- Per casi di agevolazione occasionale: misure collaborative anziché interdittiva.
- Durata 6-12 mesi, con prescrizioni motivate del prefetto.
- Misure: modello 231, comunicazione atti dispositivi/finanziamenti, conto dedicato.
- Nominabili esperti (max 3) per supporto attuativo, a spese dell'impresa.
- Cessazione se interviene controllo giudiziario (art. 34-bis).
- A scadenza, rilascio dell'informazione liberatoria se cessano i sintomi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 94-bis D.Lgs. 159/2011 — Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure: a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6 , 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale; b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume di affari dell'impresa; c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati da parte dei soci o di terzi; d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati; e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall' articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 , le modalità indicate nella stessa norma.
2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 . Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.
3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.
4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione. 41
In sintesi
La logica della misura collaborativa
L'articolo 94-bis, introdotto dalla riforma del 2021, segna una svolta nella prevenzione antimafia patrimoniale. Si è osservato che in molti casi l'impresa attinta da indizi di infiltrazione non era effettivamente piegata alla criminalità, ma incappata in un'agevolazione occasionale. L'interdittiva, in questi casi, era sproporzionata: chiudeva un'impresa per un episodio circoscritto. La misura collaborativa offre una via intermedia.
Presupposto: agevolazione occasionale
Il presupposto applicativo è che il prefetto accerti tentativi di infiltrazione "riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale". È una nozione elastica che esprime il concetto di episodio isolato, non sistematico, in cui l'impresa è venuta in contatto con dinamiche mafiose senza esserne stabilmente condizionata. La giurisprudenza amministrativa ha contribuito a delinearne i contorni: durata limitata, reversibilità, assenza di vantaggio economico stabile per l'impresa.
Le misure prescrivibili (comma 1)
Il prefetto, con provvedimento motivato, prescrive una o più tra cinque categorie di misure. La prima: adozione di modelli organizzativi del D.Lgs. 231/2001 (modelli 6, 7 e 24-ter), per rimuovere e prevenire le cause di agevolazione. La seconda: comunicazione al gruppo interforze, entro 15 giorni, degli atti dispositivi, di acquisto, di pagamento, degli incarichi professionali, di amministrazione o gestione fiduciaria di valore non inferiore a 5.000 euro (o soglia diversa stabilita dal prefetto). La terza: comunicazione dei finanziamenti soci o terzi (per società di capitali o persone). La quarta: comunicazione dei contratti di associazione in partecipazione. La quinta: utilizzo di conto dedicato anche non esclusivo, con applicazione della tracciabilità della L. 136/2010.
Durata flessibile (6-12 mesi)
La durata è fissata dal prefetto tra sei e dodici mesi. È un periodo modulato sulla gravità degli indizi e sulla complessità del riassetto richiesto. A scadenza, se sono cessati i sintomi e non emergono ulteriori tentativi di infiltrazione, il prefetto rilascia informazione antimafia liberatoria e aggiorna la banca dati.
Esperti di supporto (comma 2)
Il prefetto può nominare, anche d'ufficio, fino a tre esperti dall'albo dell'articolo 35, comma 2-bis, con funzioni di supporto all'attuazione delle misure. Il compenso, fino al 50% di quello previsto per gli amministratori giudiziari, è a carico dell'impresa. L'istituto è simile alla figura del professionista nominato in altri ambiti, ma qui ha funzione propulsiva e di compliance, non di sostituzione gestionale.
Rapporto con il controllo giudiziario
Il comma 3 disciplina il raccordo con l'articolo 34-bis, comma 2, lettera b), che disciplina il controllo giudiziario su richiesta volontaria dell'impresa. Se il tribunale dispone il controllo giudiziario, le misure dell'articolo 94-bis cessano. Il periodo di applicazione delle misure prefettizie può essere computato nella durata del controllo giudiziario. Il sistema offre dunque due percorsi alternativi ma comunicanti.
Pubblicità e accesso ai dati
Le misure sono annotate in apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96. L'accesso a tale sezione è precluso ai soggetti privati sottoscrittori dei protocolli dell'articolo 83-bis. Le misure sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione, garantendo il coordinamento informativo tra autorità amministrativa e giudiziaria.
Casi pratici
Caso 1: Modello 231 e conto dedicato
Caso 2: Passaggio al controllo giudiziario
Domande frequenti