- La CONSAP contesta gli addebiti ai periti entro 120 giorni dall'accertamento (180 per soggetti esteri).
- Il perito può presentare scritti difensivi entro 60 giorni e chiedere audizione davanti al Collegio di garanzia dell'art. 324-octies.
- Decorsi i termini, il Collegio di garanzia esprime proposta e la CONSAP adotta il provvedimento finale.
- Procedura garantita, modellata sull'iter sanzionatorio degli intermediari assicurativi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 331 D.Lgs. 209/2005 — (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329, la CONSAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di assicurazione, eventuali responsabili della violazione.
2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni, scritti difensivi avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia di cui all'articolo 324-octies, cui può partecipare con l'assistenza di un avvocato.
3. A seguito dell'esercizio delle facoltà difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere alla CONSAP di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza alla CONSAP la proposta motivata di determinazione della sanzione.
4. La CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
5. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La CONSAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati da CONSAP nel suo sito internet.))
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Commento
L'art. 331 disciplina la procedura applicativa delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti assicurativi. Riproduce il modello procedurale dell'art. 324-octies per gli intermediari, garantendo coerenza sistemica tra i due settori sanzionatori del Codice.
Avvio del procedimento
La CONSAP contesta gli addebiti ai periti entro 120 giorni dall'accertamento dell'infrazione, termine elevato a 180 giorni per soggetti residenti all'estero. La decorrenza è dall'effettiva conoscenza dei fatti rilevanti da parte dell'autorità, non dalla mera apertura della verifica. Il superamento dei termini produce decadenza dell'azione disciplinare.
Facoltà difensive
Il perito dispone di 60 giorni dalla contestazione per presentare scritti difensivi e chiedere audizione personale davanti al Collegio di garanzia istituito presso l'IVASS ai sensi dell'art. 324-octies, con assistenza di un avvocato. La scelta di affidare l'audizione all'organo terzo IVASS, e non a un collegio interno CONSAP, rafforza l'imparzialità e l'apparenza di imparzialità della procedura.
Ruolo del Collegio di garanzia
Il Collegio esamina contestazione, difese, eventuali audizioni e materiale probatorio e formula proposta alla CONSAP per l'adozione del provvedimento finale. La separazione tra organo istruttorio (CONSAP) e organo valutatore (Collegio) realizza il principio di separazione delle funzioni richiesto dalla giurisprudenza CEDU per le sanzioni amministrative para-penali.
Decisione finale
La CONSAP adotta il provvedimento finale all'esito della proposta del Collegio. La decisione deve essere motivata in modo analitico, illustrando i criteri di proporzionalità applicati e rispondendo alle deduzioni difensive del perito. La motivazione meccanica o per relationem è frequentemente censurata in sede di giurisdizione amministrativa.
Tutela giurisdizionale
Il provvedimento disciplinare è impugnabile davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica, con appello al Consiglio di Stato. La giurisdizione amministrativa è esclusiva per la natura pubblicistica della funzione esercitata. In sede cautelare il TAR concede frequentemente la sospensione per sanzioni di sospensione o radiazione, in considerazione dell'irreparabilità del pregiudizio professionale.
Cross-reference e principi CEDU
L'art. 331 si coordina con l'art. 329 sulle sanzioni, con l'art. 330 sulla competenza CONSAP, con l'art. 324-octies per il Collegio di garanzia richiamato e con le disposizioni attuative IVASS. Sul piano sovranazionale la procedura risponde alle garanzie dell'art. 6 CEDU per le sanzioni che, per gravità e natura, sono qualificate come para-penali (criteri Engel della Corte EDU). La separazione tra organo istruttorio CONSAP e organo valutatore IVASS è elemento cardine: garantisce indipendenza apparente e sostanziale del decisore. Per i periti la presenza di un avvocato in audizione consente difesa qualificata, profilo decisivo nei casi più gravi di sospensione o radiazione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Difesa con audizione e ridimensionamento
Caso 2: Caso 2 — Decadenza per tardività
Domande frequenti
Quale termine ha la CONSAP per contestare?
120 giorni dall'accertamento per i periti residenti in Italia, 180 giorni per quelli residenti all'estero; il superamento produce decadenza dell'azione disciplinare.
Davanti a quale organo si svolge l'audizione?
Davanti al Collegio di garanzia istituito presso l'IVASS ai sensi dell'art. 324-octies, con assistenza di un avvocato.
Il provvedimento finale è impugnabile?
Sì, davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica, con possibile appello al Consiglio di Stato; in casi di sospensione o radiazione è frequente la sospensiva cautelare.
Vedi anche