- Disciplina la decorrenza della sorveglianza speciale e la sua cessazione.
- La misura decorre dalla notifica del decreto definitivo o esecutivo.
- Se il sottoposto e detenuto, decorre dalla cessazione della detenzione.
- Cessa per scadenza, revoca o per perdita dei presupposti di pericolosita.
- Prevede la revisione e la sospensione per cause specifiche.
Testo dell'articoloVigente
Art. 14 D.Lgs. 159/2011 — Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.
2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.
2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.
2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione. 57
Commento
Decorrenza della misura
L'articolo 14 e una norma chiave perche regola il momento in cui inizia a decorrere la sorveglianza speciale, momento da cui si calcola la durata fissata nel decreto. La regola generale e che la misura decorre dalla notifica del decreto e dalla consegna della carta di permanenza. Se il sottoposto e detenuto al momento della notifica, la decorrenza e differita alla cessazione dello stato di detenzione, in coerenza con l'articolo 13.
Cessazione per scadenza
La cessazione naturale avviene alla scadenza del termine indicato nel decreto. Il questore ne da comunicazione al sottoposto e ai competenti uffici. La sorveglianza non si rinnova automaticamente: per una nuova misura serve una nuova proposta motivata e un nuovo procedimento. Pertanto, ad esempio, un decreto di tre anni emesso il 1 gennaio 2024 cessa di efficacia il 1 gennaio 2027, salvo cause di sospensione che spostino la scadenza.
Cessazione anticipata e revoca
La revoca anticipata puo essere disposta dal tribunale di prevenzione quando vengono meno i presupposti di pericolosita o quando questi siano significativamente attenuati. L'istanza, di norma proposta dal sottoposto tramite il difensore, deve documentare il mutato quadro: stabilita lavorativa, assenza di nuove segnalazioni qualificate, percorsi di reinserimento. Il tribunale decide con decreto motivato, sentito il pubblico ministero e l'autorita proponente.
Sospensione per detenzione
L'esecuzione e sospesa quando il sottoposto e sottoposto a detenzione carceraria, anche per un titolo diverso da quello che ha originato la prevenzione. Durante la sospensione il termine non decorre; alla cessazione della detenzione la misura riprende per il periodo residuo. La giurisprudenza ha precisato che la sospensione opera anche per detenzioni domiciliari e per altre forme alternative incompatibili con le prescrizioni della sorveglianza.
Profili pratici
Per il sottoposto, conoscere il regime di decorrenza e cessazione e fondamentale: incide sulla pianificazione di vita, di lavoro e di rapporti familiari. Una corretta consulenza difensiva consente di programmare per tempo le istanze di revoca anticipata e di documentare il percorso di reinserimento. In molti casi una revoca anticipata si ottiene dopo due o tre anni di esecuzione regolare e di stabilita lavorativa documentata.
Considerazioni difensive
L'istanza di revoca anticipata e uno strumento spesso poco utilizzato ma molto efficace. La giurisprudenza accoglie le istanze che documentano in modo strutturato il percorso di reinserimento: contratto a tempo indeterminato (o lavoro stabile e dichiarato), assenza di nuove segnalazioni nelle banche dati di polizia, eventuale attivita formativa, certificati medici o psicologici che attestino il distacco da ambienti pregressi. Una revoca anticipata dopo due-tre anni di esecuzione regolare e tutt'altro che irrealistica, soprattutto per sorveglianze di durata massima cinque anni.
Effetti collaterali della cessazione
La cessazione della sorveglianza speciale non cancella automaticamente i suoi effetti riflessi: ad esempio, le interdizioni connesse al rilascio di certificazioni antimafia per attivita imprenditoriali possono permanere. E utile, dopo la cessazione, verificare presso il Casellario antimafia la propria posizione e, se necessario, chiedere la cancellazione di annotazioni che non hanno piu fondamento.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Decorrenza differita per detenzione
Caso 2: Caso 2 — Revoca anticipata dopo reinserimento
Domande frequenti
Quando inizia a decorrere la sorveglianza speciale?
Dalla notifica del decreto e dalla consegna della carta di permanenza. Se il sottoposto e detenuto, la decorrenza e rinviata al momento della cessazione della detenzione.
Quando cessa la misura?
Alla scadenza naturale fissata nel decreto, per revoca anticipata del tribunale quando vengano meno i presupposti, o per altre cause previste dalla legge. Il rinnovo richiede nuova proposta motivata.
Si puo chiedere la revoca anticipata?
Si. Il sottoposto, tramite difensore, puo presentare istanza al tribunale di prevenzione documentando il mutato quadro: stabilita lavorativa, assenza di segnalazioni, percorsi di reinserimento sociale.
Vedi anche