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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina i contenuti analitici del piano paesaggistico.
  • Ricognizione delle risorse paesaggistiche del territorio.
  • Individuazione degli ambiti omogenei e dei loro caratteri.
  • Definizione delle prescrizioni d'uso e degli interventi compatibili.
  • Strumento integrato di tutela, gestione e valorizzazione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 143 D.Lgs. 42/2004 — (Piano paesaggistico)

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

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1. 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1; e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.

4. 4. Il piano può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

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Commento

Articolazione del piano paesaggistico

L'articolo 143 specifica i contenuti dettagliati del piano paesaggistico introdotto dall'articolo 135. Il piano non è strumento generico: deve articolarsi in elementi analitici precisi, secondo una sequenza logica. Inizia con la ricognizione dell'intero territorio regionale dal punto di vista paesaggistico; prosegue con l'individuazione di ambiti omogenei; definisce per ciascun ambito caratteri, valori, criticità; conclude con prescrizioni d'uso e linee guida per la gestione.

Ricognizione del territorio

La ricognizione paesaggistica è la base conoscitiva del piano. Comprende: cartografie tematiche (geologia, idrografia, copertura vegetale, insediamenti, infrastrutture); analisi storica del paesaggio (evoluzione, persistenze, mutazioni); identificazione dei beni paesaggistici esistenti (vincoli puntuali, aree ope legis); analisi percettiva (punti panoramici, coni visivi, sequenze paesaggistiche). La qualità della ricognizione condiziona la qualità del piano: errori o carenze tecniche si ripercuotono sulle prescrizioni successive.

Ambiti paesaggistici

Il territorio regionale è suddiviso in ambiti paesaggistici omogenei: aree che condividono caratteri geografici, storici, identitari. Esempi: la fascia costiera mediterranea, l'arco alpino, le colline vitivinicole, le pianure agricole. Per ogni ambito il piano individua: caratteri distintivi, valori da preservare, criticità da affrontare, obiettivi di qualità paesaggistica. La definizione degli ambiti è scelta strategica fondamentale: condiziona l'applicazione differenziata delle prescrizioni.

Prescrizioni d'uso

Per ogni ambito o tipologia di bene, il piano definisce prescrizioni d'uso: regole vincolanti su cosa è ammesso e cosa è vietato. Le prescrizioni possono essere generali (regole per categorie di interventi) o specifiche (regole per particolari beni). Esempi: divieto di nuove edificazioni in fascia di rispetto fluviale; obbligo di intonaci naturali in centri storici; criteri di mitigazione visiva per nuovi impianti energetici. Le prescrizioni hanno carattere vincolante per gli strumenti urbanistici subordinati.

Interventi compatibili e valorizzazione

Il piano non si limita a vietare: indica anche gli interventi compatibili e i criteri per loro realizzazione. Sono previste linee guida per: agricoltura paesaggisticamente sostenibile; recupero di insediamenti storici; turismo culturale e ambientale; gestione forestale; energie rinnovabili integrate. La valorizzazione è dimensione attiva della tutela: il paesaggio non si conserva solo proibendo, ma anche promuovendo usi coerenti con i valori riconosciuti.

Monitoraggio e aggiornamento

Il piano paesaggistico non è atto statico. L'articolo 143 prevede strumenti di monitoraggio dell'attuazione: osservatori del paesaggio, banche dati, indicatori di qualità. Il piano deve essere periodicamente verificato e aggiornato in funzione dei cambiamenti territoriali e dell'efficacia delle norme. L'aggiornamento richiede procedure analoghe a quelle dell'adozione, con coinvolgimento di Stato e Regione e partecipazione pubblica. La logica è quella di uno strumento dinamico, che evolve con il territorio, in coerenza con la nozione aperta di paesaggio recepita dall'articolo 131 e con gli indirizzi della Convenzione europea del paesaggio di Firenze.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Ambito viticolo identitario

Caso 2: Caso 2 — Rivendicazione di esclusione

Domande frequenti

Cosa contiene il piano paesaggistico?

Ricognizione del territorio, identificazione di ambiti paesaggistici omogenei con i loro caratteri, prescrizioni d'uso vincolanti, linee guida per interventi compatibili, misure di valorizzazione, strumenti di monitoraggio.

Cosa sono gli ambiti paesaggistici?

Porzioni di territorio omogenee per caratteri geografici, storici, identitari. Esempi: fasce costiere, archi alpini, colline vitivinicole, pianure agricole. Il piano definisce per ogni ambito valori, criticità, obiettivi di qualità.

Le prescrizioni del piano sono vincolanti?

Sì, hanno carattere vincolante per gli strumenti urbanistici subordinati (PRG, PUC) e per i procedimenti di autorizzazione paesaggistica. I piani comunali devono adeguarsi alle prescrizioni paesaggistiche regionali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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