- Norma di aggiornamento aritmetico degli importi delle pene pecuniarie comminate dal codice penale e dalle leggi speciali.
- Tre fasce di moltiplicazione in base alla data della legge istitutiva: ×5, ×3, ×2.
- Soglie minime per l'ammenda: minimo a lire 10.000, massimo a lire 25.000 (oggi convertite in euro).
- Norma di adeguamento monetario per neutralizzare l'effetto dell'inflazione su sanzioni vetuste.
Testo dell'articoloVigente
Art. 113 L. 689/1981 — Aumento delle pene pecuniarie
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale , aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603 , sono moltiplicate per cinque. Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603 . Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603 , e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre. Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due. Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila. ((4))
Commento
L'art. 113 della L. 689/1981 affronta uno dei problemi classici della legislazione penale di lungo periodo: la progressiva erosione del valore reale delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi risalenti. La norma costruisce un meccanismo di aggiornamento aritmetico che moltiplica per coefficienti differenziati gli importi originari delle pene, in funzione dell'epoca della legge istitutiva. Si tratta di un intervento di adeguamento monetario che mira a ripristinare l'effettività dissuasiva delle sanzioni dopo decenni di svalutazione.
Il meccanismo di moltiplicazione differenziata
La norma articola tre fasce temporali, ciascuna con un proprio coefficiente di rivalutazione. Le pene pecuniarie comminate dal codice penale o dalle leggi speciali, già aumentate per effetto della L. 12 luglio 1961, n. 603, e quelle istituite da leggi posteriori al 21 ottobre 1947 e anteriori alla stessa L. 603/1961, vengono moltiplicate per cinque. Le pene comminate da leggi successive alla L. 603/1961 e fino al 31 dicembre 1970 vengono moltiplicate per tre. Quelle introdotte da leggi entrate in vigore tra il 31 dicembre 1970 e il 31 dicembre 1975 (con esclusione delle imposte dirette e indirette) sono moltiplicate per due.
La logica della stratificazione temporale
La scelta dei coefficienti riflette il diverso impatto dell'inflazione sui valori monetari: tanto più una pena è risalente, tanto maggiore è la perdita di valore reale e quindi più alto il moltiplicatore necessario per riallinearla. La norma traduce in coefficienti aritmetici una valutazione macroeconomica sull'andamento del potere d'acquisto della lira tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta. Si tratta di una soluzione semplificata ma efficace, che evita rinvii a indici Istat o ad altri meccanismi più sofisticati ma più complessi da applicare.
L'esclusione delle imposte dirette e indirette
Per la fascia 1970-1975 il legislatore esclude espressamente le leggi in materia di imposte dirette e di tasse o imposte indirette sugli affari. La ragione è la presenza, in quei settori, di meccanismi di adeguamento autonomi e di coefficienti specifici per le sanzioni tributarie. Evitare la doppia rivalutazione costituisce esigenza tecnica essenziale per la coerenza del sistema sanzionatorio fiscale.
Le soglie minime per l'ammenda
Il quarto comma fissa, per le ammende risultanti dalla moltiplicazione, soglie minime di rispetto: se il minimo edittale risulta inferiore a lire 4.000 o il massimo inferiore a lire 10.000, tali limiti sono elevati rispettivamente a lire 10.000 e lire 25.000. La norma garantisce una soglia di significatività economica delle sanzioni: importi troppo bassi, anche dopo la moltiplicazione, rischierebbero di vanificare la funzione deterrente della pena. Le cifre sono oggi convertite in euro nell'applicazione pratica, secondo i tassi di conversione fissi.
Il rilievo applicativo odierno
L'art. 113, pur risalente al 1981, conserva piena efficacia per tutte le sanzioni pecuniarie originariamente comminate da leggi rientranti nelle fasce temporali da esso considerate e ancora vigenti. La sua applicazione richiede un'operazione preliminare di individuazione della legge istitutiva e della relativa fascia temporale, seguita dall'applicazione del coefficiente corrispondente. Successivi interventi legislativi (in particolare la L. 94/2009 e le riforme codicistiche più recenti) hanno introdotto ulteriori meccanismi di rivalutazione, che vanno coordinati con l'art. 113 nei singoli casi.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 113 L. 689/1981?
Disciplina la rivalutazione delle pene pecuniarie comminate dal codice penale e dalle leggi speciali, applicando coefficienti differenziati (×5, ×3, ×2) in base alla data della legge istitutiva, per recuperare il valore reale eroso dall'inflazione.
Quali sono le tre fasce temporali e i relativi coefficienti?
Leggi anteriori al 1961 (post-1947): ×5. Leggi dal 1961 al 31 dicembre 1970: ×3. Leggi dal 31 dicembre 1970 al 31 dicembre 1975: ×2, escluse le materie tributarie.
Esistono soglie minime per le ammende?
Sì. Se dopo la moltiplicazione il minimo è inferiore a lire 4.000 o il massimo a lire 10.000 (oggi convertiti in euro), si applicano le soglie sostitutive di lire 10.000 e 25.000, per garantire una significatività dissuasiva della sanzione.
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