leggeinchiaro.it

Art. 4 D.Lgs. 209/2005 — Ministro dello sviluppo economico

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 D.Lgs. 209/2005 — Ministro dello sviluppo economico

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.