Testo dell'articoloVigente
L’art. 748 c.c. regola le migliorie e i deterioramenti nella collazione: al donatario si deduce il valore delle migliorie apportate al fondo (nei limiti del valore al tempo dell’apertura della successione) e delle spese straordinarie sostenute non per sua colpa; risponde invece dei deterioramenti colposi.
Art. 748 c.c. Miglioramenti, spese e deterioramenti
In vigore
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione. Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa. Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell’immobile. Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all’effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.
In sintesi
Indice dei contenuti
La logica del bilanciamento nella collazione
L'art. 748 c.c. completa la disciplina della collazione degli immobili introducendo i correttivi tecnici che evitano arricchimenti ingiustificati a danno o a favore del donatario-coerede. Il principio cardine è che il bene conferito ritorna alla massa ereditaria con un valore che tiene conto degli incrementi e decrementi maturati durante il periodo in cui è rimasto nella sfera giuridica del donatario. La norma si applica sia alla collazione in natura (art. 746 c.c.) sia, sotto alcuni profili, a quella per imputazione (art. 747 c.c.), pur con modalità operative differenti, e costituisce la base economica del riequilibrio tra coeredi nella divisione ereditaria. La ratio dell'istituto si ricollega al principio costituzionale di uguaglianza tra figli e coniuge nella successione e alla volontà presunta del de cuius di non favorire economicamente un erede a discapito degli altri attraverso liberalità anticipate.
La collazione, come è noto, è quell'istituto per il quale i discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono riportare alla massa i beni ricevuti per donazione, in modo che la divisione tenga conto di quelle liberalità anticipate. Senza i correttivi dell'art. 748 c.c. il sistema sarebbe però incompleto: il bene da conferire potrebbe essere stato migliorato dal donatario con investimenti significativi, oppure danneggiato per sua colpa, oppure soggetto a spese straordinarie necessarie per la sua conservazione. In tutti questi casi, conferire il bene al suo valore attuale puro e semplice creerebbe sperequazioni non volute dal legislatore.
Detrazione delle migliorie: limiti tecnici e criteri di valutazione
Le migliorie rilevanti ai sensi dell'art. 748 c.c. sono gli interventi che hanno incrementato in modo durevole il valore del fondo: opere edilizie (ampliamenti, sopraelevazioni, costruzione di accessori), ristrutturazioni significative, bonifiche agrarie, impianti tecnologici (fotovoltaici, impianti irrigui, riscaldamento), opere di urbanizzazione. Non rilevano invece le mere spese voluttuarie o gli abbellimenti privi di valore economico oggettivo, come decorazioni di gusto personale, arredi fissi non strutturali, o interventi che non producono un effettivo incremento patrimoniale del bene.
Il legislatore fissa due paletti tecnici precisi. Il primo: il valore detraibile è quello che le migliorie hanno aggiunto al fondo al tempo dell'apertura della successione, non quello speso al momento dei lavori. Questo significa che se il donatario ha investito 100.000 euro per ristrutturare un immobile dieci anni prima della successione, ma a quella data l'incremento di valore residuo è di soli 60.000 euro, è quest'ultima la cifra detraibile. Il secondo paletto: la detrazione opera solo se il maggior valore permane effettivamente alla data della successione. Se la miglioria si è esaurita, è stata superata dal degrado o ha perso utilità (ad esempio un impianto tecnologico ormai obsoleto), nessuna detrazione spetta o spetta in misura ridotta. Il criterio comparativo (differenza tra valore del bene migliorato e valore presunto senza miglioria) richiede in pratica una valutazione peritale di tipo controfattuale, in cui il consulente tecnico stima il bene come sarebbe stato senza l'intervento del donatario e lo confronta con il valore attuale.
Spese straordinarie di conservazione e distinzione dalle ordinarie
Distinte dalle migliorie sono le spese straordinarie di conservazione: interventi necessari a preservare l'integrità del bene da eventi che ne avrebbero compromesso la consistenza materiale o giuridica. Vi rientrano, ad esempio, le riparazioni strutturali a seguito di danni da eventi atmosferici, le opere antisismiche obbligatorie imposte da normativa sopravvenuta, gli interventi su tetto e fondazioni, la bonifica di un fondo a seguito di calamità naturale, la difesa giudiziale da pretese di terzi sulla proprietà. La ratio è cristallina: chi ha investito risorse proprie per evitare la perdita o il deterioramento di un bene che dovrà poi conferire alla massa non può subire l'onere economico della spesa, perché altrimenti i coeredi non donatari si avvantaggerebbero ingiustamente del suo sforzo conservativo.
La norma esclude però dal rimborso le spese causate da colpa del donatario, ad esempio quelle rese necessarie da una sua incuria pregressa, da un uso improprio del bene, o da omessa manutenzione che ha aggravato un danno inizialmente lieve. Le spese ordinarie di manutenzione (tinteggiatura periodica, piccole riparazioni, sostituzione di componenti soggetti a usura ordinaria) restano invece a carico esclusivo del donatario, in coerenza con il principio per cui i frutti del bene a lui sono spettati durante il periodo di godimento ai sensi dell'art. 745 c.c. Questa distinzione tra spese ordinarie e straordinarie ricalca quella più generale degli artt. 1004 e 1005 c.c. in materia di usufrutto, anche se l'applicazione concreta richiede valutazione caso per caso.
Deterioramenti per colpa del donatario: criteri di imputazione
Il terzo comma chiude il sistema con il versante passivo: il donatario è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno ridotto il valore dell'immobile. La nozione di colpa rilevante è ampia e include sia la negligenza (omessa manutenzione necessaria, mancata difesa del bene da deperimento prevedibile) sia l'imprudenza (uso del bene oltre le sue ordinarie destinazioni, mutamento di destinazione d'uso senza autorizzazione, sfruttamento intensivo che ne ha pregiudicato la consistenza). Vi rientra anche la colpa per omissione di custodia: lasciare un immobile abbandonato per lunghi periodi, esponendolo a infiltrazioni e degrado, configura responsabilità ai sensi dell'art. 748 c.c.
Non rilevano invece i deterioramenti dovuti a vetustà naturale, a caso fortuito o a forza maggiore: questi gravano sulla collettività dei coeredi proporzionalmente alle quote, come parte del rischio fisiologico legato al decorso del tempo. L'onere della prova della colpa grava sul coerede che invoca la responsabilità del donatario, secondo le regole generali dell'art. 2697 c.c. In pratica, in sede divisionale, è frequente l'incarico di consulenza tecnica al fine di accertare se i deterioramenti rilevati siano imputabili a comportamenti del donatario o a fattori esterni e oggettivi. La giurisprudenza richiede una valutazione concreta e non meramente presuntiva del nesso di causalità tra condotta del donatario e diminuzione di valore.
Il diritto di ritenzione del donatario: natura e operatività
L'ultimo comma riconosce al donatario che conferisce in natura un diritto di ritenzione: può mantenere il possesso del bene fino al rimborso effettivo delle somme dovute per spese e miglioramenti. Si tratta di una tutela reale che opera come garanzia per il credito del donatario verso la massa ereditaria, analoga al diritto di ritenzione previsto per il possessore di buona fede dall'art. 1152 c.c. e per altre figure tipizzate (artt. 748, 975, 1006, 2756 c.c.). Il diritto si estingue con il pagamento integrale e non impedisce la formale assegnazione del bene nelle operazioni divisionali, ma sospende la consegna materiale fino alla soddisfazione del credito.
Sotto il profilo operativo, il diritto di ritenzione comporta che il donatario possa rifiutare la consegna del bene fino al pagamento, ma non gli attribuisce poteri ulteriori: non può alienare il bene, non può percepirne i frutti come se fosse ancora proprietario, deve custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1176 c.c. La giurisprudenza ha chiarito che la ritenzione non costituisce un nuovo titolo di possesso, ma una mera situazione di fatto tutelata, che viene meno con il pagamento. In caso di controversia sull'importo dovuto, il donatario può comunque chiedere al giudice l'autorizzazione a consegnare il bene a fronte del deposito o della prestazione di idonea garanzia, secondo le regole generali del codice di procedura civile.
Coordinamento sistematico e profili applicativi
L'art. 748 c.c. va letto in coordinamento con il quadro complessivo della disciplina della collazione (artt. 737-751 c.c.): completa la regola sulla scelta del donatario tra collazione in natura e per imputazione (art. 746 c.c.), fornisce i parametri tecnici per il calcolo del valore conferito (art. 747 c.c.), e prelude alla disciplina specifica delle ipotesi di alienazione del bene (art. 749 c.c.) e dei beni mobili (art. 750 c.c.). Nella prassi notarile e contenziosa, l'applicazione dell'art. 748 c.c. richiede quasi sempre il supporto di una consulenza tecnica peritale, sia per quantificare le migliorie sia per stimare i deterioramenti, sia infine per valutare la rilevanza delle spese straordinarie sostenute. Riferimenti normativi: artt. 737-751 c.c., art. 1152 c.c. (ritenzione), artt. 1004-1005 c.c. (analogie con usufrutto), art. 2697 c.c. (onere della prova).
Domande frequenti
Quali migliorie può detrarre il donatario in sede di collazione?
Sono detraibili le migliorie che hanno incrementato in modo durevole il valore del fondo: opere edilizie, ristrutturazioni significative, bonifiche agrarie, impianti tecnologici. Non rilevano spese voluttuarie o abbellimenti privi di valore economico oggettivo. L'art. 748 c.c. impone di valutarle nei limiti del valore aggiunto al tempo dell'apertura della successione.
Le spese di manutenzione ordinaria sono rimborsate al donatario?
No. L'art. 748 c.c. prevede il rimborso solo delle spese straordinarie di conservazione, quali riparazioni strutturali, opere antisismiche obbligatorie, difese giudiziali sulla proprietà. Le spese di manutenzione ordinaria restano a carico del donatario, in coerenza con il principio che i frutti del bene gli sono spettati durante il periodo di possesso.
Come si calcola il valore delle migliorie al tempo dell'apertura della successione?
Si confronta il valore attuale del bene con quello che avrebbe avuto senza le migliorie (valutazione controfattuale). La differenza, riferita alla data di apertura della successione, costituisce l'importo detraibile a favore del donatario. È una valutazione tecnica che richiede consulenza peritale, e tiene conto del residuo incremento di valore alla data rilevante.
Cosa succede se il donatario ha causato deterioramenti al bene?
Risponde per i deterioramenti colposi che hanno ridotto il valore dell'immobile. La sua quota di collazione viene corrispondentemente aumentata o il valore conferito ridotto. Non rispondono invece dei deterioramenti dovuti a vetustà naturale o caso fortuito, che gravano sulla massa ereditaria proporzionalmente alle quote di tutti i coeredi.
In cosa consiste il diritto di ritenzione previsto dall'art. 748 c.c.?
Il coerede che conferisce un immobile in natura può mantenere il possesso del bene fino al rimborso effettivo delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti. È una garanzia reale che opera come tutela del credito verso la massa ereditaria, analoga alla ritenzione del possessore di buona fede dell'art. 1152 c.c.