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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 91 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Riparazioni

In vigore dal 30/06/2003

15) 1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli. 2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all’articolo 83.

In sintesi

  • Le riparazioni di edifici esistenti devono mirare ad aumentare la sicurezza alle azioni sismiche
  • Non è ammessa la mera sostituzione "come era, dov'era" senza miglioramento sismico
  • I criteri tecnici sono fissati dalle norme tecniche di cui all'art. 83 TUE (NTC 2018)
  • Principio del miglioramento sismico minimo per ogni intervento di riparazione
  • Cardine della prevenzione del rischio sismico nel patrimonio edilizio esistente
  • Coordinamento con NTC 2018 cap. 8.4 (interventi su strutture esistenti)

L’art. 91 del D.P.R. 380/2001 enuncia in due commi sintetici un principio fondamentale del sistema di prevenzione sismica italiano: ogni riparazione di un edificio esistente in zona sismica deve tendere ad aumentare il grado di sicurezza alle azioni sismiche. Si tratta di una norma essenziale, perché impone che gli interventi di manutenzione e riparazione non si limitino a ripristinare lo status quo ante, ma producano un miglioramento misurabile della risposta strutturale al terremoto. È il fondamento legale del concetto di miglioramento sismico, oggi disciplinato in dettaglio dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) al capitolo 8.

Il principio del miglioramento obbligatorio

La formulazione del comma 1 è significativa: le riparazioni "debbono tendere" a un maggiore grado di sicurezza. Il legislatore non si limita a consentire il miglioramento, ma lo impone come finalità doverosa. Questo principio segna il superamento dell’idea, ancora diffusa nella prassi del Novecento, della riparazione come semplice ripristino. In zona sismica non è ammesso ricostruire un muro crollato esattamente come era prima: occorre cogliere l’occasione per migliorare la resistenza sismica della porzione interessata e, possibilmente, dell’intero edificio.

Categorie di intervento secondo le NTC 2018

Le NTC 2018 (cap. 8.4) classificano gli interventi sulle strutture esistenti in tre categorie con livelli crescenti di prestazione richiesta. La riparazione locale (par. 8.4.1) consiste in interventi su singoli elementi senza modifica del comportamento globale: deve garantire un livello di sicurezza non inferiore al preesistente. Il miglioramento sismico (par. 8.4.2) richiede un incremento della sicurezza strutturale globale, senza dover raggiungere i livelli di una nuova costruzione. L’adeguamento sismico (par. 8.4.3) impone il raggiungimento dei livelli di sicurezza richiesti per le nuove costruzioni: è obbligatorio in casi tassativi (sopraelevazioni, ampliamenti, cambi di destinazione d'uso che aumentano i carichi). L’art. 91 TUE costituisce la base legale di questa graduazione, sviluppata poi tecnicamente dalle NTC.

Riparazione e cambio di destinazione d'uso

Una questione frequente è quella delle riparazioni che si accompagnano a modeste modifiche funzionali (es. apertura di un vano porta, spostamento di tramezzi, sostituzione di solai). Quando l’intervento incide sulla risposta sismica globale, scatta il principio dell’art. 91 e il professionista deve valutare se è sufficiente una riparazione locale o se serve un miglioramento sismico documentato con calcolo strutturale. La giurisprudenza penale è particolarmente severa nei casi di crollo a seguito di riparazioni inadeguate: spesso emerge la responsabilità del progettista per non aver valutato correttamente l’impatto sismico dell’intervento.

Coordinamento con il sismabonus e altri incentivi

L’art. 91 trova oggi attuazione anche attraverso gli incentivi fiscali per la sicurezza sismica: il sismabonus (art. 16 D.L. 63/2013, oggi confluito in regime ordinario) e il superbonus (art. 119 D.L. 34/2020, in fase di progressiva riduzione) prevedono detrazioni fiscali consistenti per interventi di miglioramento e adeguamento sismico, classificati per riduzione del rischio. Il principio dell’art. 91 si traduce così in un’opportunità economica: chi ripara un edificio in zona sismica può ottenere significative agevolazioni fiscali, purché segua il percorso del miglioramento documentato secondo le linee guida del Ministero (DM 28 febbraio 2017 n. 58 e ss.mm.).

Caso pratico

Tizio è proprietario di una villetta in muratura in zona sismica 2 colpita da una crepa diagonale su un muro portante a seguito di assestamenti del terreno. L’impresa edile incaricata propone di ricostruire la porzione di muro "come era, dov'era". Il geometra Caio, professionista esperto, segnala che ai sensi dell’art. 91 TUE la riparazione deve tendere ad aumentare la sicurezza sismica: propone quindi di affiancare alla ricostruzione del muro l’inserimento di un tirante orizzontale che colleghi le due pareti perpendicolari, migliorando il comportamento scatolare dell’edificio. Il progetto viene asseverato secondo le NTC 2018 e presentato in Comune con SCIA, oltre alla denuncia all’UTR ex art. 93 TUE. L’intervento può inoltre accedere al sismabonus se classificato come miglioramento di una classe di rischio.

Profili sanzionatori

L’inosservanza dell’art. 91 (riparazioni che non migliorano o addirittura peggiorano la sicurezza sismica) integra violazione delle prescrizioni del capo IV del TUE e ricade nelle sanzioni penali dell’art. 95. In caso di evento dannoso (crollo, danni a persone) può configurarsi il reato di crollo colposo (art. 449 c.p.) con responsabilità del progettista, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice. La giurisprudenza penale ha più volte affermato che il principio di miglioramento sismico è un dovere di garanzia che grava sui professionisti coinvolti.

Domande frequenti

Posso semplicemente ripristinare un edificio danneggiato "come era, dov'era" in zona sismica?

No, non in modo automatico. L’art. 91 TUE impone che ogni riparazione in zona sismica tenda ad aumentare il grado di sicurezza alle azioni sismiche. Il ripristino integrale dello stato preesistente è ammesso solo se l’edificio originario era già conforme alle norme tecniche vigenti e l’intervento non incide sulla risposta sismica globale. In tutti gli altri casi, la riparazione deve essere accompagnata da accorgimenti che migliorino la sicurezza: tiranti, cordoli, consolidamenti, miglioramento delle connessioni. Il professionista deve valutare e documentare la categoria di intervento secondo le NTC 2018.

Qual è la differenza tra riparazione locale, miglioramento e adeguamento sismico?

Le NTC 2018 (cap. 8.4) distinguono tre categorie. La riparazione locale interessa singoli elementi senza modifica del comportamento globale e deve garantire una sicurezza non inferiore al preesistente. Il miglioramento sismico richiede un incremento misurabile della sicurezza strutturale globale, senza raggiungere i livelli di una nuova costruzione. L’adeguamento sismico impone il pieno raggiungimento dei livelli di sicurezza per le nuove costruzioni ed è obbligatorio in caso di sopraelevazioni, ampliamenti o cambi di destinazione d'uso che aumentano significativamente i carichi.

Devo presentare una pratica al Comune anche per piccole riparazioni?

Dipende dalla natura dell’intervento. Per piccole riparazioni di manutenzione ordinaria che non riguardano strutture portanti né incidono sulla risposta sismica può non servire alcun titolo edilizio. Per riparazioni che interessano elementi strutturali o che incidono sulla sicurezza sismica serve almeno la SCIA edilizia (art. 22 TUE) e, in zona sismica, la denuncia all’ufficio tecnico regionale ex art. 93 TUE con asseverazione del professionista. Per interventi più rilevanti (miglioramento o adeguamento sismico) serve l’autorizzazione preventiva ex art. 94 TUE.

Posso ottenere agevolazioni fiscali per le riparazioni con miglioramento sismico?

Sì. Esistono incentivi fiscali consistenti per interventi di miglioramento e adeguamento sismico: il sismabonus ordinario (con percentuali differenziate in base alla riduzione di classe di rischio sismico, secondo le linee guida del DM 58/2017) e, finché operativo nel regime transitorio, il superbonus per i casi che ne soddisfano i requisiti residui. È necessario classificare la classe di rischio sismico ante e post intervento mediante asseverazione di un professionista abilitato, secondo metodologie riconosciute. Il miglioramento di classe consente l’accesso a percentuali di detrazione progressivamente più elevate.

Cosa rischio se non rispetto il principio di miglioramento sismico?

Sul piano amministrativo, la riparazione non conforme integra violazione delle norme antisismiche con possibilità di ordine di sospensione dei lavori dell’UTR e successivo ordine di demolizione delle parti non conformi. Sul piano penale, scattano le sanzioni dell’art. 95 TUE (ammenda per violazione delle norme tecniche). In caso di evento dannoso (crollo, lesioni a persone), può configurarsi il reato di crollo colposo (art. 449 c.p.) con responsabilità di progettista, direttore dei lavori, impresa esecutrice e committente. La giurisprudenza penale è particolarmente severa nei sinistri da riparazioni inadeguate in zona sismica.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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