Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 93 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale è sostituito dal seguente: "Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".
Vedi anche
→art. 91 SANZIONI→art. 92 SANZIONI→art. 94 SANZIONI→art. 95 SANZIONI→art. 23 c.p. (Pene)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 1 L. 241/90 (Principi)→art. 22 L. 241/90 (Accesso)→Art. 90 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare→Art. 96 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo→Art. 89 L. 689/1981 – Casi di perseguibilità a querela→Art. 97 L. 689/1981 – Casi di esclusione della perseguibilità a querela
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 93 della L. 689/1981 interviene sull'articolo 627 del codice penale (sottrazione di cose comuni), riscrivendone il primo comma. La nuova formulazione precisa la fattispecie e introduce la perseguibilita a querela. La modifica si inserisce coerentemente nel disegno di razionalizzazione della tutela penale in materia patrimoniale che caratterizza la L. 689/1981.
La struttura della fattispecie
La nuova formulazione descrive con precisione il soggetto attivo: il comproprietario, il socio o il coerede. Si tratta di figure giuridiche caratterizzate dal vincolo di comunione sulla cosa: il comproprietario condivide il diritto di proprieta, il socio partecipa alla comunione sociale, il coerede attende lo scioglimento della comunione ereditaria. La condotta tipica e l'impossessamento della cosa comune sottratta a chi la detiene, con il fine di procurare a se o ad altri un profitto.
L'elemento soggettivo
Il dolo specifico - finalizzato a procurare un profitto - qualifica la fattispecie e la distingue da condotte meramente abusive del comproprietario. Non e sufficiente l'impossessamento materiale: occorre la finalita lucrativa che colora la condotta di antigiuridicita penale. L'assenza di tale finalita esclude la fattispecie, lasciando residuare eventuali rimedi civilistici relativi alla comunione.
Il regime di perseguibilita
L'introduzione della perseguibilita a querela esprime la valorizzazione dell'autonomia dei soggetti coinvolti nella comunione: la decisione di attivare la tutela penale e rimessa al comunista leso. Si riconosce cosi che il conflitto nasce da rapporti privati e che il legislatore non puo imporre la tutela penale indipendentemente dalla volonta della parte interessata. La scelta evita un sovraccarico del sistema penale per conflitti che spesso trovano composizione interna alla comunione o attraverso azioni civili.
La logica della razionalizzazione
L'articolo 93 e tipica espressione del processo di razionalizzazione del sistema penale operato dal legislatore del 1981. Diversi reati patrimoniali (truffa, lesioni, sottrazione di cose comuni, usurpazione) sono stati ricondotti alla perseguibilita a querela. La scelta riflette una concezione meno repressiva, che valorizza la disponibilita della persona offesa e mira a ridurre il carico giudiziario senza compromettere la tutela degli interessi essenziali.
Profili applicativi
La fattispecie trova applicazione tipica nei casi di conflitto tra eredi o comproprietari di beni indivisi. Frequente e l'ipotesi del coerede che asporta beni dell'asse ereditario prima della divisione, agendo per fini di profitto personale. La querela del coerede leso, se tempestivamente presentata, consente l'esercizio dell'azione penale; in mancanza, restano i rimedi civilistici tipici della comunione (azione di divisione, restituzione, risarcimento).
Coordinamento sistematico
La disposizione si coordina con la disciplina civilistica della comunione (artt. 1100 ss. c.c.) e della comunione ereditaria (artt. 713 ss. c.c.). La tutela penale opera a livello sussidiario, intervenendo solo quando la condotta del comunista presenta i caratteri di abuso e di finalita lucrativa che giustificano il ricorso allo strumento penale. La querela e il filtro che consente di attivare tale tutela solo nei casi effettivamente meritevoli di intervento.
Casi pratici
Caso 1: coerede che asporta beni dell'eredita
Tizio, coerede insieme a Caio dei beni della madre defunta, asporta dalla casa della defunta oggetti di valore per rivenderli a propria utilita, prima della divisione. La condotta integra l'art. 627 c.p. nella formulazione introdotta dall'articolo 93. Caio, persona offesa, propone querela attivando la tutela penale.
Caso 2: comproprietario che vende cosa comune
Sempronio, comproprietario al cinquanta per cento di un bene mobile insieme a Tizio, lo sottrae dalla detenzione comune e lo vende intascando il ricavato. La condotta integra l'art. 627 c.p.: l'impossessamento e finalizzato al profitto. Tizio propone querela e attiva la tutela penale, salva l'azione civile per la restituzione del valore.
Domande frequenti
Chi puo essere soggetto attivo del reato dell'articolo 627 c.p.?
Il comproprietario, il socio o il coerede: figure caratterizzate dal vincolo di comunione sulla cosa. Estranei alla comunione integrerebbero diverse fattispecie (furto, appropriazione).
E necessario il dolo specifico?
Si. Il fine di procurare a se o ad altri un profitto qualifica la fattispecie. Senza tale finalita lucrativa la condotta non integra il reato e residuano i soli rimedi civilistici.
Il reato e perseguibile d'ufficio?
No, dopo la modifica operata dall'articolo 93 il reato e perseguibile a querela della persona offesa, in coerenza con la natura privatistica del conflitto tra comunisti.