Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 313 Cod. Amb. – ordinanza

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. Qualora all’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 312 sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato.

2. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto o all’adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti .

3. Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l’ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo l’accertamento istruttorio intervenuto, all’onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili.

4. L’ordinanza è adottata nel termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione ai soggetti di cui al comma 3 dell’avvio dell’istruttoria, e comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso i medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di ripristino oppure dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione del danno. Alle attestazioni concernenti la sospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito atto di accertamento.

5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 2947 del codice civile , il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente individuati.

6. Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all’Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.

7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono esclusi, a seguito di azione concorrente da parte di autorità diversa dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nuovi interventi comportanti aggravio di costi per l’operatore interessato. Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.

In sintesi

  • Disciplina l'ordinanza ministeriale immediatamente esecutiva sul danno ambientale
  • Ingiunge ai responsabili il ripristino o il pagamento per equivalente
  • Presupposti: accertamento istruttorio e mancata attivazione delle procedure di ripristino
  • Strumento di particolare efficacia per la concreta attuazione della tutela
  • Coordina con la disciplina sulla bonifica (titolo V parte quarta)
Indice dei contenuti

L'articolo 313 e norma centrale per la concreta attuazione della tutela del danno ambientale: prevede l'emanazione di un'ordinanza ministeriale immediatamente esecutiva con cui il MASE ingiunge ai responsabili il ripristino ambientale o, in via subordinata, il pagamento di una somma equivalente. Si tratta di uno strumento di particolare efficacia, che permette di superare l'inerzia degli operatori inadempienti.

I presupposti

L'ordinanza puo essere emanata quando, all'esito dell'istruttoria ex art. 312, e stato accertato un fatto che ha cagionato danno ambientale e il responsabile non ha attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta (bonifica dei siti contaminati) o degli artt. 304 e ss. La sequenza e dunque chiara: prima si offre al responsabile la possibilita di attivarsi spontaneamente, poi, in caso di inerzia, si interviene autoritativamente con l'ordinanza.

L'esecutivita immediata

L'ordinanza e immediatamente esecutiva. Questo significa che non e necessario attendere l'eventuale impugnazione o il decorso di termini per ottenere l'esecuzione: l'obbligo nasce e produce effetti immediati. L'esecutivita rafforza la posizione del MASE, ma non priva l'operatore della tutela giurisdizionale: il TAR puo essere chiamato a sospendere l'esecuzione in via cautelare.

Il contenuto dell'ingiunzione

L'ordinanza ingiunge alternativamente il ripristino ambientale o il pagamento di una somma equivalente. La scelta tra le due opzioni e contenuta nel provvedimento e si basa su valutazioni tecniche: dove il ripristino e fattibile, e quello che viene imposto, in coerenza con la preferenza dell'art. 311. Dove il ripristino e impossibile o sproporzionato, si opta per il risarcimento per equivalente patrimoniale.

Coordinamento con la bonifica

L'art. 313 si raccorda con la disciplina sulla bonifica dei siti contaminati (artt. 239 ss.). La bonifica e procedura tecnica e amministrativa con regole proprie (caratterizzazione, analisi di rischio, progetto operativo, esecuzione). Quando il responsabile non attiva la bonifica, il MASE puo emanare ordinanza per imporne lo svolgimento, in coordinamento con la Regione e gli enti locali competenti.

La quantificazione monetaria

Quando l'ordinanza ingiunge il pagamento per equivalente, la quantificazione richiede valutazione tecnica complessa: costi del ripristino, valore delle risorse perdute, valore dei servizi ecosistemici, perdite intermedie. ISPRA fornisce metodologie e valutazioni concrete, in coerenza con le linee guida europee. Le somme recuperate alimentano fondi destinati al ripristino o ad altre finalita ambientali.

Il rapporto con il giudice penale

L'ordinanza ex art. 313 e atto amministrativo, ma si coordina con eventuali procedimenti penali sugli stessi fatti. La sentenza penale puo accertare la responsabilita del soggetto, e l'ordinanza puo basarsi anche su tale accertamento. L'art. 315 disciplina specificamente gli effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria, evitando duplicazioni risarcitorie.

L'efficacia recuperatoria

L'ordinanza, in quanto immediatamente esecutiva, costituisce titolo per l'esecuzione coattiva. Il MASE puo procedere al recupero delle somme dovute con gli strumenti dell'art. 317 (riscossione tramite il D.Lgs. 112/1999 sul concessionario della riscossione). Le garanzie reali e le fideiussioni eventualmente prestate ex art. 308 possono essere escusse per il recupero.

Profili difensivi

L'ordinanza e impugnabile ex art. 316 dinanzi al TAR. Le difese tipiche riguardano vizi istruttori (insufficiente accertamento dei presupposti), errori di quantificazione, difetti di motivazione, violazione del contraddittorio. La sospensiva cautelare al TAR e spesso strategicamente decisiva, perche puo bloccare l'esecuzione in attesa della decisione di merito.

Casi pratici

Caso 1: ingiunzione di ripristino

Tizio causa una contaminazione del suolo e non attiva la bonifica. Il MASE, all'esito dell'istruttoria, emana ordinanza ex art. 313 che ingiunge a Tizio il ripristino entro un termine, con esecutivita immediata. Tizio puo impugnare al TAR e chiedere la sospensiva, ma il termine inizia comunque a decorrere.

Caso 2: pagamento per equivalente

Caio ha causato un danno a un habitat irrimediabilmente perso. Il MASE emana ordinanza per il pagamento di una somma equivalente, calcolata da ISPRA secondo i criteri dell'allegato 3. Caio paga la somma o impugna l'ordinanza nel merito.

Domande frequenti

Quando si emana l'ordinanza ex art. 313?

Quando l'istruttoria accerta un danno ambientale e il responsabile non ha attivato le procedure di ripristino della parte quarta o sesta del Codice.

L'ordinanza e immediatamente eseguibile?

Si, e immediatamente esecutiva; l'impugnazione al TAR non sospende automaticamente, salva sospensiva cautelare.

Cosa puo ingiungere l'ordinanza?

Il ripristino ambientale in forma specifica oppure il pagamento di una somma equivalente, secondo la valutazione tecnica del danno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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