Testo dell'articoloVigente
Art. 279 Cod. Amb. – sanzioni
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l’articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell’autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell’ articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 . Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell’ articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente.
2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
2-bis. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell’articolo 269, comma 6, o ai sensi dell’articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro . È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all’articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d). 136
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all’autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell’articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro .
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall’articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o dell’ammenda fino a milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All’irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.
In sintesi
Indice dei contenuti
La Parte Quinta del Codice dell'Ambiente regola le emissioni in atmosfera degli stabilimenti, con un'architettura fondata sull'autorizzazione preventiva, sul rispetto di valori limite di emissione e sull'adozione delle migliori tecniche disponibili. La norma in esame contribuisce a definire il perimetro applicativo della disciplina, in attuazione della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.
Inquadramento sistematico
La disposizione relativa a sanzioni - emissioni in atmosfera si colloca nella Parte Quinta del Codice dell'Ambiente, dedicata alle emissioni in atmosfera. apparato sanzionatorio della Parte Quinta: contravvenzioni e illeciti amministrativi. Il sistema è strutturato attorno al regime autorizzatorio (art. 269) e a un articolato apparato di valori limite di emissione (VLE) contenuti negli allegati tecnici, periodicamente aggiornati per adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle conclusioni di settore adottate in sede UE.
Coordinamento con AIA e AUA
Per gli stabilimenti soggetti ad AIA (art. 29-ter), l'autorizzazione integrata ambientale ricomprende anche il titolo per le emissioni. Per gli stabilimenti minori, la disciplina opera attraverso l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex d.P.R. 59/2013 ovvero, per le attività in deroga dell'art. 272, attraverso autorizzazioni generali o comunicazioni semplificate. Il principio è quello dell'integrazione delle valutazioni ambientali per evitare duplicazioni procedimentali.
Migliori tecniche disponibili e VLE
I valori limite di emissione, fissati negli allegati alla Parte Quinta, non costituiscono un parametro statico: la norma impone all'autorità competente di prescrivere le condizioni necessarie a garantire l'utilizzo delle BAT, in coerenza con l'art. 269, comma 4. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto un ampio margine di discrezionalità tecnica all'autorità regionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo per macroscopica irragionevolezza.
Controlli e sanzioni
I controlli sulle emissioni sono affidati ad ARPA, sotto il coordinamento della Regione, secondo piani periodici e con campionamenti programmati o non programmati. Il sistema sanzionatorio dell'art. 279 è graduato: dalle contravvenzioni per esercizio di stabilimenti senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni, agli illeciti amministrativi per violazioni di obblighi formali. La Cassazione ha chiarito che il superamento dei VLE costituisce, in linea generale, illecito istantaneo, salvo che la condotta si protragga nel tempo configurando una pluralità di violazioni.
Connessioni con qualità dell'aria e tutela della salute
La disciplina delle emissioni si interseca con il d.lgs. 155/2010, di attuazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente. Quando i piani regionali di tutela dell'aria rilevano superamenti dei valori obiettivo, l'autorità competente può imporre prescrizioni più stringenti agli stabilimenti, anche in modifica dei titoli abilitativi esistenti. La tutela della salute pubblica costituisce, in ultima istanza, il referente teleologico dell'intero impianto normativo.
Casi pratici
Caso 1: Tizio installa un nuovo impianto senza richiedere l'AUA
Tizio, titolare di una falegnameria, installa una nuova cabina di verniciatura con emissioni di COV in atmosfera senza richiedere la modifica del titolo autorizzatorio. L'attività rientra tra quelle soggette ad autorizzazione ex art. 269. La condotta integra, in linea generale, la contravvenzione di cui all'art. 279. Tizio, ove ricorrano le condizioni e la regolarizzazione sia possibile, può accedere alla procedura estintiva attraverso l'asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza.
Caso 2: Caio S.p.A. supera i valori limite di emissione
Caio S.p.A., gestore di un impianto di combustione, registra in un controllo ARPA un superamento dei VLE di un parametro. La società dimostra che l'anomalia è riconducibile a un guasto del sistema di abbattimento prontamente segnalato. La giurisprudenza, in linea generale, ha valorizzato il principio di proporzionalità nella valutazione di simili situazioni, distinguendo tra anomalie occasionali prontamente gestite e violazioni strutturali. La regolarità del piano di manutenzione e la tempestività della comunicazione costituiscono fattori determinanti.
Domande frequenti
Quale autorizzazione serve per le emissioni disciplinate dall'articolo 279?
Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, il titolo è ricompreso nell'autorizzazione integrata. Per quelli minori, opera l'AUA (d.P.R. 59/2013) o, nei casi dell'art. 272, l'autorizzazione generale o la comunicazione. Il regime è graduato in funzione delle emissioni e della tipologia di attività.
Come si concilia la disciplina con le migliori tecniche disponibili?
L'autorità competente è tenuta a fissare prescrizioni coerenti con le BAT, in attuazione della direttiva 2010/75/UE. I valori limite di emissione costituiscono il punto di equilibrio tra sostenibilità tecnico-economica e tutela della salute e dell'ambiente.
Quali sanzioni si applicano in caso di superamento dei VLE?
Le sanzioni sono previste dall'art. 279. La giurisprudenza ha chiarito che, in linea generale, il superamento dei VLE costituisce illecito istantaneo, fermo restando che condotte protratte possono dar luogo a pluralità di violazioni. Le contravvenzioni possono essere oggetto della procedura estintiva di cui agli artt. 318-bis ss.