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Art. 201 TUEL — Articolo 201

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Art. 201 TUEL — Articolo 201

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate , nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento alla possibilità di indebitamento, ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti “chiavi in mano” ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata. 83

2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore a cinquecentomila euro , gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe. 83

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2001, N. 26 .

4. 4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.