alla sezione I dell'albo (art. 14), sedi secondarie di imprese extracomunitarie stabilite in Italia, imprese locali e particolari mutue assicuratrici del Titolo IV, imprese di riassicurazione iscritte alla sezione IV dell'albo (art. 59), sedi secondarie di riassicuratori extracomunitari. Il perimetro coincide sostanzialmente con quello dei soggetti vigilati dall'IVASS sotto profilo prudenziale.

Determinazione dell'importo

L'importo è stabilito annualmente dall'IVASS entro i tetti massimi previsti dalla legge. La determinazione tiene conto del fabbisogno effettivo dell'autorità per l'esercizio successivo e si basa su criteri di ripartizione proporzionali, di norma legati alla raccolta premi delle singole imprese. Il modello è coerente con il principio di autofinanziamento delle autorità di vigilanza.

Funzione del contributo

Il contributo copre le spese di funzionamento dell'IVASS: personale, infrastrutture, attività ispettiva, regolamentazione, cooperazione internazionale. L'autofinanziamento garantisce indipendenza politica: l'autorità non dipende dalla negoziazione annuale del bilancio statale e può programmare attività e investimenti con orizzonte pluriennale. È una caratteristica strutturale delle autorità indipendenti.

Rapporto con altri contributi

Il contributo dell'art. 335 si affianca a quello degli intermediari (art. 336) e dei periti (art. 337). Insieme realizzano la piena copertura dei costi di vigilanza con risorse provenienti dai soggetti vigilati, evitando aggravi a carico della fiscalità generale. L'articolazione per categoria di soggetti garantisce equità proporzionale: chi più beneficia della vigilanza più contribuisce a finanziarla.

Profili contenziosi

Il contenzioso sul contributo è limitato e riguarda di norma la perimetrazione soggettiva (chi è effettivamente impresa di riassicurazione) o questioni di calcolo (base di commisurazione, esclusioni da raccolta premi). La giurisprudenza amministrativa conferma generalmente la legittimità del modello, riconoscendo all'IVASS ampia discrezionalità tecnica nella determinazione delle aliquote entro i tetti normativi.

Cross-reference e profili comparativi

L'art. 335 si coordina con l'art. 336 (contributo intermediari), con l'art. 337 (contributo periti), con l'art. 191 del Codice sui poteri IVASS e con la L. 262/2005 sulle autorità di vigilanza dei mercati finanziari. Sul piano comparato il modello è analogo a quello di Consob ex artt. 40 e 40-bis L. 724/1994 e di Banca d'Italia ex art. 7 TUB. La caratteristica comune è l'autofinanziamento da parte dei vigilati, che separa risorse dell'autorità dalla discrezionalità politica annuale. Per le compagnie il contributo è onere operativo ricorrente, contabilizzato tra le spese di funzionamento; il peso unitario è modesto rispetto alla raccolta premi totale, ma il volume aggregato consente all'IVASS di disporre di un bilancio adeguato per attività ispettiva e regolatoria.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Compagnia con sede legale in Italia

Caso 2: Caso 2 — Sede secondaria extracomunitaria

Domande frequenti

Chi deve versare il contributo?

Le imprese di assicurazione e riassicurazione italiane, le sedi secondarie di imprese extracomunitarie, le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici del Titolo IV.

Chi stabilisce l'importo?

L'IVASS, annualmente, entro i tetti massimi previsti dalla legge e tenendo conto del fabbisogno effettivo di copertura dei costi di vigilanza.

Perché un sistema basato su contributi dei vigilati?

Per garantire autonomia finanziaria all'autorità e indipendenza dalla negoziazione annuale del bilancio statale, secondo il modello europeo delle autorità di vigilanza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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