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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I beni del demanio culturale non rientranti nell'art. 54 possono essere alienati previa autorizzazione del Ministero della Cultura.
  • L'autorizzazione contiene prescrizioni vincolanti su conservazione, destinazione d'uso e accesso al pubblico.
  • Le prescrizioni sono riportate nell'atto di alienazione e trascritte nei registri immobiliari.
  • L'inadempimento dell'acquirente determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva).

Testo dell'articoloVigente

Art. 55 D.Lgs. 42/2004 — Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.

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2. 2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata: a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto; b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene; c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento; d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire; e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.

3. 3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare: a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso; c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.

3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.

3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.

3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).

3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo.

3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.

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Commento

L'articolo 55 disciplina il canale ordinario di alienazione dei beni del demanio culturale che non rientrano nelle categorie assolutamente inalienabili dell'art. 54. La materia bilancia esigenze di valorizzazione del patrimonio pubblico (anche attraverso dismissioni programmate) e tutela del bene.

Beni alienabili previa autorizzazione

Rientrano nel regime dell'art. 55 i beni di proprieta' di Stato, Regioni, Province, Comuni e Citta' metropolitane non assolutamente inalienabili: palazzi storici dismessi, ex caserme, immobili di pregio del patrimonio disponibile vincolati per interesse culturale ex art. 10. La trasformabilita' in patrimonio privato presuppone la valutazione caso per caso del Ministero.

Procedura autorizzativa

L'ente proprietario presenta istanza alla Direzione generale competente del Ministero della Cultura, allegando relazione storica sul bene, scheda catastale, perizia di stima, progetto di destinazione futura, piano di conservazione. La Soprintendenza territoriale rilascia il parere tecnico vincolante. Il termine di rilascio e' di 90 giorni, prorogabili. Il silenzio non equivale ad assenso.

Prescrizioni conservative

L'autorizzazione contiene prescrizioni vincolanti sull'acquirente: conservazione degli elementi strutturali e decorativi, divieto di interventi modificativi senza preventiva autorizzazione, mantenimento della destinazione d'uso compatibile, eventuale obbligo di accesso al pubblico per un numero minimo di giornate annue. Le prescrizioni vincolano l'acquirente e i suoi aventi causa.

Riportabilita' nell'atto di alienazione

Le prescrizioni devono essere riportate testualmente nell'atto di alienazione, di regola un rogito notarile, e trascritte nei registri immobiliari. La trascrizione e' essenziale per l'opponibilita' delle prescrizioni ai successivi acquirenti. La mancata riportabilita' nell'atto comporta nullita' relativa, azionabile dal Ministero.

Clausola risolutiva espressa

Le prescrizioni sono oggetto di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., disciplinata dal successivo art. 55-bis. L'inadempimento dell'acquirente sulle obbligazioni di conservazione e destinazione legittima il Soprintendente a richiedere all'ente alienante la risoluzione di diritto dell'atto, con effetti retroattivi e restituzione del bene.

Prelazione dello Stato e degli enti

L'alienazione autorizzata e' soggetta a denuncia di trasferimento ex art. 59 e a diritto di prelazione ex art. 60 in favore di Stato, Regione o enti territoriali. La prelazione consente il riacquisto del bene a parita' di condizioni e prezzo del contratto autorizzato. Lo Stato può rinunciare espressamente o lasciar trascorrere il termine.

Coordinamento con dismissioni federalismo demaniale

L'art. 55 si combina con la disciplina del federalismo demaniale (D.Lgs. 85/2010) e con le procedure di valorizzazione del patrimonio pubblico (art. 58 D.L. 112/2008). La dismissione di un immobile vincolato segue il doppio binario: autorizzazione ex art. 55 e procedura di evidenza pubblica per la vendita, con bando di gara e prezzo a base d'asta non inferiore al valore di stima.

Casi pratici

Caso 1: Tizio Comune vende un ex caserma vincolata

Caso 2: Caio acquista un palazzo storico e modifica il portico

Domande frequenti

Quanto dura il procedimento di autorizzazione alla vendita?

Il termine ordinario e' di 90 giorni dalla domanda completa, ma in pratica i tempi superano spesso i 6 mesi a causa di integrazioni istruttorie, perizie aggiuntive e parere della commissione regionale di tutela.

L'acquirente puo' modificare il bene dopo l'acquisto?

Solo entro i limiti delle prescrizioni autorizzative e previo nulla osta della Soprintendenza per gli interventi su elementi tutelati. La violazione delle prescrizioni attiva la clausola risolutiva espressa con restituzione del bene.

Si applica il diritto di prelazione anche all'alienazione autorizzata?

Si'. L'alienazione autorizzata ex art. 55 e' soggetta a denuncia di trasferimento ex art. 59 e a prelazione ex art. 60. Lo Stato puo' esercitare la prelazione entro 60 giorni dalla denuncia e riacquisire il bene a parita' di condizioni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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