- Documentazione antimafia = comunicazione antimafia + informazione antimafia.
- Comunicazione: attesta sussistenza o meno delle cause dell'art. 67 (decadenza, sospensione, divieto).
- Informazione: attesta anche eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.
- L'informazione richiede valutazione discrezionale del prefetto sui sintomi infiltrativi.
- Comma 4: elenca le circostanze da cui si desumono i tentativi di infiltrazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 84 D.Lgs. 159/2011 — Definizioni
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.
3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4.
4. 4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353 , 353-bis , 603-bis , 629 , 640-bis , 644 , 648-bis , 648-ter del codice penale , dei delitti di cui all' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all' articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , nonché dei delitti di cui agli articoli 2 , 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ; b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione; c) salvo che ricorra l'esimente di cui all' articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale , aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste; d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 , ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto; e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d); f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.
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Commento
Le due forme della documentazione antimafia
L'articolo 84 è il cardine definitorio del Libro II. Distingue nettamente due figure: comunicazione antimafia e informazione antimafia. La distinzione non è meramente terminologica ma sostanziale, perché determina presupposti, procedimento, soggetti competenti e effetti.
La comunicazione antimafia
La comunicazione attesta soltanto se sussistano o meno le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del Codice. Si tratta di una verifica di tipo oggettivo: il prefetto controlla, attraverso la banca dati nazionale unica, la presenza di provvedimenti, condanne o altre situazioni tipizzate. Non c'è valutazione discrezionale: il dato c'è o non c'è.
L'informazione antimafia
L'informazione contiene la stessa attestazione, ma in più valuta la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Qui il prefetto esercita ampia discrezionalità: deve apprezzare indizi, sintomi, collegamenti, anche in assenza di condanne. È la verifica rafforzata applicabile per contratti pubblici sopra le soglie europee e per concessioni rilevanti.
Le fonti del giudizio infiltrativo
Il comma 4 elenca le situazioni dalle quali si desume il tentativo di infiltrazione. Include provvedimenti cautelari, condanne anche non definitive per delitti tipici (estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, turbativa d'asta, intermediazione illecita), proposte di misura di prevenzione, omessa denuncia di concussione o estorsione mafiosa, accertamenti del prefetto, sostituzioni sospette negli organi sociali. La lista è ampia ma non esaustiva: la giurisprudenza ha chiarito che il prefetto può valorizzare ulteriori elementi indizianti coerenti con la ratio normativa.
Sostituzioni negli organi sociali
La lettera f) del comma 4 attribuisce rilievo alle sostituzioni negli organi societari o nella titolarità delle imprese individuali quando, per modalità, tempi e valore, denotino l'intento di eludere la normativa. È una clausola antielusiva pensata per intercettare le manovre di emersione formale di nuovi soggetti che mascherano la continuità con i precedenti.
Il comma 4-bis e l'omessa denuncia
La lettera c) del comma 4 richiede che l'omessa denuncia di concussione o estorsione mafiosa emerga dagli indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio. Il comma 4-bis precisa il flusso comunicativo: il procuratore della Repubblica notifica la circostanza alla prefettura competente, che la valuta nel quadro complessivo dell'informazione antimafia.
Casi pratici
Caso 1: Comunicazione liberatoria
Caso 2: Informazione interdittiva per sostituzioni sospette
Domande frequenti
Qual è la differenza tra comunicazione e informazione antimafia?
La comunicazione verifica solo le cause oggettive dell'articolo 67. L'informazione aggiunge la valutazione discrezionale del prefetto sui tentativi di infiltrazione mafiosa.
Quando il prefetto può ravvisare un tentativo di infiltrazione?
Quando ricorrono le circostanze del comma 4: condanne, misure cautelari, proposte di prevenzione, omessa denuncia, accertamenti, sostituzioni elusive negli organi sociali.
Le sostituzioni recenti negli organi sociali sono sempre sospette?
No. Sono valutate per modalità, tempi, valore economico e qualità professionali dei subentranti, secondo i criteri del comma 4 lettera f).
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