← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nei primi tre esercizi l'impresa presenta a IVASS una relazione semestrale sull'esecuzione del programma di attività.
  • In presenza di grave squilibrio finanziario IVASS può adottare le misure per ristabilire l'equilibrio.
  • Ogni variazione del programma e delle figure di vertice è comunicata a IVASS.
  • Le modifiche del programma sono soggette ad approvazione IVASS secondo regolamento.

Testo dell'articoloVigente

Art. 197 D.Lgs. 209/2005 — Vigilanza sull’attuazione del programma di attività

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all' IVASS una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività.

2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l' IVASS può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.

((

3. L'impresa comunica all'IVASS ogni variazione apportata al programma di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali nonché nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall'articolo 68 nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all'approvazione dell'IVASS secondo la procedura stabilita con regolamento.

))

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi.

Commento

Il programma di attività come tracciato evolutivo

L'art. 197 cod. ass. accompagna l'impresa nei primi anni di vita post-autorizzazione, sorvegliando l'esecuzione del programma di attività presentato in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 14. Il programma definisce le linee strategiche dei primi esercizi: rami operativi, struttura distributiva, dotazione di personale, proiezioni di premi e sinistri, politica di riassicurazione. La vigilanza non si limita al rilascio dell'autorizzazione ma segue l'impresa in fase di start-up.

La relazione semestrale dei primi tre esercizi

Il comma 1 impone una rendicontazione semestrale per i primi tre esercizi. La frequenza riflette la maggiore fragilità della fase iniziale: scarto fra premi attesi e premi raccolti, sviluppo dei sinistri con limitato storico tecnico, variazioni nella struttura operativa, eventuali necessità di rifinanziamento. IVASS confronta i dati con il programma autorizzato e identifica scostamenti significativi.

Le misure in caso di grave squilibrio

Il comma 2 attribuisce a IVASS il potere di adottare le misure necessarie quando dalla relazione semestrale risulti un grave squilibrio finanziario. Le misure possono comprendere il rafforzamento patrimoniale, la revisione delle politiche di sottoscrizione, la limitazione delle attività in alcuni rami, l'imposizione di vincoli sui dividendi. Si coordinano con la disciplina generale delle misure di intervento di cui agli artt. 188 e seguenti e con il piano di risanamento ex art. 222-decies.

Comunicazioni e ambito soggettivo esteso

Il comma 3 estende l'obbligo informativo alle variazioni del programma, alle modifiche delle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei responsabili delle funzioni fondamentali e dei detentori di partecipazioni qualificate ex art. 68. La continuità informativa serve a mantenere allineato il quadro reale dell'impresa rispetto a quello autorizzato. Il comma 4 estende l'applicazione alle sedi secondarie di imprese di Stati terzi stabilite in Italia, alle imprese di riassicurazione italiane e alle sedi secondarie di riassicuratori di Stati terzi, in quanto compatibile.

L'approccio risk-based di IVASS

L'analisi delle relazioni semestrali è parte del cosiddetto Supervisory Review Process (SRP) imposto da Solvency II. IVASS combina le relazioni semestrali con i dati prudenziali ordinari (QRT trimestrali, SFCR, ORSA) per costruire un quadro complessivo della singola impresa. L'approccio è risk-based: maggiore attenzione alle imprese che presentano segnali di stress (Solvency ratio in discesa, sinistralità anomala, perdite gestionali). Per i gruppi di nuova costituzione attivi in più rami e con assetti complessi, l'art. 197 può essere applicato in modo coordinato fra autorità di vigilanza diverse, in collegi ad hoc. Il superamento dei primi tre esercizi non esaurisce il dovere informativo: l'art. 190 e il regime ordinario di reporting continuano a trovare applicazione, con frequenza annuale o trimestrale a seconda della voce.

Casi pratici

Caso 1: Start-up vita con perdite operative

Caso 2: Modifica del CFO e del responsabile risk

Domande frequenti

Per quanto tempo l'impresa è soggetta alla rendicontazione semestrale?

Per i primi tre esercizi successivi all'autorizzazione, in linea con la maggiore fragilità della fase di avvio.

Le variazioni del programma sono soggette ad autorizzazione?

Sì. Le modifiche al programma sono sottoposte all'approvazione IVASS secondo la procedura di regolamento, mentre le variazioni di esponenti aziendali sono soggette a comunicazione.

Cosa può fare IVASS in caso di grave squilibrio finanziario?

Adottare ogni misura necessaria per ristabilire l'equilibrio della gestione e per il rispetto del programma, in coordinamento con le misure ex artt. 188 e seguenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.