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Art. 202 TUEL — Articolo 202
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 e per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
Stesso numero, altri codici
- Art. 202 Cod. Amb. — affidamento del servizio
- Art. 202 D.Lgs. 209/2005 — Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
- Art. 202 Codice Civile: Casi di separazione
- Articolo 202 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 202 Codice della Strada: Pagamento in misura ridotta
- Art. 202 c.p.c.: Tempo, luogo e modo dell’assunzione