Art. 94 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
In vigore dal 30/06/2003
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quan- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 94 bis 71 to previsto agli articoli 52 e 83: a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag (2) compresi fra 0,20 g e 0,25 g); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) (3); 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonchè relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) (4); b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3 (5); 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3) (6); 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); 3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018; c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. 2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonchè delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse. 3. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione […] (7) del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94. 4. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c). 5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione. 6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. d), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. (2) Le parole “accelerazione ag” sono state sostituite alle precedenti “peak ground acceleration-PGA” dall’art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 1.1), DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. (3) Le parole “, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)“ sono state inserite dall’art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 1.2), DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. (4) Le parole “, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)“ sono state inserite dall’art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 1.3), DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. (5) Le parole “nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3” sono state sostituite alle precedenti “nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)“ dall’art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 2.1), DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 95-100 72 (6) Le parole “, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)“ sono state inserite dall’art. 9-quater, comma 1, lett. a), n. 2.2), DL 24.10.2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.12.2019 n. 156. (7) La parola “scritta” è stata soppressa dall’art. 10, comma 1, lett. pter), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. SEZIONE III – REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI
In sintesi
L’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, inserito dal D.L. 32/2019 (Sblocca-cantieri), introduce una sistematizzazione fondamentale del controllo sismico: la classificazione tripartita degli interventi in base alla loro rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Questa classificazione ha trasformato la disciplina antisismica, sostituendo il regime previgente, che prevedeva l’obbligo di autorizzazione preventiva per quasi tutti gli interventi, con un sistema graduato, calibrato sull’effettivo pericolo. Si tratta di una semplificazione importante per i professionisti, che però richiede una corretta classificazione a monte: errori di inquadramento espongono a sanzioni e responsabilità.
La logica della classificazione
Il legislatore ha distinto tre categorie con livelli decrescenti di pericolosità: (a) interventi rilevanti, soggetti ad autorizzazione preventiva ex art. 94; (b) interventi di minore rilevanza, soggetti solo a denuncia ex art. 93 con eventuali controlli a campione; (c) interventi privi di rilevanza, esenti dal controllo specifico antisismico (pur restando dovuti gli adempimenti edilizi ordinari). La logica è quella della proporzionalità: concentrare le risorse di controllo sugli interventi che effettivamente possono pregiudicare la sicurezza pubblica, semplificando la vita di chi esegue opere a basso impatto sismico.
Categoria a) Interventi rilevanti
Sono rilevanti, secondo il comma 1 lett. a): (1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di edifici esistenti in zona 1 (alta sismicità) e zona 2 con valori di accelerazione ag tra 0,20 g e 0,25 g (zona 2 alta); (2) le nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che richiedono calcolazioni complesse, in zone sismiche (esclusa bassa); (3) gli interventi su edifici strategici (ospedali, scuole, caserme, sedi della protezione civile) e su opere infrastrutturali di rilevanza strategica, esclusi quelli in zone 3 e 4. La parola "accelerazione ag" ha sostituito "peak ground acceleration-PGA" con il D.L. 123/2019, per allineare la terminologia normativa a quella tecnica delle NTC 2018.
Categoria b) Interventi di minore rilevanza
Sono di minore rilevanza, secondo la lett. b): (1) miglioramenti o adeguamenti sismici di edifici esistenti in zona 2 con ag tra 0,15 g e 0,20 g (zona 2 bassa) e in zona 3; (2) riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, anche su edifici strategici; (3) nuove costruzioni che non rientrano nella lett. a) n. 2; (3-bis) nuove costruzioni con presenza solo occasionale di persone ed edifici agricoli rientranti nel par. 2.4.2 del DM 17 gennaio 2018. Per questi interventi non è richiesta autorizzazione preventiva, basta la denuncia con asseverazione ex art. 93 al SUE che la trasmette all’UTR.
Categoria c) Interventi privi di rilevanza
Sono privi di rilevanza gli interventi che, per caratteristiche intrinseche e destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. Si tratta tipicamente di opere minori (manutenzioni ordinarie, opere precarie, recinzioni leggere). La nozione è volutamente generica e demanda alle linee guida ministeriali e regionali la definizione di elenchi più dettagliati. Per questi interventi non è richiesta né autorizzazione preventiva né denuncia specifica antisismica, ferme restando le altre eventuali pratiche edilizie comunali.
Le linee guida ministeriali (comma 2)
Il comma 2 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisca linee guida per l’individuazione strutturale degli interventi di cui al comma 1, oltre alle varianti non sostanziali esenti dal preavviso ex art. 93. Nelle more, le Regioni possono confermare le proprie disposizioni vigenti, purché coerenti con la classificazione tripartita. Le elencazioni regionali pre-2019 di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza possono confluire nelle nuove categorie b) e c). Si è creata così una fase transitoria in cui le pratiche regionali devono essere armonizzate con il quadro nazionale.
I commi 3-6: regime autorizzativo e controlli
I commi 3 e 4 traducono la classificazione in regime giuridico: per gli interventi rilevanti vale l’obbligo di autorizzazione preventiva ex art. 94; per quelli di minore rilevanza o privi di rilevanza non si applica l’obbligo, ferma restando la denuncia ex art. 93 (per quelli di minore rilevanza). Il comma 5 ammette le Regioni a istituire controlli anche con modalità a campione sugli interventi non soggetti ad autorizzazione: è il contrappeso alla semplificazione, perché la responsabilità del professionista è bilanciata da una vigilanza ex post. Il comma 6 fa salve le procedure ex artt. 65 (denuncia c.a.) e 67 (collaudo), che restano applicabili indipendentemente dalla classificazione antisismica.
Caso pratico
L’ingegnere Caio è incaricato di un intervento di consolidamento murario di una villetta in zona sismica 3. Si tratta di una riparazione locale (rinforzo di un muro portante mediante iniezioni e cuciture armate), senza modifica della distribuzione delle masse. Caio classifica l’intervento come di minore rilevanza ai sensi dell’art. 94-bis comma 1 lett. b) n. 2: predispone il progetto strutturale conforme alle NTC 2018, asseverando il rispetto della sicurezza globale. Tizio (committente) presenta tramite il SUE il preavviso e il deposito ex art. 93, ma non chiede autorizzazione preventiva ex art. 94. L’UTR, entro i propri programmi, può svolgere controllo a campione: se l’asseverazione di Caio risulta corretta, nessuna conseguenza; se invece emergono difformità, scattano sanzioni e ordine di sospensione lavori.
Errori frequenti di classificazione
L’errata classificazione è uno dei rischi principali della nuova disciplina. Sottoclassificare un intervento (qualificare come di minore rilevanza ciò che è rilevante) significa eseguire i lavori senza autorizzazione preventiva: è violazione delle norme antisismiche con sanzioni penali ex art. 95 TUE e ordine di sospensione lavori. Sopraclassificare un intervento è meno grave ma comporta inutile aggravio procedurale. La classificazione deve essere documentata nella relazione tecnica con riferimento puntuale alle norme regionali e alle linee guida ministeriali.
Domande frequenti
Quali sono le tre categorie di interventi previste dall’art. 94-bis TUE?
L’art. 94-bis distingue gli interventi sismici in tre categorie. Gli interventi rilevanti (lett. a) comprendono adeguamenti e miglioramenti in zona 1 e zona 2 alta (ag tra 0,20 e 0,25 g), nuove costruzioni complesse e interventi su edifici strategici: richiedono autorizzazione preventiva ex art. 94. Gli interventi di minore rilevanza (lett. b) comprendono interventi su edifici in zona 2 bassa (ag tra 0,15 e 0,20 g) e zona 3, riparazioni locali, nuove costruzioni ordinarie ed edifici agricoli: richiedono solo denuncia ex art. 93 con eventuali controlli a campione. Gli interventi privi di rilevanza (lett. c) sono esenti dal controllo sismico specifico.
Come si classifica un intervento ai fini antisismici?
La classificazione si fa sulla base di tre criteri: tipo di intervento (adeguamento, miglioramento, riparazione, nuova costruzione), zona sismica del Comune (1, 2, 3 o 4) con i relativi valori di accelerazione ag, e destinazione d'uso (edificio strategico, ordinario, agricolo, con presenza occasionale). Le Regioni hanno emanato linee guida operative che dettagliano la classificazione concreta. Il Ministero delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Unificata, ha pubblicato linee guida nazionali che integrano e armonizzano le disposizioni regionali. Il professionista deve documentare la classificazione nella relazione tecnica con riferimento puntuale alle norme applicabili.
Cosa sono gli interventi su edifici strategici?
Sono interventi su edifici la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per la protezione civile (ospedali, sedi del Comune, vigili del fuoco, caserme, scuole con funzione di centri di accoglienza) o su edifici e infrastrutture il cui collasso può comportare conseguenze gravi (ponti strategici, dighe, depositi di sostanze pericolose). L’individuazione concreta è affidata a decreti ministeriali e provvedimenti regionali. Per gli interventi su tali edifici, situati nelle zone sismiche escluse zone 3 e 4, l’art. 94-bis prescrive sempre l’autorizzazione preventiva ex art. 94, indipendentemente dalla complessità dell’intervento.
Le riparazioni locali rientrano sempre tra gli interventi di minore rilevanza?
Sì. Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli interventi su edifici strategici, sono espressamente classificati come di minore rilevanza ai sensi del comma 1 lett. b) n. 2 dell’art. 94-bis. La precisazione è importante: anche su un edificio strategico una riparazione locale (ad esempio, il consolidamento di un singolo elemento) non richiede autorizzazione preventiva ex art. 94 ma solo la denuncia ex art. 93. La logica è che la riparazione locale, per definizione, non altera il comportamento globale dell’edificio e quindi non richiede il controllo strutturale d'insieme che l’autorizzazione preventiva implica.
Cosa rischio se classifico erroneamente un intervento come di minore rilevanza quando in realtà è rilevante?
L’errata sottoclassificazione configura violazione delle norme antisismiche perché si esegue un intervento rilevante senza la prescritta autorizzazione preventiva ex art. 94. Conseguenze: ordine di sospensione dei lavori dell’UTR ex art. 97, sanzioni penali ex art. 95 TUE per progettista, direttore dei lavori e committente. In caso di evento dannoso, la posizione si aggrava drasticamente perché si profila responsabilità per crollo colposo ex art. 449 c.p. La classificazione deve essere quindi documentata accuratamente nella relazione tecnica, con riferimento puntuale ai criteri normativi e alle linee guida regionali e ministeriali.