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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'IVASS può esonerare l'impresa dalla pubblicazione di un'informazione se può procurare un vantaggio ingiustificato ai concorrenti o se è coperta da segreto.
  • L'esonero va dichiarato nella relazione, con le relative motivazioni.
  • L'impresa può rinviare a informazioni già pubblicate per altri obblighi, se equivalenti per natura e portata.
  • Le informazioni sulla gestione del capitale (SCR, MCR, fondi propri) non sono mai derogabili.
  • Modalità, termini e contenuti della relazione sono definiti con regolamento IVASS.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47-octies D.Lgs. 209/2005 — (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. L'IVASS può esonerare l'impresa dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione se la pubblicazione: a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato; b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell'impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria l'esonero dall'obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.

3. L'IVASS autorizza l'impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47-septies.

4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 47-septies, comma 2, lettera e).

5. L'IVASS con regolamento determina modalità, termini e contenuti della relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria.

))

In sintesi

  • L'IVASS può esonerare l'impresa dalla pubblicazione di un'informazione se può procurare un vantaggio ingiustificato ai concorrenti o se è coperta da segreto.
  • L'esonero va dichiarato nella relazione, con le relative motivazioni.
  • L'impresa può rinviare a informazioni già pubblicate per altri obblighi, se equivalenti per natura e portata.
  • Le informazioni sulla gestione del capitale (SCR, MCR, fondi propri) non sono mai derogabili.
  • Modalità, termini e contenuti della relazione sono definiti con regolamento IVASS.

L'articolo bilancia il principio di piena trasparenza dell'SFCR con tre esigenze concrete: tutelare il vantaggio competitivo dell'impresa, rispettare obblighi di riservatezza verso contraenti e controparti, evitare duplicazioni con altre forme di disclosure già imposte.

L'esonero come eccezione motivata

Il comma 1 individua due situazioni in cui l'IVASS può autorizzare l'omissione. La prima è di natura competitiva: la pubblicazione fornirebbe ai concorrenti un vantaggio ingiustificato, ad esempio rivelando strategie di pricing, parametri di tariffazione o assunzioni attuariali proprietarie. La seconda è di riservatezza: l'informazione è coperta da segreto o riservata in forza di obblighi nei confronti dei contraenti o di altri soggetti, come accordi di riassicurazione confidenziali o segreti industriali.

Trasparenza dell'esonero stesso

L'esonero non significa silenzio. Il comma 2 impone all'impresa di dichiarare nella relazione che ha ottenuto l'esonero e di motivarlo. Il lettore può così valutare l'effettiva portata informativa dell'SFCR e percepire l'estensione delle aree non disclose. La logica è la stessa del comply or explain: si può non comunicare, ma si deve spiegare perché.

Equivalenza con altre informazioni

Il comma 3 consente l'utilizzo di informazioni già pubblicate in altri documenti, quali il bilancio consolidato o le relazioni Pillar III bancario per gruppi misti, purché equivalenti per natura e portata. La norma evita duplicazioni costose e rafforza la coerenza fra le diverse comunicazioni al mercato.

Limite invalicabile: la gestione del capitale

Il comma 4 stabilisce una soglia non derogabile. Le informazioni di cui all'art. 47-septies, comma 2, lettera e), relative alla gestione del capitale, restano sempre pubbliche: struttura e importo dei fondi propri, SCR, MCR, eventuali inosservanze. Sono i dati che il mercato e l'autorità ritengono essenziali per valutare la solidità dell'impresa.

Regolamentazione di dettaglio

Il comma 5 attribuisce all'IVASS il potere di disciplinare con regolamento modalità, termini e contenuti della relazione: si veda il Regolamento IVASS 33/2016. A livello europeo, opera il Regolamento delegato (UE) 2015/35.

Articolazione della Relazione SFCR

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (Solvency and Financial Condition Report, SFCR) richiamata da art. 47-octies segue una struttura tassativa fissata dal Reg. del. 2015/35 (artt. 290-303): A) attività e risultati; B) sistema di governance; C) profilo di rischio per categoria (sottoscrizione, mercato, credito, liquidità, operativo); D) valutazione ai fini di solvibilità (bilancio Solvency II e differenze rispetto al bilancio civilistico); E) gestione del capitale. La pubblicazione avviene sul sito dell'impresa entro 14 settimane dalla chiusura dell'esercizio (16 settimane per i gruppi) ed è accompagnata dai QRT pubblici. Inadempimenti formali sono sanzionati dagli artt. 310-bis ss. del Codice.

Rapporto fra SFCR pubblica e RSR riservata

Accanto alla SFCR (pubblica) l'impresa redige la Regular Supervisory Report (RSR) trasmessa esclusivamente a IVASS, con maggiore dettaglio sui modelli interni, sulla policy di investimenti, sui piani di continuità operativa e sulle ipotesi tecniche dei rami vita. Art. 47-octies indirizza l'una o l'altra, ma il principio di coerenza impone che i dati comuni coincidano. La funzione di revisione interna verifica annualmente la riconciliazione fra i due documenti; eventuali disallineamenti significativi sono segnalati al collegio sindacale e a IVASS nelle 'altre comunicazioni' previste dal Regolamento IVASS n. 38/2018.

Casi pratici

Caso 1: Esonero per vantaggio competitivo

Caso 2: Rinvio a documenti equivalenti

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-25
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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