In sintesi
- Disciplina le commissioni locali per il paesaggio istituite dalle regioni.
- Sono organi di supporto ai soggetti delegati all'autorizzazione paesaggistica.
- I componenti devono avere esperienza pluriennale qualificata nella tutela del paesaggio.
- Esprimono pareri nei procedimenti autorizzatori ex artt. 146, 147 e 159.
- Il funzionamento e disciplinato con normativa regionale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 148 D.Lgs. 42/2004 — Commissioni locali per il paesaggio
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6 .
2. Le commissioni . . . sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.
4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63 .
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Commento
Cornice e finalita
L'articolo 148 affida alle regioni il compito di promuovere l'istituzione e disciplinare il funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio. Si tratta di organi tecnici collegiali che supportano i soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria (tipicamente Comuni in forma singola o associata) nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. La norma e espressione del modello a piu livelli che attraversa l'intero Titolo I della Parte terza del Codice.
Soggetti supportati
Le commissioni operano a beneficio dei soggetti ai quali sono delegate le competenze ex articolo 146 comma 6: ordinariamente i Comuni che hanno dimostrato il possesso dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica. La commissione integra il deficit di competenza specialistica del singolo ente delegato con un'istruttoria collegiale specialistica, garantendo qualita e omogeneita decisionale sul territorio regionale.
Composizione e requisiti
Il comma 2 richiede che i componenti abbiano particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. La formulazione e volutamente ampia per consentire scelte regionali differenziate: alcune regioni richiedono titoli accademici specifici (architettura del paesaggio, agronomia, beni culturali), altre privilegiano esperienza professionale documentata. La selezione avviene tipicamente per evidenza pubblica con valutazione comparativa dei curricula.
Funzione consultiva
Le commissioni esprimono pareri nei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146 (autorizzazione ordinaria), 147 (opere statali) e 159 (regime transitorio). Il parere ha natura tecnica e non vincola formalmente l'autorita decidente, ma il suo discostamento richiede motivazione rafforzata. Nella prassi, il parere della commissione locale costituisce ordinariamente la base motivazionale del provvedimento autorizzativo o di diniego.
Rapporto con la Soprintendenza
Il parere della commissione locale non sostituisce il parere vincolante della Soprintendenza previsto dall'articolo 146 comma 8. Si tratta di apporti distinti: la commissione locale opera all'interno del procedimento dell'ente delegato e ne sostanzia l'istruttoria; la Soprintendenza interviene successivamente con valutazione di compatibilita paesaggistica. La duplicazione apparente trova senso nella logica del controllo a piu livelli.
Riforme e prassi regionali
Diverse regioni hanno previsto forme aggregate di commissioni intercomunali per piccoli enti, riducendo i costi e omogeneizzando le valutazioni. Alcune normative regionali (Toscana, Emilia-Romagna, Veneto) hanno sviluppato modelli avanzati con sezioni tematiche specializzate. Il comma 4, soppresso dal D.Lgs. 63/2008, prevedeva originariamente disposizioni di dettaglio poi rimesse all'autonomia regionale per evitare rigidita centralistiche.
Casi pratici
Caso 1: Parere commissione su nuova villa in zona vincolata
Caso 2: Commissione intercomunale
Domande frequenti
Chi istituisce le commissioni locali per il paesaggio?
Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni. In pratica le commissioni sono istituite dai Comuni (singoli o associati) delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, secondo la disciplina regionale di attuazione.
Quali requisiti devono avere i componenti?
Particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. Le regioni specificano i titoli e i percorsi di selezione, ordinariamente per evidenza pubblica con valutazione comparativa di curricula professionali e accademici.
Il parere della commissione e vincolante?
No, il parere ha natura tecnica e non vincola formalmente l'autorita decidente. Tuttavia, il discostamento dal parere richiede motivazione rafforzata. Resta ferma la separata valutazione vincolante della Soprintendenza ex articolo 146 comma 8.
Vedi anche