In sintesi
- La parte ammessa soccombente non può usare il patrocinio per impugnare.
- Norma generale di responsabilizzazione di chi ha perso in primo grado.
- Eccezione: azione di risarcimento del danno nel processo penale.
- Tutela la parte civile penale anche dopo la prima soccombenza.
- Razionalizza l'utilizzo del beneficio statale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 120 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 120 introduce un limite significativo all'utilizzo del patrocinio a spese dello Stato: la parte ammessa rimasta soccombente non può continuare a beneficiarne per proporre impugnazione. La regola si applica al processo penale per la fase dell'azione civile e attua un principio di responsabilizzazione.
La regola generale di esclusione
Chi ha ottenuto l'ammissione al patrocinio e perde nel grado in cui è stato ammesso non può automaticamente impugnare a spese dello Stato. Il legislatore parte dal presupposto che la soccombenza segnali la debolezza intrinseca della pretesa, già verificata in primo grado. Continuare a finanziarla con risorse pubbliche sarebbe irrazionale.
L'eccezione del risarcimento penale
L'eccezione testuale riguarda l'azione di risarcimento del danno nel processo penale. La parte civile soccombente in primo grado può impugnare con il sostegno del patrocinio. La ratio: nel processo penale la posizione della vittima ha rilevanza pubblica oltre che privata, e la soccombenza può dipendere da valutazioni in punto di prova reversibili in appello.
La distinzione operativa
Nei procedimenti civili autonomi (es. risarcitorio davanti al tribunale civile dopo separata domanda) la regola dell'esclusione opera in pieno: chi ha perso non impugna a spese dello Stato. La specificità del processo penale giustifica la deroga. Per la difesa dell'imputato in appello, la prosecuzione del patrocinio richiede nuova istanza con verifica delle condizioni reddituali, non automaticamente.
Il principio sottostante
La regola riflette un equilibrio fra accesso alla giustizia e contenimento della spesa pubblica. L'ammissione iniziale è ampia perché serve a garantire l'esercizio del diritto di difesa; l'impugnazione richiede una valutazione più severa perché si chiede allo Stato di finanziare un secondo grado a chi ha già perso.
Cross-reference
L'articolo 120 si legge con l'articolo 74 (presupposti), l'articolo 122 (requisiti dell'istanza), l'articolo 124 (presentazione dell'istanza). La Cassazione ha chiarito che la presentazione di nuova istanza per il grado di impugnazione è ammissibile sempre, anche per chi era soccombente, purché ricorrano le condizioni reddituali e la pretesa non sia manifestamente infondata. La giurisprudenza ha chiarito che la valutazione dell'istanza per il grado successivo è autonoma e si basa anche su elementi nuovi: i motivi di appello, le risultanze probatorie del primo grado, le eventuali novità documentali. Per la parte civile penale, l'eccezione testuale dell'articolo 120 si estende anche al ricorso in Cassazione, perché l'azione risarcitoria nel processo penale è considerata unitariamente attraverso tutti i gradi del giudizio. Nei procedimenti di esecuzione penale (incidente di esecuzione, sorveglianza) si applica per analogia la regola dell'esclusione, salvo che la materia oggetto del giudizio non rientri tra quelle per le quali la giurisprudenza costituzionale ha esteso il patrocinio (per esempio liberazione anticipata, misure alternative alla detenzione, riparazione per ingiusta detenzione, casi su cui Corte costituzionale è intervenuta).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Parte civile penale soccombente
Caso 2: Caso 2 — Attore civile ordinario soccombente
Domande frequenti
Cosa significa che il soccombente non può impugnare?
Non può proseguire automaticamente con l'ammissione del primo grado. Resta possibile chiedere una nuova ammissione per il grado di impugnazione, valutata autonomamente.
L'eccezione vale solo per la parte civile penale?
Sì, riguarda l'azione di risarcimento del danno nel processo penale. Nelle altre sedi il soccombente non può proseguire con il patrocinio dello stesso giudizio.
L'imputato ammesso può impugnare a spese dello Stato?
L'imputato presenta nuova istanza per la fase di impugnazione, valutata in base ai requisiti reddituali e alla non manifesta infondatezza dei motivi di appello.
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