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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Strutture e imprese di assicurazione devono comunicare al sanitario l'instaurazione del giudizio entro 45 giorni dalla notifica dell'atto introduttivo.
  • L'analogo obbligo riguarda l'avvio di trattative stragiudiziali, con invito a parteciparvi.
  • La comunicazione deve avvenire tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, con copia dell'atto.
  • L'omissione, la tardività o l'incompletezza preclude l'ammissibilità della successiva rivalsa o responsabilità amministrativa.
  • La norma tutela il diritto di difesa del sanitario e la sua partecipazione informata alle trattative.

Testo dell'articoloVigente

Art. 13 L. 24/2017 — Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità

L. 8 marzo 2017, n. 24 — Sicurezza cure e resp. sanitaria

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro quarantacinque giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.

Commento

L'articolo 13 introduce un meccanismo di tutela del diritto di difesa dell'esercente la professione sanitaria, imponendo a strutture e assicuratori un obbligo di tempestiva informazione sull'instaurazione di giudizi e trattative che lo riguardano. Si tratta di una norma a forte impatto operativo, perché la sua violazione comporta la decadenza dalle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa.

Il presupposto dell'obbligo informativo

Il comma 1 prevede che strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 7, comma 1 e imprese di assicurazione che prestano copertura ai soggetti dell'art. 10, commi 1 e 2 debbano comunicare al sanitario l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato. La comunicazione va effettuata entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo. Il termine è breve e impone un'organizzazione amministrativa pronta a recepire e smistare le notifiche.

Le modalità tecniche

La comunicazione deve essere effettuata mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere copia dell'atto introduttivo del giudizio. La doppia previsione di strumento certificato (PEC) e di raccomandata garantisce la prova della trasmissione e della ricezione, presupposto indispensabile per evitare contestazioni successive sulla tempestività dell'adempimento.

L'estensione alle trattative stragiudiziali

Il secondo periodo del comma 1 estende l'obbligo informativo all'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato. La struttura e l'assicuratore devono comunicare l'apertura delle trattative entro quarantacinque giorni, con invito a parteciparvi. La previsione tutela il sanitario nella fase pre-contenziosa, dove tipicamente si decidono soluzioni transattive che potrebbero pregiudicare i suoi interessi futuri (si rammenti che la transazione non gli è opponibile in rivalsa, ex art. 9, comma 4).

La conseguenza dell'inadempimento

L'ultimo periodo del comma 1 è la chiave di volta dell'articolo: l'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa ex art. 9. È una sanzione processuale severa, che colpisce direttamente il diritto del soggetto inadempiente di rivalersi sul sanitario. La ratio è chiara: senza informazione tempestiva, il sanitario non può difendersi né partecipare alle trattative, dunque non può subire le conseguenze patrimoniali della rivalsa.

Riflessi organizzativi

L'art. 13 impone alle strutture e alle imprese di assicurazione di dotarsi di procedure interne idonee a garantire la tempestiva ricezione e trasmissione degli atti. Tipicamente occorre individuare un referente unico (medical affairs o ufficio legale per la struttura, ufficio sinistri per l'assicuratore), tracciare i tempi di trasmissione e gestire un protocollo standard di notifica al sanitario. La violazione è facilmente verificabile in giudizio attraverso la documentazione PEC/raccomandata.

Il ruolo del sanitario informato

Il sanitario informato può decidere autonomamente la strategia difensiva: intervenire volontariamente nel giudizio, partecipare alle trattative, consultare il proprio legale e l'assicuratore individuale, valutare l'opportunità di adesioni transattive in coordinamento. La tempestività dell'informazione è quindi presupposto sostanziale dell'esercizio del diritto di difesa.

Sinergie con l'art. 9

L'art. 13 si lega in modo inscindibile all'art. 9, in particolare al comma 4 che dichiara la transazione inopponibile al sanitario, e ai commi 1-2 sulla rivalsa. Senza l'art. 13, l'art. 9 sarebbe a rischio di elusione attraverso composizioni transattive non comunicate. La sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 13 è il presidio effettivo del sistema.

Domande frequenti

Entro quanto va comunicato al sanitario l'avvio del giudizio?

Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo da parte della struttura o dell'assicuratore. La comunicazione deve avvenire via PEC o raccomandata e contenere copia dell'atto.

Cosa accade se l'obbligo informativo non è rispettato?

L'omissione, la tardività o l'incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa ex art. 9, a tutela del diritto di difesa del sanitario.

L'obbligo riguarda anche le trattative stragiudiziali?

Sì, la norma estende l'obbligo informativo all'avvio di trattative stragiudiziali, con invito al sanitario a prendervi parte. La ratio è coordinare la difesa e prevenire transazioni pregiudizievoli.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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