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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 320 cod. ass. – Nota informativa
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all’articolo 185 prima della conclusione del contratto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
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Vedi anche
→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 319 cod. ass. – Regole di comportamento (abrogato)→Art. 321 D.Lgs. 209/2005 – Doveri degli organi di controllo→Art. 318 cod. ass. – Pubblicità di prodotti assicurativi (abrogato)→Art. 322 D.Lgs. 209/2005 – Doveri del revisore legale e della società di revisione legale→Art. 317 cod. ass. – Altre violazioni (abrogato)→Art. 323 cod. ass. – Doveri dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato (abrogato)→Art. 316 cod. ass. – Obblighi di comunicazione (abrogato)→Art. 324 D.Lgs. 209/2005 – Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, nonché alle violazioni delle disposizioni previste d
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.