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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  • La pena si applica anche in caso di violazione delle prescrizioni imposte in via cautelare.
  • Si procede con arresto facoltativo e giudizio direttissimo.
  • La condanna può determinare la trasformazione del provvedimento d'urgenza in misura definitiva.
  • La disciplina è coordinata con l'art. 75 per la sorveglianza speciale già applicata.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 75-bis D.Lgs. 159/2011 — Violazione delle misure imposte con provvedimenti d’urgenza

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza)).

Commento

L'art. 75-bis estende il regime sanzionatorio dell'art. 75 alle violazioni delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza. La norma copre una zona normativa intermedia: prima dell'applicazione definitiva della misura, ma quando già sussistono indizi di pericolosità che hanno indotto il tribunale a misure cautelari urgenti.

Provvedimenti d'urgenza interessati

Si tratta dei provvedimenti adottati dal tribunale in via cautelare durante il procedimento di prevenzione, prima della decisione finale. Comprendono limitazioni dei movimenti, obblighi di presentazione, divieti di frequentazione, controlli specifici. Sono provvedimenti motivati da urgenza di tutela pubblica e validità temporanea.

Condotta sanzionata

La violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento d'urgenza configura il reato. La condotta è dolosa, con dolo generico. La giurisprudenza ha richiesto che le prescrizioni siano sufficientemente specifiche e che il destinatario sia stato adeguatamente informato. Il dubbio sulla validità del provvedimento, se non manifesto, non scusa.

Pena prevista

La pena base è la reclusione da sei mesi a tre anni, più mite di quella dell'art. 75 perché il provvedimento è ancora provvisorio. La differenza di trattamento riflette la diversa gravità: la sorveglianza speciale è misura piena, dopo verifica giudiziale completa; il provvedimento d'urgenza è cautelare e basato su indizi preliminari.

Profili processuali

L'arresto è facoltativo, non obbligatorio come nell'art. 75. Si procede con giudizio direttissimo se l'arresto avviene in flagranza. La differenza di rito riflette la natura ancora provvisoria del provvedimento violato. Il pubblico ministero può chiedere misure cautelari personali nei casi più gravi.

Effetti sulla procedura principale

La condanna può determinare la trasformazione del provvedimento d'urgenza in misura definitiva. Il tribunale, valutate le risultanze della condanna, può applicare in via stabile la sorveglianza speciale o altra misura permanente. La trasformazione richiede comunque l'osservanza del procedimento ordinario di prevenzione, con verifica completa degli indizi.

Casi pratici

Caso 1: Violazione provvedimento d'urgenza

Caso 2: Trasformazione in misura definitiva

Domande frequenti

Quali provvedimenti d'urgenza sono rilevanti?

Provvedimenti adottati in via cautelare durante il procedimento di prevenzione, prima della decisione finale. Comprendono limitazioni dei movimenti, obblighi di presentazione, divieti di frequentazione.

La pena è più lieve di quella dell'art. 75?

Sì, reclusione da sei mesi a tre anni rispetto a uno-cinque anni dell'art. 75. La differenza riflette la natura ancora provvisoria del provvedimento violato.

L'arresto è obbligatorio?

No, è facoltativo, non obbligatorio come nell'art. 75. Si procede con giudizio direttissimo se l'arresto avviene in flagranza. Il pubblico ministero può chiedere misure cautelari personali nei casi gravi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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