Art. 238 D.Lgs. 209/2005 – Esclusività delle procedure di risanamento
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza . 56 60 64
2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l' articolo 2409 del codice civile . Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all'IVASS. L'IVASS decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
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In sintesi
Le imprese di assicurazione sono soggette esclusivamente alle procedure di risanamento e liquidazione previste dal Codice.
Non si applicano fallimento, concordato preventivo e le altre procedure di crisi del codice della crisi d'impresa.
L'esclusività garantisce specialità della disciplina e centralità della vigilanza IVASS.
La regola attua il modello settoriale europeo della direttiva 2009/138/CE Solvency II.
Indice dei contenuti
Principio di specialità procedurale
L'art. 238 enuncia un principio cardine: le imprese di assicurazione e riassicurazione sono soggette esclusivamente alle procedure speciali previste dal Codice delle assicurazioni, con esclusione del diritto comune della crisi d'impresa. La regola riproduce uno schema diffuso nei settori vigilati e si trova in termini analoghi all'art. 80 TUB per le banche.
Procedure escluse
Sono inapplicabili alle imprese assicurative la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la composizione negoziata e le altre procedure regolate dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 14/2019. Restano salve le procedure specificamente individuate dal Codice, segnatamente amministrazione straordinaria ex art. 231, liquidazione ordinaria ex art. 241, liquidazione coatta amministrativa ex art. 245.
Ratio della specialità
La specialità tutela tre interessi sovrapposti: l'interesse degli assicurati a una gestione professionale ed efficiente della crisi, l'interesse del mercato alla stabilità del sistema assicurativo, l'interesse pubblico alla coerenza dell'azione di vigilanza. La gestione della crisi richiede competenze tecniche specifiche, attuariali e prudenziali, che il modello concorsuale ordinario non assicura.
Riparto di competenze
L'esclusività concentra in IVASS e nel MISE le competenze di accertamento della crisi e gestione della procedura, escludendo il tribunale fallimentare nelle sue funzioni tradizionali. Il giudice ordinario conserva competenza specifica nei casi previsti dal Codice, tra cui l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ex art. 248. La cornice realizza un equilibrio tra giurisdizione e amministrazione caratteristico delle crisi delle imprese vigilate.
Cornice europea
La regola attua sul piano interno il modello settoriale delineato dalla direttiva 2009/138/CE Solvency II, che presuppone procedure di crisi speciali nazionali distinte da quelle del diritto comune. Lo stesso schema si ritrova nella direttiva 2001/24/CE per gli enti creditizi, oggi richiamata dalla BRRD, confermando un'opzione regolatoria coerente nell'ordinamento UE dei settori finanziari vigilati.
Confronto con le altre imprese vigilate
Il principio di esclusività ricalca quello dell'art. 80 TUB per le banche e dell'art. 57 TUF per le SIM, configurando un modello generale di trattamento delle crisi degli intermediari vigilati italiani. Per le banche di rilevanza sistemica si aggiunge il quadro europeo della Single Resolution Board ai sensi del regolamento UE 806/2014. Per le assicurazioni di rilevanza sistemica, l'evoluzione verso un meccanismo europeo di risoluzione è oggetto della direttiva IRRD (UE) 2025/1 in corso di recepimento, che integrerà il regime nazionale senza sovrapporsi alle competenze IVASS.
L'evoluzione verso la nuova direttiva IRRD del 2025 in materia di risanamento e risoluzione delle imprese assicurative conferma la centralità del principio di specialità, integrandolo con strumenti europei di pre-resolution planning e coordinamento dei collegi di vigilanza per i gruppi assicurativi transfrontalieri.
Casi pratici
Caso 1: Tentativo di concordato preventivo
Caso 2: Crisi gestita esclusivamente da IVASS
Domande frequenti
Le imprese assicurative possono fallire?
No. Le imprese di assicurazione sono escluse dalla liquidazione giudiziale e da tutte le procedure del codice della crisi. Sono soggette esclusivamente alle procedure speciali del Codice delle assicurazioni.
Quali procedure si applicano in caso di crisi?
Amministrazione straordinaria ex art. 231, liquidazione ordinaria ex art. 241, liquidazione coatta amministrativa ex art. 245. Le competenze sono concentrate in IVASS e MISE.
Il giudice ordinario ha ancora ruolo?
Sì, in casi specifici: accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ex art. 248, controversie sull'accertamento del passivo, opposizioni allo stato passivo.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
Indice dei contenuti
Principio di specialità procedurale
L'art. 238 enuncia un principio cardine: le imprese di assicurazione e riassicurazione sono soggette esclusivamente alle procedure speciali previste dal Codice delle assicurazioni, con esclusione del diritto comune della crisi d'impresa. La regola riproduce uno schema diffuso nei settori vigilati e si trova in termini analoghi all'art. 80 TUB per le banche.
Procedure escluse
Sono inapplicabili alle imprese assicurative la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la composizione negoziata e le altre procedure regolate dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 14/2019. Restano salve le procedure specificamente individuate dal Codice, segnatamente amministrazione straordinaria ex art. 231, liquidazione ordinaria ex art. 241, liquidazione coatta amministrativa ex art. 245.
Ratio della specialità
La specialità tutela tre interessi sovrapposti: l'interesse degli assicurati a una gestione professionale ed efficiente della crisi, l'interesse del mercato alla stabilità del sistema assicurativo, l'interesse pubblico alla coerenza dell'azione di vigilanza. La gestione della crisi richiede competenze tecniche specifiche, attuariali e prudenziali, che il modello concorsuale ordinario non assicura.
Riparto di competenze
L'esclusività concentra in IVASS e nel MISE le competenze di accertamento della crisi e gestione della procedura, escludendo il tribunale fallimentare nelle sue funzioni tradizionali. Il giudice ordinario conserva competenza specifica nei casi previsti dal Codice, tra cui l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ex art. 248. La cornice realizza un equilibrio tra giurisdizione e amministrazione caratteristico delle crisi delle imprese vigilate.
Cornice europea
La regola attua sul piano interno il modello settoriale delineato dalla direttiva 2009/138/CE Solvency II, che presuppone procedure di crisi speciali nazionali distinte da quelle del diritto comune. Lo stesso schema si ritrova nella direttiva 2001/24/CE per gli enti creditizi, oggi richiamata dalla BRRD, confermando un'opzione regolatoria coerente nell'ordinamento UE dei settori finanziari vigilati.
Confronto con le altre imprese vigilate
Il principio di esclusività ricalca quello dell'art. 80 TUB per le banche e dell'art. 57 TUF per le SIM, configurando un modello generale di trattamento delle crisi degli intermediari vigilati italiani. Per le banche di rilevanza sistemica si aggiunge il quadro europeo della Single Resolution Board ai sensi del regolamento UE 806/2014. Per le assicurazioni di rilevanza sistemica, l'evoluzione verso un meccanismo europeo di risoluzione è oggetto della direttiva IRRD (UE) 2025/1 in corso di recepimento, che integrerà il regime nazionale senza sovrapporsi alle competenze IVASS.
L'evoluzione verso la nuova direttiva IRRD del 2025 in materia di risanamento e risoluzione delle imprese assicurative conferma la centralità del principio di specialità, integrandolo con strumenti europei di pre-resolution planning e coordinamento dei collegi di vigilanza per i gruppi assicurativi transfrontalieri.
Casi pratici
Caso 1: Tentativo di concordato preventivo
Caso 2: Crisi gestita esclusivamente da IVASS
Domande frequenti
Le imprese assicurative possono fallire?
No. Le imprese di assicurazione sono escluse dalla liquidazione giudiziale e da tutte le procedure del codice della crisi. Sono soggette esclusivamente alle procedure speciali del Codice delle assicurazioni.
Quali procedure si applicano in caso di crisi?
Amministrazione straordinaria ex art. 231, liquidazione ordinaria ex art. 241, liquidazione coatta amministrativa ex art. 245. Le competenze sono concentrate in IVASS e MISE.
Il giudice ordinario ha ancora ruolo?
Sì, in casi specifici: accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ex art. 248, controversie sull'accertamento del passivo, opposizioni allo stato passivo.