- Disciplina la determinazione e la ripartizione del premio dell'articolo 92.
- Il premio non puo superare un quarto del valore del bene rinvenuto.
- Quote distinte tra proprietario del fondo e scopritore.
- Stima a cura della soprintendenza, eventualmente con perizia.
- Possibile ricorso al TAR contro la determinazione del premio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 93 D.Lgs. 42/2004 — Determinazione del premio
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Commento
Limite massimo del premio
L'articolo 93 stabilisce il principio del tetto al premio: la somma complessivamente attribuita non puo superare il quarto del valore del bene rinvenuto. Si tratta di un limite oggettivo che bilancia l'incentivo individuale con l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio: un premio piu elevato genererebbe pressione speculativa sul mercato dei reperti e potrebbe incentivare ricerche abusive nella speranza del rinvenimento eccezionale. Il limite del venticinque per cento e percepito come ragionevole compromesso.
Ripartizione tra scopritore e proprietario
Il premio si ripartisce in modo distinto tra proprietario del fondo e scopritore. La quota dello scopritore e fissata in misura non superiore alla meta del premio complessivo; il restante e di norma del proprietario del fondo. Quando scopritore e proprietario coincidano (il proprietario del fondo che rinviene direttamente), il premio e integralmente attribuito al medesimo soggetto. Quando lo scopritore sia un dipendente, lavoratore in cantiere, agricoltore conduttore non proprietario, la ripartizione segue le quote indicate.
Stima del bene
La stima e affidata a una commissione di esperti, normalmente composta da archeologi, restauratori, esperti del mercato dell'arte. Si considerano: valore intrinseco dei materiali; valore di mercato per categoria analoga di beni; valore scientifico (rarita della categoria, integrita, completezza del contesto archeologico, possibilita di studio); valore documentario (iscrizioni, datazioni, attribuzione). La stima e motivata in modo articolato. Per beni di valore eccezionale possono essere richieste perizie esterne specializzate.
Procedimento di determinazione
Il procedimento si articola in fasi: notifica al privato dell'avvio del procedimento; redazione della stima da parte della soprintendenza o della commissione tecnica; comunicazione della stima al privato con assegnazione di termine per osservazioni; eventuale presentazione di perizia di parte da parte del privato; valutazione conclusiva con motivazione delle ragioni di accoglimento o rigetto della perizia di parte; provvedimento finale di liquidazione del premio. Il termine complessivo varia da sei a dodici mesi.
Tutela giurisdizionale
Il provvedimento di liquidazione del premio e impugnabile davanti al TAR territorialmente competente. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la piena cognizione sulla determinazione tecnica della stima, ammettendo consulenze tecniche d'ufficio quando vi sia palese inadeguatezza della valutazione amministrativa. La parte ricorrente puo allegare proprie perizie di parte e perfino chiedere l'integrazione probatoria con consulenza disposta dal giudice. Le decisioni in materia sono motivate sul piano tecnico-scientifico, con valutazione comparata delle perizie a confronto.
Pagamento e profili pratici
Il pagamento del premio avviene a cura del Ministero, con mandato di pagamento sul capitolo di spesa specifico. I tempi sono in linea con la prassi della pubblica amministrazione: dodici-diciotto mesi dall'evento, talvolta di piu in caso di stime particolarmente complesse. Per importi consistenti il pagamento puo essere rateizzato. Il beneficiario deve presentare richiesta formale di liquidazione, indicando coordinate bancarie e dati fiscali. Il premio e soggetto a ritenuta fiscale del venti per cento sulla quota imponibile (cinquanta per cento dell'importo ai sensi dell'articolo 67 TUIR).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Premio massimo per tesoro eccezionale
Caso 2: Caso 2 — Stima contestata davanti al TAR
Domande frequenti
Quanto vale il premio rispetto al valore del bene?
Il premio complessivo non puo superare il quarto del valore del bene rinvenuto. Il limite e oggettivo e si applica indipendentemente dal valore assoluto del bene.
Come si ripartisce tra scopritore e proprietario?
La quota dello scopritore non supera la meta del premio complessivo; il restante spetta al proprietario del fondo. Quando le due figure coincidano, il premio e integralmente attribuito al medesimo soggetto.
Posso contestare la stima fatta dalla soprintendenza?
Si, presentando proprie osservazioni nella fase amministrativa e, in caso di mancato accoglimento, ricorrendo al TAR. Il giudice puo disporre consulenza tecnica d'ufficio e valutare comparativamente le perizie a confronto.
Vedi anche