← Torna a Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la confisca della cauzione in caso di violazione delle prescrizioni.
  • Il tribunale dispone la confisca con decreto motivato in tutto o in parte.
  • L'importo confiscato confluisce nel patrimonio dello Stato.
  • Il provvedimento è impugnabile con i rimedi ordinari di prevenzione.
  • Le garanzie reali vengono escusse secondo le norme civilistiche.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 D.Lgs. 159/2011 — Confisca della cauzione

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma 1, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

3. Le spese relative all'esecuzione prevista dal comma 1 sono anticipate dallo Stato.

Commento

La sanzione per la violazione

L'articolo 32 disciplina la sorte della cauzione imposta ai sensi dell'articolo 31 in caso di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Il tribunale, accertata la violazione, dispone la confisca della cauzione in tutto o in parte. Si tratta di una sanzione di natura patrimoniale, accessoria a quelle penali eventualmente conseguenti, e finalizzata a rafforzare l'effettività del controllo preventivo.

Procedimento decisorio

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il proposto e il PM, con decreto motivato. La motivazione deve dare conto della violazione, della sua gravità e della proporzionalità della confisca, totale o parziale, rispetto alla condotta accertata. Si applicano le regole generali del procedimento di prevenzione e i rimedi impugnatori dell'articolo 27.

Confisca totale o parziale

La modulazione dell'importo da confiscare consente di tener conto della reale entità della violazione e della complessiva condotta del proposto nel corso della misura. Per inadempimenti lievi e isolati può disporsi una confisca parziale; per violazioni reiterate o particolarmente gravi la confisca è di regola totale. Il principio di proporzionalità guida la discrezionalità del tribunale.

Garanzie reali

Quando alla cauzione in denaro si è sostituita una garanzia reale, la confisca avviene attraverso l'escussione della garanzia stessa: per le ipoteche, mediante vendita all'asta dell'immobile e prelevamento delle somme; per i pegni, mediante vendita del bene mobile o assegnazione. Le somme ricavate, fino a concorrenza dell'importo confiscato, confluiscono nel bilancio dello Stato.

Profili impugnatori e tutela

Il decreto di confisca della cauzione è impugnabile in appello entro dieci giorni e poi in Cassazione per sola violazione di legge, secondo le regole dell'articolo 27. La difesa può contestare l'effettiva sussistenza della violazione, la qualificazione di gravità o reiterazione e la proporzionalità dell'importo confiscato. La giurisprudenza è particolarmente attenta alla motivazione del provvedimento: una decisione che non distingua chiaramente fra violazioni rilevanti e meri inadempimenti formali è esposta ad annullamento.

Coordinamento con la sanzione penale

La violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale è autonomamente sanzionata in via penale dall'articolo 75. La confisca della cauzione non sostituisce e non assorbe la responsabilità penale, ma vi si affianca con effetti patrimoniali distinti. Le due conseguenze possono essere applicate cumulativamente per il medesimo fatto, senza che ciò comporti violazione del divieto di bis in idem, attesa la natura preventiva e non sanzionatoria della confisca della cauzione. La Corte di Strasburgo ha esaminato il modello senza censure rilevanti, riconoscendone la coerenza con il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati nella materia preventiva.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Confisca parziale per violazione lieve

Caso 2: Caso 2 — Confisca totale per violazione reiterata

Domande frequenti

In quali casi la cauzione viene confiscata?

Quando il proposto viola le prescrizioni della sorveglianza speciale. La confisca può essere totale o parziale, secondo la gravità e la reiterazione della condotta.

Il proposto può difendersi prima della confisca?

Sì. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il PM e il proposto, con decreto motivato. La decisione è impugnabile in appello secondo le regole dell'articolo 27.

Cosa accade se la garanzia era costituita da un'ipoteca?

Si procede all'escussione della garanzia con vendita all'asta dell'immobile. Le somme ricavate confluiscono nello Stato fino a concorrenza dell'importo confiscato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.