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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 88 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Deroghe

In vigore dal 30/06/2003

12) 1. Possono essere concesse deroghe all’osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell’ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l’osservanza, dovute all’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 89-93 69 2. La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.

In sintesi

  • Possibilità di derogare alle norme tecniche antisismiche per esigenze di tutela ambientale dei centri storici
  • Competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su istruttoria dell’ufficio periferico
  • Parere obbligatorio favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici
  • Le deroghe devono essere previste dallo strumento urbanistico generale
  • Conferma puntuale necessaria nei piani particolareggiati per ogni singola deroga
  • Strumento eccezionale: l’osservanza delle NTC resta la regola generale

L’art. 88 del D.P.R. 380/2001 disciplina una delle eccezioni più delicate dell’intero impianto antisismico nazionale: la possibilità di derogare alle norme tecniche di cui all’art. 83 quando la rigida applicazione dei requisiti di sicurezza confligga con la salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei centri storici. Si tratta di una norma che il legislatore ha pensato per i contesti urbani di pregio, dove l’inserimento di accorgimenti antisismici invasivi rischierebbe di alterare la fisionomia consolidata di tessuti edilizi storici. La deroga, però, non è automatica né rimessa al singolo professionista: il procedimento è strutturato come una sequenza di valutazioni tecniche e di scelte pianificatorie che impegnano sia l’amministrazione statale sia gli enti locali.

Ratio della deroga: bilanciamento tra sicurezza e tutela ambientale

La norma riflette un principio costituzionale di non poco conto: la sicurezza delle costruzioni (art. 32 Cost. e tutela della pubblica incolumità) deve essere bilanciata con la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 9 Cost.). Nei centri storici, soprattutto in regioni come Toscana, Umbria, Marche o Abruzzo dove i borghi medievali coesistono con zone a sismicità medio-alta, l’applicazione integrale delle NTC potrebbe imporre rinforzi visibili (catene metalliche, cordoli in cemento armato, fasciature in fibra) tali da snaturare la facies originaria degli edifici. L’art. 88 consente, in casi specifici, di accettare un livello di sicurezza differente, purché motivato e procedimentalizzato.

Procedimento di rilascio della deroga

Il comma 1 individua una catena precisa di soggetti coinvolti. La deroga è concessa dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, ma non ex novo: è preceduta da un’istruttoria dell’ufficio periferico competente (di norma il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche) e dal parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Quest'ultimo è organo tecnico-consultivo di alto livello, le cui valutazioni hanno peso determinante. Il parere deve essere favorevole: non si tratta di un parere meramente obbligatorio ma vincolante in senso positivo. Senza il via libera del Consiglio, la deroga non può essere rilasciata.

Il presupposto sostanziale: ragioni ambientali dei centri storici

Le ragioni che giustificano la deroga sono tassativamente individuate: devono trattarsi di esigenze di salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei centri storici. Non basta una generica difficoltà tecnica o un costo elevato dell’adeguamento; serve dimostrare che l’osservanza integrale delle NTC pregiudicherebbe in modo sostanziale i valori storico-architettonici tutelati. La giurisprudenza amministrativa è costante nel richiedere una motivazione puntuale e tecnicamente solida, non potendosi trasformare la deroga in scappatoia per evitare gli oneri della messa in sicurezza.

Il duplice livello urbanistico: strumento generale e piani particolareggiati

Il comma 2 introduce un meccanismo a doppio livello che caratterizza la deroga ex art. 88. Lo strumento urbanistico generale (PRG, PUG, PGT a seconda della legislazione regionale) deve prevedere astrattamente la possibilità di deroga per quel determinato contesto. Successivamente, le singole deroghe operative devono essere confermate nei piani particolareggiati (piani di recupero, piani attuativi, piani del centro storico). Questa doppia previsione serve a garantire trasparenza e partecipazione democratica: il cittadino e il professionista sanno preventivamente, leggendo gli strumenti urbanistici, quali zone possono beneficiare della deroga e a quali condizioni.

Coordinamento con il Codice dei Beni Culturali

L’art. 88 va letto in combinato disposto con il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Quando l’edificio interessato è sottoposto a vincolo culturale o paesaggistico, agli adempimenti dell’art. 88 si aggiungono quelli previsti dagli artt. 21 e seguenti del Codice (autorizzazione della Soprintendenza per gli interventi su beni vincolati). La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che la sicurezza antisismica e la tutela del patrimonio devono trovare un punto di equilibrio caso per caso, mai l’una a totale detrimento dell’altra.

Caso pratico

Tizio è proprietario di un palazzetto seicentesco nel centro storico di un comune umbro classificato in zona sismica 2. Per realizzare l’adeguamento sismico richiesto dalle NTC dovrebbe inserire cordoli perimetrali e catene metalliche visibili in facciata. Il Comune, nel piano particolareggiato del centro storico, ha previsto la possibilità di deroga ex art. 88 per gli edifici monumentali di facciata seicentesca. Tizio incarica l’architetto Caio di predisporre il progetto di miglioramento sismico con tecniche meno invasive (iniezioni di malte, consolidamento dei solai con tavole leggere). Il progetto viene istruito dal Provveditorato interregionale, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere favorevole, e il Ministro autorizza la deroga: l’intervento si limita a un miglioramento sismico (non a un adeguamento integrale), preservando la facciata originaria.

Profili critici e prospettive

L’utilizzo della deroga è raro: la procedura è lunga, costosa e implica responsabilità tecniche elevate. La maggior parte degli interventi nei centri storici viene affrontata con i criteri delle NTC 2018 sul miglioramento sismico (par. 8.4.2), che già consentono di non raggiungere i livelli prestazionali dell’adeguamento ma richiedono comunque incrementi misurabili della sicurezza. La deroga ex art. 88 resta uno strumento estremo, attivabile quando neppure il miglioramento sarebbe compatibile con la tutela ambientale.

Domande frequenti

A cosa serve la deroga prevista dall’art. 88 del Testo Unico Edilizia?

La deroga consente di non applicare integralmente le norme tecniche antisismiche di cui all’art. 83 quando l’osservanza pregiudicherebbe le caratteristiche ambientali dei centri storici. È uno strumento eccezionale che bilancia la sicurezza delle costruzioni con la tutela del patrimonio storico-architettonico, evitando che interventi di adeguamento snaturino la fisionomia di edifici di pregio. La deroga non riduce la sicurezza in modo arbitrario, ma consente soluzioni tecniche meno invasive che comunque migliorino il comportamento sismico dell’edificio in misura compatibile con i valori da tutelare.

Chi rilascia la deroga e quale procedimento occorre seguire?

La deroga è concessa dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa istruttoria dell’ufficio periferico competente (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche) e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il procedimento si attiva su richiesta del Comune o del soggetto interessato e richiede una documentazione tecnica completa che dimostri l’impossibilità di applicare le NTC senza compromettere i valori storico-ambientali. Il parere del Consiglio superiore deve essere favorevole: in caso contrario, la deroga non può essere rilasciata.

La deroga può essere chiesta per qualsiasi edificio in centro storico?

No. La possibilità di deroga deve essere preventivamente prevista nello strumento urbanistico generale (PRG, PUG, PGT) e poi confermata, per il singolo intervento, nel piano particolareggiato o nel piano di recupero. Senza questa previsione urbanistica a monte, la deroga non è attivabile, anche se l’edificio è effettivamente collocato in centro storico. Il professionista deve quindi verificare le NTA dello strumento urbanistico e le previsioni del piano attuativo prima di impostare il progetto.

Cosa cambia con la riforma Salva-casa del 2024 per le deroghe sismiche?

Il D.L. 69/2024 convertito in L. 105/2024 non ha modificato direttamente l’art. 88. Le deroghe sismiche nei centri storici restano disciplinate dalla procedura tradizionale che richiede istruttoria, parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e provvedimento ministeriale. La riforma ha invece semplificato altri aspetti del titolo edilizio (CILA, SCIA, tolleranze costruttive) ma ha lasciato intatto il regime delle deroghe alle norme tecniche antisismiche, considerato troppo delicato per essere oggetto di semplificazioni generalizzate.

Cosa rischio se costruisco in centro storico senza la deroga prevista dall’art. 88?

Se l’edificio si trova in zona sismica e non si rispettano integralmente le NTC senza aver ottenuto la deroga, l’intervento è illegittimo: si applicano le sanzioni penali dell’art. 95 TUE (ammenda) e l’ufficio tecnico regionale può ordinare la sospensione dei lavori e la demolizione delle parti non conformi. La responsabilità ricade su progettista, direttore dei lavori e committente. È quindi essenziale verificare prima dell’inizio dei lavori se la deroga è necessaria, se è prevista dagli strumenti urbanistici e se è stata effettivamente rilasciata con tutti i pareri obbligatori.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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