- L'IVASS può esonerare l'impresa dalla pubblicazione di un'informazione se può procurare un vantaggio ingiustificato ai concorrenti o se è coperta da segreto.
- L'esonero va dichiarato nella relazione, con le relative motivazioni.
- L'impresa può rinviare a informazioni già pubblicate per altri obblighi, se equivalenti per natura e portata.
- Le informazioni sulla gestione del capitale (SCR, MCR, fondi propri) non sono mai derogabili.
- Modalità, termini e contenuti della relazione sono definiti con regolamento IVASS.
Testo dell'articoloVigente
Art. 47-octies D.Lgs. 209/2005 — (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. 1. L'IVASS può esonerare l'impresa dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione se la pubblicazione: a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato; b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell'impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria l'esonero dall'obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.
3. L'IVASS autorizza l'impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47-septies.
4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all'articolo 47-septies, comma 2, lettera e).
5. L'IVASS con regolamento determina modalità, termini e contenuti della relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria.
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In sintesi
L'articolo bilancia il principio di piena trasparenza dell'SFCR con tre esigenze concrete: tutelare il vantaggio competitivo dell'impresa, rispettare obblighi di riservatezza verso contraenti e controparti, evitare duplicazioni con altre forme di disclosure già imposte.
L'esonero come eccezione motivata
Il comma 1 individua due situazioni in cui l'IVASS può autorizzare l'omissione. La prima è di natura competitiva: la pubblicazione fornirebbe ai concorrenti un vantaggio ingiustificato, ad esempio rivelando strategie di pricing, parametri di tariffazione o assunzioni attuariali proprietarie. La seconda è di riservatezza: l'informazione è coperta da segreto o riservata in forza di obblighi nei confronti dei contraenti o di altri soggetti, come accordi di riassicurazione confidenziali o segreti industriali.
Trasparenza dell'esonero stesso
L'esonero non significa silenzio. Il comma 2 impone all'impresa di dichiarare nella relazione che ha ottenuto l'esonero e di motivarlo. Il lettore può così valutare l'effettiva portata informativa dell'SFCR e percepire l'estensione delle aree non disclose. La logica è la stessa del comply or explain: si può non comunicare, ma si deve spiegare perché.
Equivalenza con altre informazioni
Il comma 3 consente l'utilizzo di informazioni già pubblicate in altri documenti, quali il bilancio consolidato o le relazioni Pillar III bancario per gruppi misti, purché equivalenti per natura e portata. La norma evita duplicazioni costose e rafforza la coerenza fra le diverse comunicazioni al mercato.
Limite invalicabile: la gestione del capitale
Il comma 4 stabilisce una soglia non derogabile. Le informazioni di cui all'art. 47-septies, comma 2, lettera e), relative alla gestione del capitale, restano sempre pubbliche: struttura e importo dei fondi propri, SCR, MCR, eventuali inosservanze. Sono i dati che il mercato e l'autorità ritengono essenziali per valutare la solidità dell'impresa.
Regolamentazione di dettaglio
Il comma 5 attribuisce all'IVASS il potere di disciplinare con regolamento modalità, termini e contenuti della relazione: si veda il Regolamento IVASS 33/2016. A livello europeo, opera il Regolamento delegato (UE) 2015/35.
Articolazione della Relazione SFCR
La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (Solvency and Financial Condition Report, SFCR) richiamata da art. 47-octies segue una struttura tassativa fissata dal Reg. del. 2015/35 (artt. 290-303): A) attività e risultati; B) sistema di governance; C) profilo di rischio per categoria (sottoscrizione, mercato, credito, liquidità, operativo); D) valutazione ai fini di solvibilità (bilancio Solvency II e differenze rispetto al bilancio civilistico); E) gestione del capitale. La pubblicazione avviene sul sito dell'impresa entro 14 settimane dalla chiusura dell'esercizio (16 settimane per i gruppi) ed è accompagnata dai QRT pubblici. Inadempimenti formali sono sanzionati dagli artt. 310-bis ss. del Codice.
Rapporto fra SFCR pubblica e RSR riservata
Accanto alla SFCR (pubblica) l'impresa redige la Regular Supervisory Report (RSR) trasmessa esclusivamente a IVASS, con maggiore dettaglio sui modelli interni, sulla policy di investimenti, sui piani di continuità operativa e sulle ipotesi tecniche dei rami vita. Art. 47-octies indirizza l'una o l'altra, ma il principio di coerenza impone che i dati comuni coincidano. La funzione di revisione interna verifica annualmente la riconciliazione fra i due documenti; eventuali disallineamenti significativi sono segnalati al collegio sindacale e a IVASS nelle 'altre comunicazioni' previste dal Regolamento IVASS n. 38/2018.
Casi pratici
Caso 1: Esonero per vantaggio competitivo
Caso 2: Rinvio a documenti equivalenti
Domande frequenti