Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 212 CPI – Assemblea degli iscritti all’Albo

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell’ordine. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2. Ogni consulente abilitato iscritto all’albo può farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all’albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.

3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive.

In sintesi

  • Disciplina l'Assemblea degli iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale come organo collegiale di base dell'ordine.
  • Regola convocazione, funzionamento e quorum, nel rispetto della rappresentanza democratica degli iscritti.
  • L'Assemblea esprime indirizzi generali sull'attività del Consiglio dell'ordine e approva atti rilevanti.
  • Costituisce sede di partecipazione e controllo degli iscritti sull'amministrazione dell'ordine.
Indice dei contenuti

L'articolo 212 disegna la cornice dell'organo assembleare del Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale. La norma riflette i tratti tipici della disciplina degli ordini professionali, dove la partecipazione democratica degli iscritti si combina con l'azione esecutiva di un organo ristretto eletto, secondo un modello consolidato che bilancia rappresentanza e operatività.

Natura dell'Assemblea

L'Assemblea è organo collegiale composto da tutti gli iscritti all'Albo, espressione diretta della categoria professionale. Costituisce la base democratica dell'ordine ed è sede in cui si formano gli orientamenti generali. Si distingue dal Consiglio dell'ordine, che ha funzioni esecutive e di amministrazione corrente.

Convocazione e funzionamento

La convocazione avviene tipicamente su iniziativa del presidente del Consiglio dell'ordine, con preavviso adeguato e ordine del giorno reso noto agli iscritti. Sono tipicamente previste assemblee ordinarie a cadenza periodica (annuale) e assemblee straordinarie su questioni specifiche, anche su richiesta di una quota qualificata di iscritti.

Quorum e deliberazioni

Le deliberazioni richiedono il rispetto dei quorum costitutivo e deliberativo previsti. In linea generale, la prima convocazione richiede un quorum più elevato e la seconda è valida con un quorum ridotto, secondo il modello classico. Le deliberazioni vincolano gli organi esecutivi nei limiti delle competenze attribuite all'Assemblea.

Partecipazione e diritto di voto

Tutti gli iscritti in regola con le quote ordinarie hanno diritto di partecipare e votare. La sospensione, di diritto o disciplinare, comporta tipicamente la perdita temporanea del diritto di voto, mentre la cancellazione esclude dalla partecipazione. La regola garantisce che gli organi esprimano la volontà degli iscritti effettivamente in attività.

Funzione di controllo

L'Assemblea è anche sede di controllo del Consiglio dell'ordine: approva bilanci, valuta l'operato del Consiglio, può formulare indicazioni sugli indirizzi. Tale funzione assicura il presidio democratico dell'organo professionale e contribuisce alla trasparenza dell'amministrazione interna.

Casi pratici

Caso 1: Assemblea straordinaria su questione tariffaria

Tizio, insieme ad altri iscritti che raggiungono il quorum richiesto, chiede la convocazione di un'assemblea straordinaria su una questione di tariffa professionale. In linea generale, il presidente è tenuto a convocare l'assemblea entro un termine ragionevole se la richiesta è regolare e supportata dal numero minimo di iscritti.

Caso 2: Iscritto sospeso che pretende voto

Caio, sospeso disciplinarmente, vorrebbe esercitare il diritto di voto in assemblea. Tipicamente, durante la sospensione il diritto di voto è temporaneamente inibito; potrà essere riesercitato al ripristino della pienezza dello status professionale.

Domande frequenti

Cos'è l'Assemblea degli iscritti?

L'organo collegiale composto da tutti gli iscritti all'Albo dei consulenti PI, che esprime indirizzi e controlla il Consiglio dell'ordine.

Chi convoca l'Assemblea?

Tipicamente il presidente del Consiglio dell'ordine; in casi qualificati la convocazione può essere chiesta da un numero minimo di iscritti.

Gli iscritti sospesi possono votare?

No: la sospensione comporta tipicamente la perdita temporanea del diritto di voto, ripristinato al termine della misura.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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