- La verifica accerta l'interesse culturale dei beni pubblici e degli enti senza scopo di lucro.
- Si applica ai beni di cui all'art. 10 comma 1.
- La procedura è promossa dal Ministero d'ufficio o su istanza del proprietario.
- L'esito positivo conferma la qualifica di bene culturale; l'esito negativo la esclude.
- Il bene resta sottoposto alle disposizioni di tutela fino alla conclusione del procedimento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 12 D.Lgs. 42/2004 — Verifica dell’interesse culturale
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinchè ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico , conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.
10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241
Commento
L'articolo 12 introduce il procedimento di verifica dell'interesse culturale, snodo applicativo fondamentale per i beni di cui all'art. 10 comma 1 (beni pubblici e di enti senza scopo di lucro). La verifica supera la presunzione legale di interesse culturale e fornisce certezza giuridica sulla qualificazione del bene.
Lo scopo della verifica
Senza verifica, ogni immobile pubblico ultrasettantennale è bene culturale presunto: questo crea incertezza per dismissioni, valorizzazioni e atti dispositivi. La verifica, prevista in origine dal DL 269/2003 e perfezionata nel Codice, permette di confermare o escludere il valore culturale del bene attraverso una valutazione tecnica.
I beni interessati
La verifica riguarda esclusivamente le cose immobili di proprietà di Stato, Regioni, enti pubblici territoriali e enti senza scopo di lucro, opera di autore non più vivente con esecuzione risalente a oltre settanta anni. Non si applica ai beni privati: per questi la qualificazione passa per la dichiarazione ex art. 13.
L'iniziativa
Il procedimento può essere avviato d'ufficio dal Ministero (di norma per la programmazione delle verifiche) oppure su richiesta del proprietario. La richiesta è obbligatoria per le amministrazioni che intendono procedere ad alienazione (art. 56, comma 4) o a inserimento in piani di valorizzazione (art. 56-bis).
L'istruttoria
La Soprintendenza compie un sopralluogo, raccoglie documentazione storica, archivistica e architettonica, valuta l'interesse alla luce di criteri tecnici predefiniti (DM 6 febbraio 2004 e successivi atti di indirizzo). Il provvedimento finale è motivato e impugnabile davanti al TAR.
Effetti dell'esito
Verifica positiva: il bene è confermato come bene culturale, soggetto integralmente alla disciplina del Codice. Verifica negativa: il bene esce dal regime di tutela e diventa liberamente alienabile e modificabile, salve le altre normative (urbanistica, paesaggio, sicurezza). Fino alla conclusione del procedimento il bene resta sottoposto alle disposizioni di tutela.
Tempi e silenzio
Il procedimento ha termine ordinariamente in 120 giorni dall'avvio. Il silenzio non equivale a esito positivo né negativo: in caso di inerzia il proprietario può attivare i rimedi avverso il silenzio (art. 117 c.p.a.) o sollecitare il superiore gerarchico. In alcune ipotesi (alienazioni urgenti del Demanio) sono previsti termini accelerati.
Importanza pratica
La verifica è strumento centrale per piani di razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, dismissioni di caserme e immobili militari, valorizzazione di edifici scolastici dismessi. Senza verifica negativa, la vendita di un immobile pubblico ultrasettantennale è giuridicamente claudicante e a rischio di annullamento.
Casi pratici
Caso 1: Caserma dismessa
Caso 2: Verifica negativa su edificio scolastico
Domande frequenti
Un Comune può vendere un edificio storico senza verifica?
No, se l'edificio rientra fra i beni presunti culturali ex art. 10 comma 1. La verifica negativa è presupposto necessario per l'alienazione: senza di essa il bene è giuridicamente inalienabile (art. 54).
Quanto dura il procedimento di verifica?
Ordinariamente 120 giorni dall'avvio. In caso di alienazioni urgenti il Codice e atti collegati prevedono termini più rapidi; il silenzio del Ministero non equivale a esito positivo né negativo.
Si può impugnare la verifica positiva?
Sì, davanti al TAR entro sessanta giorni. La giurisprudenza richiede che il provvedimento sia motivato con riferimento ai criteri tecnici di valutazione (DM 6 febbraio 2004).
Vedi anche