In sintesi
- Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane redigono il bilancio secondo i capi I, II e III del Titolo VIII.
- La disciplina derogatoria settoriale prevale sul diritto comune del codice civile.
- Le disposizioni sui rami vita si applicano anche alle imprese che esercitano il ramo malattia con metodi vita.
- Il comma 2 è stato abrogato dal D.Lgs. 74/2015 (Solvency II).
- La regola coordina disciplina codicistica, settoriale e principi contabili internazionali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 88 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nei ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.
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Commento
Specialità della disciplina di bilancio assicurativo
L'art. 88 sancisce la specialità del bilancio delle imprese assicurative rispetto al diritto comune. Le compagnie con sede legale in Italia redigono il bilancio secondo le norme del Titolo VIII del cod. ass. (capi I, II e III), che disciplinano schemi specifici (stato patrimoniale, conto economico tecnico vita e danni, conto economico non tecnico, nota integrativa), criteri di valutazione (riserve tecniche, attivi a copertura), principi di redazione. La disciplina civilistica generale (artt. 2423 ss. c.c.) si applica solo in via residuale, per quanto non disciplinato dal codice di settore.
Coordinamento con il D.Lgs. 173/1997
Il regime contabile settoriale rimanda anche al D.Lgs. 173/1997, che attua la direttiva comunitaria sui conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione. Quel decreto disciplina dettagliatamente gli schemi e i criteri di valutazione delle riserve tecniche, distinguendo tra ramo vita e ramo danni. L'art. 89 cod. ass. richiama espressamente il D.Lgs. 173/1997 come fonte applicabile per integrare la disciplina del Titolo VIII. Va sottolineato che il bilancio civilistico resta distinto dalle segnalazioni prudenziali Solvency II, che seguono regole proprie e prospettano valori di mercato per attivi e passivi (best estimate liabilities, risk margin, MCR e SCR).
Ramo malattia con tecnica vita
Il comma 3 disciplina una fattispecie peculiare: le imprese che esercitano esclusivamente o principalmente il ramo malattia con metodi tecnici delle assicurazioni vita (premio livellato, costituzione di riserva matematica per invecchiamento). Tali imprese applicano le disposizioni di bilancio dei rami vita, non quelle dei danni, in coerenza con la tecnica attuariale impiegata. La regola riflette il principio di sostanza sulla forma: rilevano le caratteristiche tecniche del prodotto, non l'astratta classificazione del ramo.
Abrogazione del comma 2
Il comma 2 è stato abrogato dal D.Lgs. 74/2015 di recepimento di Solvency II. La modifica ha eliminato disposizioni superate che riguardavano regimi transitori o specificazioni ormai contenute altrove. L'effetto è la semplificazione del testo e l'allineamento alla disciplina europea attuale, che prevede una distinzione netta tra bilancio civilistico (informativa al pubblico tradizionale) e Solvency II reporting (informativa prudenziale di vigilanza).
Rapporti con i principi contabili internazionali
Per le compagnie quotate o che emettono strumenti finanziari sui mercati regolamentati si applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (artt. 91 e 95 cod. ass.). L'introduzione di IFRS 17 sui contratti assicurativi, applicabile dal 1 gennaio 2023, ha trasformato profondamente il bilancio delle compagnie quotate, con superamento del IFRS 4 e adozione di modelli specifici (Building Block Approach, Premium Allocation Approach, Variable Fee Approach). Le compagnie non quotate continuano ad applicare il D.Lgs. 173/1997 come integrato dal cod. ass.
Casi pratici
Caso 1: Compagnia malattia long-term care
Caso 2: Compagnia danni e specialità settoriale
Domande frequenti
Le compagnie italiane applicano il codice civile o il cod. ass. per il bilancio?
Applicano in via primaria le norme del Titolo VIII cod. ass. e del D.Lgs. 173/1997; il codice civile si applica in via residuale per quanto non disciplinato.
Una compagnia ramo malattia applica le regole vita o danni?
Applica le regole vita se esercita il ramo malattia esclusivamente o principalmente con metodi tecnici di tipo vita (premio livellato, riserva matematica).
Le segnalazioni Solvency II coincidono con il bilancio civilistico?
No, Solvency II richiede valutazioni a valore di mercato (best estimate liabilities, risk margin) distinte dai criteri civilistici di valutazione delle riserve tecniche.
Vedi anche