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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • All'apertura della liquidazione i commissari informano per raccomandata i creditori noti residenti in altri Stati membri.
  • L'avviso indica termini, conseguenze del mancato rispetto, destinatari delle insinuazioni e disciplina di reclami e opposizioni.
  • Le comunicazioni sono in italiano con intestazione in tutte le lingue UE per identificarne natura e scopo.
  • Per i creditori esteri i termini di reclamo e opposizione sono raddoppiati; IVASS approva i formulari con regolamento.

Testo dell'articoloVigente

Art. 253 D.Lgs. 209/2005 — Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.

2. L'avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti dall'articolo 252, comma 5, e delle opposizioni previste dall'articolo 254, comma 1. L'avviso indica, inoltre, che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto medesimo.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell'articolo 252, comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prevista dall'articolo 247, comma 1.

5. L' IVASS determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da adottare per l'informazione dei creditori.

Commento

La funzione informativa cross-border

L'art. 253 cod. ass. attua all'interno della liquidazione coatta amministrativa delle imprese assicurative il principio di tutela paritaria dei creditori UE imposto dalla direttiva 2001/17/CE, oggi rifusa nella direttiva Solvency II 2009/138/CE. La norma garantisce che chi risiede in altro Stato membro non sia svantaggiato dalla distanza geografica e dalla diversa lingua processuale: a questi soggetti i commissari trasmettono, senza indugio e individualmente, una comunicazione raccomandata che apre il canale di partecipazione alla procedura.

Contenuto minimo dell'avviso

Il comma 2 tipizza il contenuto: termini per il riconoscimento del credito e dei privilegi, conseguenze del mancato rispetto, soggetti competenti a ricevere le domande di insinuazione, regole di reclamo ex art. 252 comma 5 e di opposizione ex art. 254 comma 1. Per i crediti di assicurazione l'avviso descrive anche gli effetti della liquidazione sui contratti, segnatamente la data in cui cessano gli effetti e gli obblighi residui dell'assicurato. La disciplina e in linea con il principio di trasparenza ribadito dalla Corte di giustizia in tema di procedure concorsuali transfrontaliere (CGUE causa C-444/07 MG Probud, sui parametri di tutela informativa).

Lingua e termini agevolati

La comunicazione e in italiano, ma il comma 3 impone un'intestazione plurilingue in tutte le lingue ufficiali UE per evitare che il destinatario fraintenda la natura dell'atto. Il comma 4 raddoppia i termini di reclamo e opposizione previsti dagli artt. 252 e 254, in modo da neutralizzare il tempo di traduzione e organizzazione difensiva. Il termine di insinuazione di cui all'art. 252 comma 6 decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta UE prevista dall'art. 247 comma 1, ancoraggio comune e oggettivo per tutti gli Stati membri.

Regolamento IVASS e prassi operativa

Il comma 5 demanda a IVASS la definizione di contenuto, lingua e schema dei formulari. Il rinvio si raccorda con il regolamento IVASS n. 13/2008 e successive integrazioni in tema di procedure liquidative. In concreto, il modulo standardizza informazioni essenziali, riducendo il margine di contestazione su difetto di avviso. Sul piano sistematico la norma dialoga con gli artt. 256 (insinuazioni tardive) e 260 (ripartizione), assicurando che il creditore UE abbia tempo utile per insinuarsi prima dell'avvio dei riparti finali.

Profili pratici e onere documentale

L'individuazione dei creditori noti residenti in altri Stati membri richiede ai commissari un'analisi preliminare del libro creditori e dei contratti in essere. La giurisprudenza nazionale ha valorizzato la diligenza esigibile: i commissari devono attingere a fonti contabili interne (sistema informativo gestionale, registro polizze, libro mastro fornitori) e a banche dati pubbliche per individuare ogni creditore raggiungibile. L'omissione dell'avviso a creditore noto integra responsabilita degli organi della procedura ex art. 234 cod. ass. e consente l'insinuazione tardiva senza addebito di spese ex art. 256 comma 2. La raccomandata a/r resta lo strumento elettivo, ma sono ammessi mezzi equipollenti che assicurino prova del ricevimento (PEC ove disponibile, corriere internazionale con tracking documentato).

Casi pratici

Caso 1: Creditore tedesco di compagnia italiana in LCA

Caso 2: Mancato avviso e insinuazione tardiva

Domande frequenti

Chi sono i creditori UE destinatari dell'avviso ex art. 253?

I creditori noti con residenza abituale, domicilio o sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia. I commissari devono raggiungerli individualmente con raccomandata a/r senza indugio.

I termini per reclamo e opposizione sono raddoppiati per i creditori UE?

Si. Il comma 4 raddoppia i termini di reclamo ex art. 252 comma 5 e di opposizione ex art. 254 comma 1, per neutralizzare il tempo di traduzione e organizzazione difensiva.

In che lingua sono le comunicazioni ai creditori esteri?

In italiano, ma con un'intestazione in tutte le lingue ufficiali UE che ne chiarisce natura e scopo. I formulari sono fissati con regolamento IVASS.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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