Art. 93 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
In vigore dal 30/06/2003
(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19) 1. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonchè dal direttore dei lavori. 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 94-94 bis 70 tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche. (1) 4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonchè il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. (2) 5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65. (3) 6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.“ (2) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.“ (3) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. Testo precedente: “La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.“
In sintesi
L’art. 93 del D.P.R. 380/2001 disciplina il momento di avvio formale di qualsiasi intervento edilizio in zona sismica: il preavviso scritto allo sportello unico, accompagnato dal deposito del progetto e dell’asseverazione del progettista. Si tratta di un adempimento procedurale fondamentale, profondamente riformato dal D.L. 32/2019 (cosiddetto Sblocca-cantieri), che ha ridotto le ridondanze e modernizzato i contenuti dell’asseverazione. La norma incarna il principio di tracciabilità degli interventi sismici: ogni costruzione, riparazione o sopraelevazione in zona sismica deve essere preventivamente nota all’amministrazione, anche quando non è richiesta autorizzazione preventiva ex art. 94.
Il preavviso scritto e i suoi destinatari
Il comma 1 stabilisce che il preavviso va presentato allo sportello unico per l’edilizia (SUE) del Comune competente, che provvede a trasmetterlo all’ufficio tecnico della Regione. Il SUE funge da front office unico per il cittadino: è l’unica interfaccia obbligata per la presentazione delle pratiche, mentre l’UTR diventa il destinatario sostanziale del controllo tecnico. Il preavviso deve indicare gli elementi identificativi essenziali: domicilio del committente, nome e residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore. Questa identificazione serve per fini di responsabilità e tracciabilità ex post.
Il progetto allegato
Il comma 2 richiede l’allegazione del progetto in doppio esemplare, firmato dal progettista (ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all’albo) nei limiti delle rispettive competenze e dal direttore dei lavori. Il rinvio alle competenze professionali è importante: i geometri e i periti edili, ai sensi delle rispettive leggi professionali (R.D. 274/1929, R.D. 275/1929 e successive), possono firmare progetti strutturali solo per costruzioni di modesta importanza e con limiti dimensionali; per opere più complesse o in cemento armato è necessaria la firma di un ingegnere o architetto. La giurisprudenza ha più volte annullato pratiche con progetti firmati oltre i limiti di competenza, con conseguenze gravi anche sotto il profilo penale (esercizio abusivo della professione).
Contenuto minimo del progetto
Il comma 3, riformulato dal D.L. 32/2019, demanda al competente UTR la definizione del contenuto minimo del progetto. In ogni caso, il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli ulteriori elaborati previsti dalle NTC 2018 (relazione geologica, relazione geotecnica, relazione sui materiali, fascicolo dei calcoli strutturali, particolari costruttivi). Le Regioni possono dettare specifiche tecniche aggiuntive con propri provvedimenti, di norma raccordati con le NTC.
L’asseverazione del progettista (comma 4)
Il comma 4, anch'esso riformulato dal D.L. 32/2019, introduce un elemento qualificante: il progettista deve asseverare (a) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, (b) la coerenza tra progetto esecutivo strutturale e progetto architettonico, (c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche degli strumenti urbanistici. L’asseverazione è una dichiarazione di responsabilità qualificata: la falsa asseverazione è sanzionata penalmente (art. 76 D.P.R. 445/2000 e norme collegate) e civilmente (responsabilità professionale del progettista). Si è così introdotto un meccanismo di responsabilizzazione del professionista che ha sostituito alcuni controlli preventivi.
Validità del deposito anche ex art. 65
Il comma 5, anch'esso riformulato nel 2019, stabilisce che il preavviso con deposito del progetto e dell’asseverazione vale anche ai fini della denuncia ex art. 65 TUE (denuncia delle opere in c.a., precompresso e a struttura metallica). È una semplificazione importante: una sola pratica vale come adempimento sismico e come denuncia c.a., evitando la duplicazione di documenti. Resta inteso che, nelle zone non sismiche, la denuncia ex art. 65 mantiene autonomia.
Il registro comunale (commi 6 e 7)
Ogni Comune deve tenere un registro delle denunce dei lavori in zona sismica, costantemente aggiornato e disponibile per ispezione da parte dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nell’art. 103 (polizia giudiziaria, vigili del fuoco, ingegneri e geometri degli uffici tecnici). Il registro è strumento di trasparenza e controllo: consente verifiche ispettive sul territorio e tracciabilità storica degli interventi, utile anche dopo eventi sismici per ricostruire la legittimità delle costruzioni esistenti.
Caso pratico
Tizio vuole costruire un capannone artigianale in un’area produttiva di un Comune in zona sismica 2. L’ingegnere Caio, progettista incaricato, redige il progetto strutturale in c.a. comprensivo di calcoli sismici secondo le NTC 2018 e relativa relazione di calcolo. Tizio presenta tramite il SUE il preavviso scritto allegando il progetto in doppio esemplare, firmato da Caio (progettista e direttore lavori) e dall’asseverazione richiesta dal comma 4. Il SUE trasmette la pratica all’UTR competente. Trattandosi di nuova costruzione (intervento rilevante ex art. 94-bis), Tizio deve attendere l’autorizzazione preventiva ex art. 94 prima di iniziare i lavori. Il deposito del progetto vale anche come denuncia ex art. 65 c.a. e l’intervento viene iscritto nel registro comunale.
Domande frequenti
Cos'è il preavviso scritto previsto dall’art. 93 TUE?
È l’obbligo di comunicare allo sportello unico per l’edilizia (SUE) del Comune l’intenzione di procedere a costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni in zona sismica, allegando il progetto firmato e l’asseverazione del progettista. Il SUE trasmette poi la documentazione all’ufficio tecnico regionale (UTR) competente. Il preavviso è obbligatorio per tutti gli interventi in zona sismica, anche quando non è richiesta autorizzazione preventiva ex art. 94: serve a garantire la tracciabilità degli interventi e a permettere controlli ispettivi e a campione da parte dell’amministrazione.
Chi può firmare il progetto strutturale in zona sismica?
Il progetto strutturale deve essere firmato da un professionista iscritto all’albo (ingegnere, architetto, geometra o perito edile) nei limiti delle rispettive competenze professionali. I geometri e i periti edili possono firmare progetti strutturali solo per costruzioni di modesta importanza e con limiti dimensionali stabiliti dalle rispettive leggi professionali; per opere in cemento armato o di particolare complessità è necessaria la firma di un ingegnere o architetto. La giurisprudenza è severa nel sanzionare il superamento dei limiti di competenza, anche sotto il profilo penale dell’esercizio abusivo della professione.
Cosa deve contenere l’asseverazione del progettista?
L’asseverazione, riformulata dal D.L. 32/2019, deve dichiarare tre elementi: (a) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti (NTC 2018); (b) la coerenza tra il progetto esecutivo strutturale e quello architettonico; (c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti urbanistici (es. NTA del PRG che richiedano accorgimenti antisismici specifici per certe aree). L’asseverazione è una dichiarazione di responsabilità qualificata e la sua falsità è sanzionata penalmente, oltre a costituire base per la responsabilità professionale del progettista in caso di danni o evento sismico dannoso.
Il deposito del progetto vale anche come denuncia per le opere in cemento armato?
Sì. Il comma 5 dell’art. 93, come riformulato dal D.L. 32/2019, stabilisce che il preavviso con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori prevista dall’art. 65 TUE per le opere in cemento armato, precompresso e a struttura metallica. È una significativa semplificazione che evita la duplicazione di documenti per gli interventi in zona sismica con opere strutturali in c.a. Resta inteso che nelle zone non sismiche la denuncia ex art. 65 mantiene la sua autonomia procedurale.
Cosa rischio se inizio i lavori senza il preavviso ex art. 93?
L’omissione del preavviso configura violazione delle norme antisismiche con conseguenti sanzioni penali ai sensi dell’art. 95 TUE (ammenda). L’ufficio tecnico regionale può ordinare la sospensione dei lavori (art. 97 TUE) e, in caso di accertamento di non conformità delle opere alle NTC, può intervenire la richiesta di demolizione. Inoltre, il direttore dei lavori e il progettista incorrono in responsabilità professionale e disciplinare. La sanatoria postuma è teoricamente possibile mediante deposito tardivo, ma resta esposta alle sanzioni e l’eventuale evento sismico durante i lavori abusivi aggrava drasticamente la posizione di tutti i soggetti coinvolti.