In sintesi
- La legge si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
- L'applicazione avviene in compatibilità con i rispettivi statuti e con le norme di attuazione.
- Si fa salva la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sul Titolo V.
- La clausola tutela l'autonomia speciale nell'integrazione della normativa statale sulla sicurezza delle cure.
- L'effetto è di garantire l'uniformità del sistema con i necessari adattamenti istituzionali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 17 L. 24/2017 — Clausola di salvaguardia
L. 8 marzo 2017, n. 24 — Sicurezza cure e resp. sanitaria
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
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Commento
L'articolo 17 è una clausola di salvaguardia rispetto all'autonomia speciale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. È una norma di chiusura di natura ordinamentale, che presidia il rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite agli enti ad autonomia rafforzata.
La struttura della clausola
La norma stabilisce che le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del Titolo V). È una formula consolidata, che si trova in molte leggi statali e che riconosce la specialità del rapporto costituzionale con questi enti.
Il riferimento al Titolo V
Il rinvio alla legge costituzionale 3/2001 richiama l'intera riforma del Titolo V, che ha ridisegnato il riparto di competenze tra Stato e regioni, attribuendo alla tutela della salute alla competenza concorrente (art. 117, comma 3, Cost.). La clausola di salvaguardia tiene conto del fatto che la materia è non solo concorrente, ma incide su ambiti che le autonomie speciali disciplinano direttamente in forza dei propri statuti.
L'autonomia organizzativa
La compatibilità con gli statuti speciali si traduce in margini di autonomia organizzativa nell'attuazione della legge: scelte sulla figura del garante per il diritto alla salute (art. 2), modalità di funzionamento dei Centri regionali per il rischio (art. 2), recepimento delle linee guida e delle linee di indirizzo dell'Osservatorio (artt. 3 e 5). L'uniformità sostanziale dei contenuti convive con la pluralità delle soluzioni organizzative.
La salvaguardia dei livelli essenziali
L'autonomia degli enti speciali resta vincolata al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.). Le disposizioni della legge Gelli-Bianco che attengono ai livelli essenziali (ad esempio i diritti del paziente in materia di trasparenza e sicurezza) si applicano in modo uniforme, mentre quelle organizzative trovano adattamenti nelle norme di attuazione.
Le norme di attuazione
Il riferimento alle norme di attuazione sottolinea il ruolo centrale dello strumento attuativo (decreti legislativi adottati dalle commissioni paritetiche per Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, ad esempio) nel raccordare la disciplina statale con l'ordinamento speciale. Il flusso è bidirezionale: lo Stato detta i principi, l'autonomia speciale li integra nei propri assetti istituzionali.
Domande frequenti
La legge Gelli-Bianco si applica anche in Trentino, Sicilia e nelle altre regioni speciali?
Sì, ma in modo compatibile con i rispettivi statuti speciali e con le norme di attuazione. L'uniformità dei contenuti sostanziali è garantita, mentre le scelte organizzative possono variare.
Cosa significa la clausola di salvaguardia?
Significa che la legge statale rispetta le competenze costituzionali delle autonomie speciali. Si applicano i principi e le tutele sostanziali, mentre l'organizzazione interna è rimessa all'autonomia degli enti.
I cittadini delle regioni speciali hanno tutele inferiori?
No, le tutele sostanziali della legge si applicano uniformemente su tutto il territorio nazionale, anche in forza del vincolo dei livelli essenziali delle prestazioni ex art. 117, comma 2, lett. m, Cost.
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