In sintesi
- Concede un termine per presentare o integrare la documentazione mancante.
- Il termine massimo è di due mesi, fissato discrezionalmente dall'organo competente.
- L'inosservanza del termine comporta inammissibilità dell'istanza.
- Riguarda la documentazione dell'articolo 79, comma 3 (allegati reddituali).
- Strumento di tutela dell'istante che ha presentato istanza incompleta.
Testo dell'articoloVigente
Art. 123 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 123 attua il principio di collaborazione fra istante e amministrazione: di fronte a un'istanza incompleta nei suoi allegati documentali, il consiglio dell'ordine o il magistrato può concedere un termine per la regolarizzazione, evitando il rigetto immediato per ragioni formali.
Il rinvio all'articolo 79, comma 3
La norma riguarda la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3: si tratta principalmente del certificato dell'autorità consolare per i redditi prodotti all'estero, della documentazione integrativa specifica per situazioni reddituali complesse, di eventuali altri documenti necessari per la valutazione dell'istanza.
La discrezionalità del termine
Il termine non è fisso: può essere concesso entro un massimo di due mesi. La determinazione spetta all'organo competente (consiglio dell'ordine in fase preliminare, magistrato nella decisione definitiva), che valuta caso per caso la difficoltà oggettiva di acquisire i documenti. Per certificati esteri il termine è di norma concesso nella misura massima.
L'inammissibilità per inosservanza
L'inosservanza del termine comporta inammissibilità dell'istanza, con due conseguenze. La prima: l'ammissione anticipata e provvisoria eventualmente concessa dal consiglio dell'ordine perde efficacia. La seconda: l'istante deve presentare nuova istanza completa, che potrà comportare ritardi significativi nell'inizio dell'azione giudiziaria.
L'utilità pratica
La norma è di grande utilità per gli stranieri che devono acquisire certificazioni consolari, per i cittadini con redditi prodotti all'estero, per soggetti con situazioni patrimoniali complesse. Senza questo termine, l'istanza dovrebbe essere completa al momento del deposito, con notevoli difficoltà di tempistica nei casi di urgenza processuale.
Cross-reference
La norma si legge con l'articolo 79 (contenuto dell'istanza), l'articolo 94 (certificato consolare), gli articoli 122 (contenuto), 126 (ammissione anticipata). Si coordina con l'articolo 153 c.p.c. sulla rimessione in termini per causa non imputabile, applicabile in via analogica nei casi di impossibilità sopravvenuta documentata. Il termine massimo di due mesi si è rivelato congruo nella prassi: i tempi di risposta delle autorità consolari italiane variano da quaranta giorni a oltre tre mesi a seconda del paese, e in casi di documentazione complessa è prevista la possibilità di motivata proroga con istanza al magistrato. La rimessione in termini per causa non imputabile, applicabile per analogia, copre i casi di sopravvenuta forza maggiore (calamità naturali, eventi politici nei paesi di provenienza, sospensione dei servizi consolari). Per gli stranieri provenienti da paesi con difficoltà nella documentazione, vale la regola della dichiarazione sostitutiva con assunzione di responsabilità per false dichiarazioni. Alcuni consigli dell'ordine hanno adottato protocolli operativi che semplificano l'acquisizione della documentazione consolare attraverso convenzioni dirette con le rappresentanze diplomatiche.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Certificato consolare richiesto
Caso 2: Caso 2 — Termine non rispettato
Domande frequenti
Quanto dura il termine concedibile?
Fino a due mesi, fissati discrezionalmente dal consiglio dell'ordine o dal magistrato in base alla complessità della documentazione da reperire.
A quali documenti si riferisce?
Alla documentazione dell'articolo 79, comma 3: certificato consolare per i redditi esteri, documentazione integrativa, allegati specifici per situazioni complesse.
Cosa succede se non si rispetta il termine?
L'istanza è dichiarata inammissibile, decade l'eventuale ammissione anticipata e provvisoria, occorre presentare nuova istanza completa.
Vedi anche