- Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di misura di prevenzione.
- Stabilisce contenuto, durata e prescrizioni della sorveglianza speciale.
- Puo aggiungere prescrizioni accessorie sulla circolazione, lavori e frequentazioni.
- Il decreto e immediatamente esecutivo nei limiti previsti dall'articolo 11.
- Va notificato al proposto, al difensore e alle autorita procedenti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 8 D.Lgs. 159/2011 — Decisione
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.
5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni .
6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto: 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza; 2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.
7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato e al suo difensore.
Stesso numero, altri codici
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Commento
Struttura del decreto
L'articolo 8 disciplina il provvedimento conclusivo del procedimento di prevenzione personale. Il tribunale, valutati gli elementi acquisiti, decide con decreto motivato. Il decreto deve indicare gli elementi di fatto da cui risulta la pericolosita, la categoria di pericolosita applicata, la misura prescelta, la sua durata e le prescrizioni. Una motivazione superficiale o limitata al richiamo dei precedenti penali e censurabile in sede di legittimita.
Prescrizioni della sorveglianza speciale
Il decreto contiene le prescrizioni che la persona sottoposta a sorveglianza deve osservare: vivere onestamente, rispettare le leggi, non darsi a traffici illeciti, non allontanarsi dall'abitazione senza preavviso, non frequentare persone gravate da precedenti, non possedere armi, non partecipare a riunioni pubbliche, comparire periodicamente presso il commissariato. Possono essere aggiunte prescrizioni personalizzate, come il divieto di accedere a determinati esercizi pubblici o l'obbligo di rientro in casa entro un orario.
Prescrizioni accessorie
L'articolo 8 prevede anche prescrizioni accessorie sulla circolazione, sull'uso di mezzi di trasporto, sul possesso di apparecchi elettronici e su altri profili sintomatici della pericolosita. Le prescrizioni accessorie possono incidere anche sull'attivita lavorativa, ad esempio vietando di gestire pubblici esercizi o di esercitare professioni che agevolerebbero il proseguimento di condotte illecite. La giurisprudenza richiede che ciascuna prescrizione sia specifica e proporzionata.
Indeterminatezza e principio di legalita
La Corte costituzionale, con la sentenza 25 del 2019, ha chiarito che le prescrizioni dal contenuto indeterminato, come "vivere onestamente" e "rispettare le leggi", non possono fondare di per se il reato di violazione previsto dall'articolo 75. La condotta penalmente rilevante deve riguardare prescrizioni specifiche e determinate. Questo principio incide sulla redazione del decreto: il tribunale deve essere puntuale nel formulare obblighi di condotta che siano misurabili in concreto.
Esecutivita e impugnazione
Il decreto e immediatamente esecutivo nei limiti dell'articolo 11, che disciplina i tempi di esecuzione. Va notificato al proposto e al difensore con avviso del termine di dieci giorni per proporre appello (articolo 10). La pubblicazione dell'esecuzione viene comunicata al questore competente, che cura la concreta attuazione della misura. L'efficacia del decreto, in caso di appello, non viene sospesa, salvo provvedimento della corte di appello su istanza di parte.
Profili operativi
La fase di redazione del decreto e cruciale per la successiva tenuta in sede di impugnazione. Una motivazione che ricostruisca i fatti in modo analitico, indichi specificamente perche le condotte rientrano nella categoria di pericolosita applicata e spieghi la scelta delle prescrizioni offre maggiori garanzie di stabilita. Per il sottoposto, la lettura puntuale del decreto e essenziale: le prescrizioni accessorie devono essere comprese in tutti i dettagli, perche la loro violazione anche involontaria puo integrare il reato dell'articolo 75. La consulenza del difensore nei primi giorni di esecuzione e un investimento utile.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Decreto con prescrizioni accessorie specifiche
Caso 2: Caso 2 — Annullamento per prescrizione indeterminata
Domande frequenti
Cosa contiene il decreto del tribunale di prevenzione?
Indicazione della categoria di pericolosita, motivazione sugli elementi di fatto, scelta e durata della misura, prescrizioni di condotta e accessorie. Deve essere puntuale e proporzionato.
Le prescrizioni generiche come 'vivere onestamente' sono sanzionabili?
No. Corte cost. 25/2019 ha escluso che prescrizioni indeterminate possano fondare di per se il reato di violazione previsto dall'articolo 75. Servono prescrizioni specifiche e determinate.
Il decreto e subito esecutivo?
Si, nei limiti previsti dall'articolo 11. L'appello non sospende automaticamente l'efficacia, ma la corte d'appello puo concedere la sospensione su istanza motivata.
Vedi anche