Testo dell'articoloVigente
Art. 239 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.
2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia insediato succursali in altri Stati membri, l' IVASS coordina le proprie funzioni con quelle delle autorità di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.
4. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ambito di applicazione
L'art. 239 estende le procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta alle succursali italiane di imprese di assicurazione e riassicurazione di Stati terzi, ossia non appartenenti allo Spazio economico europeo. La regola completa il quadro applicativo del Titolo XVI, che già copre le imprese italiane e quelle comunitarie con succursali in Italia.
Limitazione territoriale
L'efficacia dei provvedimenti italiani è limitata alla sede secondaria e ai rapporti dalla stessa gestiti. La logica è di rispettare la sovranità dello Stato d'origine, che conserva la competenza primaria sull'impresa nel suo complesso. Diversamente dalle imprese UE, dove vige il principio del mutuo riconoscimento ex art. 232, per gli Stati terzi prevale il principio di territorialità.
Cooperazione internazionale
IVASS coordina con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine attraverso accordi di cooperazione, memorandum d'intesa e canali multilaterali come l'International Association of Insurance Supervisors. La cooperazione facilita lo scambio di informazioni sulla situazione complessiva dell'impresa, evitando misure incoerenti o pregiudizievoli per gli assicurati di diverse giurisdizioni.
Tutela degli assicurati italiani
L'estensione delle procedure speciali italiane alle succursali extra UE garantisce che gli assicurati e i creditori italiani godano dello stesso regime di tutela previsto per le imprese nazionali, evitando vuoti di protezione legati alla diversa nazionalità dell'impresa. La regola attua il principio di parità di trattamento fissato dall'art. 41 Cost. e dalle direttive europee in materia di servizi finanziari.
Riassicurazione
Per le imprese di riassicurazione di Stati terzi valgono le medesime regole, con i necessari adattamenti dovuti alla diversa natura del business riassicurativo. La disciplina è particolarmente rilevante per le compagnie con sede in piazze offshore come Bermuda o Cayman, che operano in Italia tramite succursali. Il combinato disposto degli artt. 239 e 244 assicura continuità del regime di crisi anche in questi casi.
Equivalenza Solvency II e Paesi terzi qualificati
Per le imprese di assicurazione di Stati terzi che la Commissione europea ha riconosciuto come dotati di regime di vigilanza equivalente a Solvency II, valgono regole particolari di riconoscimento. Tra i Paesi qualificati come equivalenti rientrano Stati Uniti, Svizzera, Giappone, Bermuda, Australia e altri. Per essi la cooperazione con le autorità di vigilanza locali è facilitata e in alcuni casi le succursali italiane possono beneficiare di alleggerimenti prudenziali. La crisi di un'impresa con regime equivalente comporta comunque pieno coordinamento internazionale per evitare misure incoerenti.
L'estensione del regime italiano alle succursali extra UE è funzionale anche alla prevenzione del cosiddetto regulatory arbitrage, evitando che imprese di Stati con vigilanza meno rigorosa sfruttino il mercato italiano senza adeguate tutele per gli assicurati locali.
Casi pratici
Caso 1: Succursale italiana di compagnia svizzera
Caso 2: Coordinamento per riassicuratore offshore
Domande frequenti
Le succursali di imprese di Stati terzi sono soggette al Codice italiano?
Sì, per quanto riguarda le procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta, con efficacia limitata al territorio italiano e ai rapporti gestiti dalla succursale.
Vale il principio di mutuo riconoscimento?
No, vale solo per le imprese UE ex art. 232. Per gli Stati terzi prevale il principio di territorialità: il provvedimento italiano produce effetti solo entro i confini nazionali.
Come collabora IVASS con le autorità estere?
Attraverso accordi di cooperazione bilaterali, memorandum d'intesa e canali multilaterali come l'IAIS, per scambio informazioni e coordinamento delle misure.