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Art. 202 TUEL — Articolo 202

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Art. 202 TUEL — Articolo 202

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 e per altre destinazioni di legge.

2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.