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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Comunicazione antimafia: validità 6 mesi dall'acquisizione.
  • Informazione antimafia: validità 12 mesi dall'acquisizione.
  • Obbligo di comunicare modifiche di assetto societario entro 30 giorni al prefetto.
  • Obbligo di comunicare cambio sede in pendenza di rilascio.
  • Sanzione amministrativa 20.000-60.000 euro per inosservanza.
  • Utilizzabilità in più procedimenti riguardanti gli stessi soggetti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 86 D.Lgs. 159/2011 — Validità della documentazione antimafia

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.

2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.

2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.

3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.

3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta

4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 . La sanzione è irrogata dal prefetto.

5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.

Commento

Durata e logica della validità temporale

L'articolo 86 fissa i tempi entro i quali la documentazione antimafia conserva efficacia. La distinzione tra sei mesi per la comunicazione e dodici per l'informazione riflette la diversa profondità del controllo. La comunicazione è verifica di dati oggettivi, soggetti a rapida obsolescenza; l'informazione è apprezzamento complessivo, che resta affidabile per un periodo maggiore.

Decorrenza

Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte della stazione appaltante o dell'ente. Non dalla data di rilascio del prefetto. La differenza non è solo cronologica: serve a tutelare l'amministrazione che potrebbe utilizzare un documento già pronto, attestandone l'acquisizione effettiva.

Utilizzabilità in più procedimenti

Il comma 2-bis ammette, fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, l'utilizzo del medesimo documento in più procedimenti, purché siano in corso di validità e riguardino gli stessi soggetti. La regola accelera l'attività amministrativa ed evita richieste duplicate al prefetto.

L'obbligo di aggiornamento (commi 3 e 3-bis)

I legali rappresentanti devono trasmettere al prefetto, entro 30 giorni, copia degli atti che documentano modifiche di assetto societario o gestionale rilevanti per la verifica dell'articolo 85. Analogo obbligo riguarda il cambio di sede d'impresa quando la documentazione antimafia è in corso di rilascio. La ratio è chiara: la modifica della struttura proprietaria o di governo cambia la mappa dei soggetti da verificare e può richiedere una nuova valutazione.

Sanzione amministrativa

Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria tra 20.000 e 60.000 euro per violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi 3 e 3-bis. La sanzione è irrogata dal prefetto. La forbice è ampia: orienta verso la valutazione della gravità in funzione di tempistica della comunicazione tardiva, rilevanza dell'operazione, conseguenze sui controlli antimafia.

Il principio del comma 5: continuità degli effetti

Il comma 5 contiene una regola di tutela dell'amministrazione: chi ha acquisito comunicazione di data non anteriore a sei mesi o informazione di data non anteriore a dodici mesi può adottare provvedimenti e atti conseguenti, compresi i pagamenti, anche se questi avvengono dopo la scadenza della validità. È una clausola di stabilità che protegge da blocchi formali quando il controllo è stato effettuato tempestivamente.

Casi pratici

Caso 1: Cambio amministratore non comunicato

Caso 2: Pagamento dopo scadenza validità

Domande frequenti

Quanto dura la comunicazione antimafia?

Sei mesi dalla data di acquisizione da parte dell'ente o stazione appaltante.

Devo notificare il cambio di sede della mia impresa?

Sì, se è in corso il rilascio della documentazione antimafia. Il comma 3-bis impone la comunicazione al prefetto e ai soggetti richiedenti.

Quanto vale la sanzione per omessa comunicazione?

Da 20.000 a 60.000 euro, irrogata dal prefetto secondo la disciplina della L. 689/1981.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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