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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 34 cod. ass.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
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Vedi anche
→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 33 D.Lgs. 209/2005 – Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita→Art. 35 D.Lgs. 209/2005 – Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti→Art. 35-bis D.Lgs. 209/2005 – (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche)→Art. 35-ter D.Lgs. 209/2005 – (Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e natanti)→Art. 35-quater D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione degli attivi e delle passività)→Art. 32 D.Lgs. 209/2005 – Determinazione delle tariffe nei rami vita→Art. 36 cod. ass. – Riserve tecniche dei rami vita (abrogato)→Art. 36-bis D.Lgs. 209/2005 – (Disposizioni generali in materia di riserve tecniche)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.