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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il MISE, su proposta IVASS, revoca l'autorizzazione per gravi violazioni di legge o impossibilità di garantire stabilmente la solvibilità.
  • La revoca è atto sanzionatorio diverso dalla decadenza ricognitiva dell'art. 240.
  • Il provvedimento è motivato e impugnabile davanti al giudice amministrativo.
  • Alla revoca segue la liquidazione coatta amministrativa secondo gli artt. 245 ss.

Testo dell'articoloVigente

Art. 242 D.Lgs. 209/2005 — Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa di assicurazione: a) non si attiene, nell'esercizio dell'attività, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività; b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all'attività assicurativa; c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice; d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha presentato, a giudizio dell'IVASS, un piano di finanziamento manifestamente inadeguato ovvero non ha rispettato il piano approvato entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza di gruppo, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dall'articolo 227; e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria. e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è esclusa da esso

2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, è altresì revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.

3. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5.

4. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa è contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'IVASS ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, può tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).

5. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4.

6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri per l'adozione da parte di tali Autorità di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attività sul loro territorio.

6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di revoca di autorizzazione ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.

Commento

Natura sanzionatoria

La revoca dell'autorizzazione è il provvedimento sanzionatorio più grave del Codice in materia di crisi delle imprese assicurative. Diversamente dalla decadenza dell'art. 240, che si limita a riconoscere fatti oggettivi di estinzione, la revoca consegue a valutazioni discrezionali dell'autorità sulla persistente idoneità dell'impresa a svolgere l'attività assicurativa nel rispetto della normativa prudenziale.

Presupposti

I presupposti riguardano gravi violazioni delle disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, oppure l'impossibilità di garantire stabilmente la solvibilità secondo i requisiti Solvency II. Tipici esempi sono il persistente deficit del Solvency Capital Requirement non sanabile con misure di intervento tempestivo, la violazione sistematica delle regole sulle riserve tecniche, l'attività di gestione contraria all'interesse degli assicurati. La gravità deve risultare da accertamenti documentati.

Procedura

La revoca è disposta dal MISE su proposta motivata IVASS, dopo istruttoria contraddittoria che garantisce all'impresa il diritto di difesa secondo l'art. 10 della L. 241/1990. Il decreto è pubblicato nel Bollettino IVASS e iscritto nel registro delle imprese, producendo opponibilità ai terzi dalla data di iscrizione.

Tutela giurisdizionale

Il provvedimento è impugnabile davanti al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla notifica, secondo le regole comuni del processo amministrativo. La giurisdizione esclusiva spetta al TAR Lazio per atti del MISE, mentre per i provvedimenti istruttori IVASS è competente il giudice amministrativo del luogo. L'eventuale annullamento giurisdizionale produce effetti restitutori ma non rimuove automaticamente la liquidazione coatta nel frattempo avviata.

Liquidazione coatta automatica

Alla revoca consegue ex lege la liquidazione coatta amministrativa secondo gli artt. 245 ss. Il decreto di revoca contiene di norma anche la disposizione di liquidazione coatta, in un atto unico che attiva immediatamente la procedura. La concatenazione automatica garantisce assenza di vuoti gestionali ed è coerente con l'esigenza di proteggere senza soluzione di continuità il patrimonio destinato agli assicurati.

Coordinamento con il diritto sanzionatorio

La revoca dell'autorizzazione si affianca, ma non si sostituisce, al regime delle sanzioni amministrative degli artt. 309 ss. del Codice. Per le medesime violazioni che giustificano la revoca, IVASS può irrogare separate sanzioni pecuniarie agli amministratori e ai dirigenti responsabili. Il principio del ne bis in idem amministrativo richiede valutazione caso per caso della proporzionalità, secondo i canoni elaborati dalla Corte EDU nella sentenza Grande Stevens e dalla Corte di Giustizia UE in materia di sanzioni di mercato finanziario.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte chiarito che il sindacato giurisdizionale sulla revoca è limitato ai profili di legittimità, restando preclusa la valutazione di merito sulle scelte tecnico-discrezionali di IVASS sulla solvibilità prospettica dell'impresa, salvo casi di evidente travisamento dei fatti.

Casi pratici

Caso 1: Revoca per deficit Solvency II

Caso 2: Violazioni sistematiche sulle riserve tecniche

Domande frequenti

Differenza tra revoca e decadenza?

La decadenza ex art. 240 è ricognitiva di fatti oggettivi (inattività, scioglimento). La revoca ex art. 242 è sanzionatoria e consegue a valutazioni discrezionali su gravi violazioni o impossibilità di garantire la solvibilità.

Il provvedimento è impugnabile?

Sì, davanti al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla notifica. La giurisdizione esclusiva spetta al TAR Lazio per gli atti del MISE.

Cosa succede dopo la revoca?

Si apre automaticamente la liquidazione coatta amministrativa secondo gli artt. 245 ss. Di norma il decreto di revoca contiene contestualmente la disposizione di liquidazione coatta.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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