- Disciplina l'esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea.
- Richiesta licenza di esportazione ai sensi del regolamento (CE) 116/2009.
- Competenza dell'ufficio esportazione del Ministero della cultura.
- Validita della licenza nei termini fissati dal regolamento UE.
- Cumulativa con l'attestato nazionale di libera circolazione per uscite definitive.
Testo dell'articoloVigente
Art. 74 D.Lgs. 42/2004 — Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato A è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo.
2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione europea; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione.
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per un anno . La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre quarantotto mesi dal rilascio di quest'ultimo.
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CE, per la durata di validità della licenza medesima.
Commento
Quadro regolatorio europeo
L'articolo 74 disciplina l'esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea verso paesi terzi. Il quadro regolatorio principale e il regolamento (CE) 116/2009 (gia regolamento 3911/92), che istituisce un controllo unico europeo sulle esportazioni di beni culturali. La logica e impedire la dispersione del patrimonio culturale europeo verso paesi terzi, dove le tutele giuridiche potrebbero essere assenti o meno efficaci.
Cosa e la licenza di esportazione
La licenza di esportazione e il provvedimento autorizzatorio che consente l'uscita del bene dal territorio doganale dell'Unione. E rilasciata dallo Stato membro di legale residenza o di stabilimento del bene (di norma lo Stato in cui il bene si trova al momento della domanda). La licenza vale per tutta l'Unione: una volta rilasciata in Italia, il bene puo transitare attraverso altri Stati membri e uscire dal confine doganale comunitario in un punto qualsiasi.
Beni soggetti a licenza
L'allegato del regolamento 116/2009 individua le categorie di beni soggetti a licenza, con soglie quantitative di valore e antichita. Le categorie principali includono: reperti archeologici di oltre cento anni; elementi smembrati da monumenti; quadri, dipinti e disegni; sculture; libri stampati prima del 1501; manoscritti antichi; archivi storici; collezioni zoologiche, botaniche, mineralogiche; mezzi di trasporto antichi. Le soglie di valore variano per categoria.
Procedura presso l'ufficio esportazione
La domanda di licenza si presenta all'ufficio esportazione del Ministero della cultura, attraverso il SUE. L'istruttoria valuta la conformita della documentazione, la regolarita della provenienza, la coerenza con il regime nazionale. La licenza UE e generalmente subordinata al rilascio dell'attestato nazionale di libera circolazione (per uscite definitive) o di circolazione temporanea: lo Stato membro che rilascia la licenza presuppone che il bene possa legittimamente lasciare il proprio territorio.
Validita temporale
La licenza ha validita temporale limitata, di norma dodici mesi per uscite definitive. Per uscite temporanee la validita e calibrata sulla durata dell'iniziativa (mostre, restauri). Scaduto il termine, la licenza decade e occorre presentare nuova domanda. La regola della validita temporale e di tutela: impedisce che una licenza ottenuta anni prima possa essere utilizzata in un contesto modificato (mutamento della normativa, della rilevanza del bene, della situazione del paese di destinazione).
Coordinamento con altre normative
L'esportazione verso paesi terzi puo essere soggetta anche ad altre normative: regolamento (UE) 2019/880 sull'importazione di beni culturali nell'Unione (rilevante per il paese di destinazione che sia UE); convenzione UNESCO del 1970 sui mezzi per vietare e impedire l'esportazione illecita di proprieta culturale; convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati. Le normative si integrano e si rafforzano vicendevolmente.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Vendita a galleria newyorkese
Caso 2: Caso 2 — Trasferimento intra-UE non soggetto a licenza UE
Domande frequenti
Quando serve la licenza di esportazione UE?
Per uscite di beni culturali dal territorio doganale dell'Unione europea verso paesi terzi. Per uscite intra-UE non e necessaria la licenza europea, ma resta richiesto l'attestato nazionale per le uscite definitive.
Quale e la durata di validita della licenza?
Di norma dodici mesi per uscite definitive; piu breve per uscite temporanee, calibrata sulla durata dell'iniziativa. Scaduto il termine la licenza decade.
La licenza UE sostituisce l'attestato nazionale?
No. I due provvedimenti sono cumulativi: la licenza UE consente l'uscita dal territorio doganale UE, l'attestato italiano abilita l'uscita dal territorio nazionale italiano. Entrambi sono necessari per uscite definitive verso paesi terzi.
Vedi anche