Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 17 L. 24/2017 – Clausola di salvaguardia
L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Vedi anche
→art. 15 RESPONSABILITA→art. 16 RESPONSABILITA→art. 18 RESPONSABILITA→art. 2236 c.c. (Perizia)→art. 590 c.p. (Lesioni colpose)→art. 32 Cost. (Salute)→art. 5 GDPR (Dati sanitari)→Art. 14 L. 24/2017 – Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria→Art. 13 L. 24/2017 – Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità→Art. 12 L. 24/2017 – Azione diretta del soggetto danneggiato→Art. 11 L. 24/2017 – Estensione della garanzia assicurativa→Art. 10 L. 24/2017 – Obbligo di assicurazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 17 è una clausola di salvaguardia rispetto all'autonomia speciale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. È una norma di chiusura di natura ordinamentale, che presidia il rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite agli enti ad autonomia rafforzata.
La struttura della clausola
La norma stabilisce che le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del Titolo V). È una formula consolidata, che si trova in molte leggi statali e che riconosce la specialità del rapporto costituzionale con questi enti.
Il riferimento al Titolo V
Il rinvio alla legge costituzionale 3/2001 richiama l'intera riforma del Titolo V, che ha ridisegnato il riparto di competenze tra Stato e regioni, attribuendo alla tutela della salute alla competenza concorrente (art. 117, comma 3, Cost.). La clausola di salvaguardia tiene conto del fatto che la materia è non solo concorrente, ma incide su ambiti che le autonomie speciali disciplinano direttamente in forza dei propri statuti.
L'autonomia organizzativa
La compatibilità con gli statuti speciali si traduce in margini di autonomia organizzativa nell'attuazione della legge: scelte sulla figura del garante per il diritto alla salute (art. 2), modalità di funzionamento dei Centri regionali per il rischio (art. 2), recepimento delle linee guida e delle linee di indirizzo dell'Osservatorio (artt. 3 e 5). L'uniformità sostanziale dei contenuti convive con la pluralità delle soluzioni organizzative.
La salvaguardia dei livelli essenziali
L'autonomia degli enti speciali resta vincolata al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.). Le disposizioni della legge Gelli-Bianco che attengono ai livelli essenziali (ad esempio i diritti del paziente in materia di trasparenza e sicurezza) si applicano in modo uniforme, mentre quelle organizzative trovano adattamenti nelle norme di attuazione.
Le norme di attuazione
Il riferimento alle norme di attuazione sottolinea il ruolo centrale dello strumento attuativo (decreti legislativi adottati dalle commissioni paritetiche per Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ad esempio) nel raccordare la disciplina statale con l'ordinamento speciale. Il flusso è bidirezionale: lo Stato detta i principi, l'autonomia speciale li integra nei propri assetti istituzionali.
Casi pratici
Caso 1: L'organizzazione del garante in una regione speciale
Tizio, presidente di una regione a statuto speciale, decide come strutturare la funzione di garante per il diritto alla salute. La scelta avviene nel rispetto dello statuto e delle norme di attuazione, anche differenziandosi dall'assetto previsto in altre regioni ordinarie. La clausola di salvaguardia dell'art. 17 legittima la specificità organizzativa.
Caso 2: Il Centro provinciale per il rischio sanitario
Caia, dirigente di una provincia autonoma, coordina l'istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario. La provincia adatta la disciplina nazionale alle proprie norme di attuazione, mantenendo la sostanza dei flussi informativi verso l'Osservatorio nazionale. L'uniformità sostanziale è garantita pur con assetti organizzativi peculiari.
Domande frequenti
La legge Gelli-Bianco si applica anche in Trentino, Sicilia e nelle altre regioni speciali?
Sì, ma in modo compatibile con i rispettivi statuti speciali e con le norme di attuazione. L'uniformità dei contenuti sostanziali è garantita, mentre le scelte organizzative possono variare.
Cosa significa la clausola di salvaguardia?
Significa che la legge statale rispetta le competenze costituzionali delle autonomie speciali. Si applicano i principi e le tutele sostanziali, mentre l'organizzazione interna è rimessa all'autonomia degli enti.
I cittadini delle regioni speciali hanno tutele inferiori?
No, le tutele sostanziali della legge si applicano uniformemente su tutto il territorio nazionale, anche in forza del vincolo dei livelli essenziali delle prestazioni ex art. 117, comma 2, lett. m, Cost.