- Definisce il paesaggio come territorio espressivo di identità storiche, culturali, naturali.
- Riconosce valore costituzionale alla tutela paesaggistica (art. 9 Cost.).
- Il paesaggio è risorsa primaria della collettività.
- La sua salvaguardia è interesse pubblico prioritario.
- Premessa concettuale dell'intera Parte III del Codice.
Testo dell'articoloVigente
Art. 131 D.Lgs. 42/2004 — Paesaggio
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. 11
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.
Commento
Nozione di paesaggio
L'articolo 131 apre la Parte III del Codice dedicata al paesaggio e ne fornisce la definizione fondamentale. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. La definizione accoglie la Convenzione europea del paesaggio (Firenze 2000), ratificata con L. 14/2006: un cambiamento di prospettiva che amplia la tutela oltre i singoli vincoli a singoli luoghi.
Fondamento costituzionale
L'articolo 9, secondo comma, della Costituzione assegna alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito il rango primario del valore paesaggistico, qualificandolo come bene-valore di rilievo costituzionale. Il legislatore ordinario non può comprimere arbitrariamente tale tutela: ogni bilanciamento con altri interessi (sviluppo economico, edificazione, energia) deve rispettare il nucleo essenziale del valore paesaggistico.
Paesaggio come bene complesso
Il paesaggio non è la somma di singoli elementi (un albero, un fiume, una collina), ma una entità sistemica risultante dall'interazione fra geografia, storia, attività umane, percezione collettiva. Da questa nozione discendono conseguenze pratiche: la tutela non si limita ai vincoli puntuali (artt. 136-142), ma comprende anche la pianificazione paesaggistica generale (artt. 135 e 143) e gli strumenti integrati con le politiche territoriali.
Tutela e valorizzazione
Il paesaggio è oggetto di due livelli di intervento pubblico: la tutela (conservazione dei valori riconosciuti) e la valorizzazione (promozione della conoscenza e della fruizione). La tutela è di competenza dello Stato (Ministero della cultura), la valorizzazione vede una concorrenza fra Stato e regioni. La distinzione, formalmente chiara, presenta nella pratica zone grigie: ad esempio, la pianificazione paesaggistica integra entrambe le dimensioni.
Convenzione europea del paesaggio
La Convenzione di Firenze del 2000 ha contribuito a riorientare la concezione italiana del paesaggio, da nozione estetica (i grandi panorami) a nozione identitaria (ogni paesaggio, anche quello quotidiano, ha valore). Il Codice del 2004 recepisce questa visione: l'attenzione si estende ai paesaggi rurali, periurbani, industriali storici, non solo ai cosiddetti paesaggi eccellenti. La conseguenza è una potenziale dilatazione dei profili di tutela.
Implicazioni applicative
La definizione dell'articolo 131 non è meramente programmatica. Essa orienta l'interpretazione delle norme successive: nel dubbio fra letture restrittive ed estensive del bene paesaggistico, prevale la lettura coerente con la nozione ampia. Il giudice amministrativo, chiamato a sindacare provvedimenti di autorizzazione o di pianificazione, fa frequente riferimento ai principi dell'articolo 131 per ancorare la legittimità delle valutazioni discrezionali della soprintendenza e degli enti territoriali. In ottica pratica, il professionista che operi in materia urbanistica deve sempre considerare la dimensione paesaggistica anche quando la norma di settore (edilizia, ambiente) non la richiami espressamente.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Diniego basato su tutela del paesaggio rurale
Caso 2: Caso 2 — Bilanciamento con interesse energetico
Domande frequenti
Cos'è il paesaggio secondo il Codice?
Il paesaggio è il territorio espressivo di identità, frutto dell'azione di fattori naturali e umani e delle loro relazioni. La definizione accoglie la Convenzione europea del paesaggio (Firenze 2000).
Il paesaggio è tutelato dalla Costituzione?
Sì, l'articolo 9, secondo comma, della Costituzione affida alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. La Corte costituzionale ne ha riconosciuto rango primario.
Cosa distingue tutela e valorizzazione del paesaggio?
La tutela conserva i valori riconosciuti (competenza statale); la valorizzazione promuove conoscenza e fruizione (competenza concorrente). Entrambe le dimensioni convergono nella pianificazione paesaggistica.
Vedi anche