In sintesi
- I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'art. 259, comma 6, sono collocati in disponibilità.
- Si applicano le disposizioni vigenti su eccedenze e mobilità, integrate dai CCNL di settore.
- Il Ministero dell'Interno assegna all'ente un contributo pari alla spesa per il trattamento economico del personale in disponibilità.
- Il contributo decorre dalla deliberazione e copre l'intera durata della disponibilità.
- Analogo contributo è erogato all'ente presso cui il dipendente sarà ricollocato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 260 TUEL — Articolo 260
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell’articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva o individuale.
2. Il Ministero dell’interno assegna all’ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all’ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.
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Commento
L'articolo 260 TUEL regola gli effetti giuridici ed economici della collocazione in disponibilità dei dipendenti dichiarati in eccedenza dall'ipotesi di bilancio riequilibrato. È una norma di accompagnamento sociale: la riduzione del personale è uno strumento necessario al risanamento, ma deve essere gestita rispettando i diritti dei lavoratori e fornendo coperture finanziarie temporanee.
Il regime giuridico della disponibilità
La collocazione in disponibilità non è un licenziamento: il rapporto di lavoro non si estingue, ma entra in una fase di sospensione retributivo-funzionale, durante la quale il dipendente non presta servizio presso l'ente di origine e percepisce un trattamento economico ridotto. La norma rinvia alla disciplina generale delle eccedenze nel pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) e ai CCNL del comparto autonomie locali, che integrano e specificano l'istituto.
La durata e le prospettive del dipendente
La disponibilità ha durata massima fissata dalla disciplina di settore (tipicamente 24 mesi). Durante questo periodo, il dipendente può essere ricollocato presso altri enti tramite mobilità, anche obbligatoria, partecipare a procedure selettive o concorsi e, in alcuni casi, accedere a forme di prepensionamento se ha i requisiti. Decorso il termine senza ricollocazione, il rapporto di lavoro si risolve secondo le regole generali.
Il contributo statale all'ente dissestato
Il Ministero dell'Interno assegna all'ente in dissesto un contributo pari alla spesa per il trattamento economico del personale in disponibilità. Il contributo decorre dalla data della deliberazione di collocamento e copre l'intera durata della disponibilità. È una misura essenziale: senza copertura statale, l'ente continuerebbe a sostenere il costo del personale eccedente, vanificando il risanamento. Il contributo è una forma di intervento pubblico solidale, che condivide gli oneri sociali della procedura.
Il contributo per l'ente che ricolloca
Quando il dipendente assume servizio presso un altro ente locale o un'amministrazione pubblica, anche quest'ultima riceve un contributo analogo per la durata del rapporto di lavoro. È un incentivo alla mobilità intersettoriale: l'ente accogliente non si fa carico integralmente del nuovo costo, perché lo Stato lo sostiene attraverso il trasferimento dedicato. La misura facilita la ricollocazione e accelera il riassorbimento del personale, riducendo la durata complessiva della disponibilità.
Profili di tutela e contenzioso
La collocazione in disponibilità può essere contestata davanti al giudice del lavoro (giurisdizione ordinaria per il pubblico impiego contrattualizzato). I motivi tipici riguardano errori nell'individuazione dei criteri di eccedenza, violazioni procedurali nel confronto con le organizzazioni sindacali, errata applicazione delle precedenze. Le pronunce della giurisprudenza di legittimità delineano un approccio rigoroso, esigendo motivazioni puntuali e parità di trattamento.
Domande frequenti
La disponibilità equivale al licenziamento?
No, è una fase di sospensione retributivo-funzionale del rapporto di lavoro, durante la quale il dipendente percepisce un trattamento ridotto e può essere ricollocato presso altre amministrazioni. Il licenziamento può intervenire solo al termine della disponibilità senza ricollocazione.
Chi paga il personale in disponibilità?
Il Ministero dell'Interno assegna all'ente dissestato un contributo pari alla spesa per il trattamento economico, dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. L'ente di destinazione, in caso di ricollocazione, riceve un analogo contributo per il rapporto di lavoro.
Il dipendente può contestare la collocazione in disponibilità?
Sì, davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. I motivi tipici sono l'errata individuazione dei criteri di eccedenza, le violazioni procedurali con le OO.SS. e l'inosservanza delle precedenze previste dai CCNL.
Vedi anche