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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Articolo 225: programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
  • Cornice di responsabilita estesa del produttore (EPR) sugli imballaggi
  • Recepimento delle direttive 94/62/CE e 2018/852/UE (pacchetto economia circolare)
  • Coordinamento con CONAI, consorzi di filiera e sistemi autonomi riconosciuti
  • Vigilanza del MASE; supporto tecnico di ISPRA e dei catasti regionali rifiuti
  • Sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione degli obblighi

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 225 Cod. Amb. — programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221-bis, comma 7-bis e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi: a) la prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili ; a-bis) la progettazione, la fabbricazione e l’uso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonché l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; a-ter) la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione; b) l’ accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili; c) l’ accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili; d) il miglioramento delle caratteristiche dell’imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili; e) la realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre: a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell’ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale; b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a).

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all’Osservatorio nazionale sui rifiuti un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione , nonché la relazione generale consuntiva relativa all’anno solare precedente. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del Made in Italy, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’ANCI si provvede alla approvazione e alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. .

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 .

5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso è elaborato in via sostitutiva dall’Autorità di cui all’articolo

207. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti dall’allegato E alla parte quarta del presente decreto.

6. I piani regionali di cui all’articolo 199 sono integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo.

In sintesi

  • Articolo 225: programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
  • Cornice di responsabilita estesa del produttore (EPR) sugli imballaggi
  • Recepimento delle direttive 94/62/CE e 2018/852/UE (pacchetto economia circolare)
  • Coordinamento con CONAI, consorzi di filiera e sistemi autonomi riconosciuti
  • Vigilanza del MASE; supporto tecnico di ISPRA e dei catasti regionali rifiuti
  • Sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione degli obblighi

La disposizione si inserisce nella disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, oggi declinata dagli artt. 217 ss. del d.lgs. 152/2006 in attuazione delle direttive 94/62/CE e 2018/852/UE del pacchetto economia circolare. Il tema riguarda nello specifico programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio: documento programmatico CONAI con obiettivi quantitativi di recupero, riciclo e prevenzione, oggetto di approvazione ministeriale. L'asse portante e il principio di responsabilita estesa del produttore (EPR), che individua nel soggetto che immette imballaggi sul mercato il centro di imputazione organizzativa e finanziaria della gestione dei rifiuti che ne derivano.

Architettura del sistema EPR sugli imballaggi

Il modello italiano si fonda sulla coesistenza di tre strumenti: il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che opera come consorzio di secondo livello a carattere generale; i consorzi obbligatori di filiera distinti per materiale (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro, bioplastica); i sistemi autonomi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alternativi al CONAI ma assoggettati a stringenti requisiti di rappresentativita e capacita finanziaria. Tipicamente, il produttore che non opta per un sistema autonomo aderisce automaticamente al CONAI, versando il contributo ambientale (CAC) modulato per materiale.

Obblighi sostanziali e contributo ambientale

Sul piano sostanziale, i soggetti obbligati sono tenuti a garantire il raggiungimento di obiettivi quantitativi di recupero e riciclo degli imballaggi, a sostenere il costo del servizio di raccolta differenziata svolto dai Comuni e a fornire le informazioni necessarie al monitoraggio. Il contributo ambientale, riscosso al primo trasferimento dell'imballaggio sul territorio nazionale, costituisce lo strumento finanziario del sistema. La giurisprudenza tributaria e amministrativa ha qualificato il CAC come prestazione patrimoniale imposta a carattere parafiscale, soggetta ai principi di determinatezza e di legalita.

Vigilanza, controlli e profili sanzionatori

La vigilanza sull'attuazione della disciplina e in capo al MASE, che si avvale dell'ISPRA per le attivita tecniche e dei catasti regionali rifiuti per la raccolta dei flussi informativi. Le agenzie regionali di protezione ambientale svolgono ispezioni sui produttori e sui consorzi. Il sistema sanzionatorio prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata adesione al consorzio o al sistema autonomo, per l'omessa comunicazione dei dati e per la violazione degli obblighi di marcatura. Nei casi piu gravi e in presenza di condotte fraudolente possono integrarsi anche fattispecie penali ai sensi della Parte VI-bis del codice.

Coordinamento eurounitario e prospettive di riforma

La cornice eurounitaria fornisce il faro interpretativo: la direttiva 2018/852/UE ha elevato i target di riciclo (70% complessivo al 2030) e introdotto criteri rafforzati di EPR; la direttiva (UE) 2019/904 (SUPD) ha esteso il modello ai prodotti monouso in plastica. Il regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) imporra ulteriori obblighi di riciclabilita progettuale e contenuto minimo di riciclato. Le imprese sono chiamate a un aggiornamento continuo dei processi di immissione in consumo.

Connessioni sistemiche

La norma si raccorda con le definizioni dell'art. 218 (imballaggio primario, secondario, terziario, riutilizzabile), con i criteri essenziali dell'allegato F alla Parte IV, con le disposizioni della Parte VI sul danno ambientale e con la disciplina antitrust nazionale in materia di concorrenza tra sistemi autonomi e CONAI. Rileva inoltre il coordinamento con la disciplina doganale per i flussi transfrontalieri di rifiuti di imballaggio (regolamento UE 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti).

Domande frequenti

Chi e il soggetto tenuto agli obblighi previsti dall'art. 225?

In linea generale, l'obbligo grava sul produttore che immette imballaggi sul mercato nazionale e, nei casi previsti, sull'utilizzatore professionale e sul distributore. La qualificazione del soggetto rileva ai fini dell'adesione al CONAI o a un sistema autonomo riconosciuto dal MASE.

Qual e la differenza tra CONAI e sistema autonomo?

Il CONAI e il consorzio nazionale di secondo livello cui si aderisce di regola, salvo che il produttore opti per un sistema autonomo riconosciuto dal MASE. I sistemi autonomi devono dimostrare rappresentativita, copertura territoriale, capacita finanziaria e raggiungimento dei target.

Cosa rischia chi non assolve agli obblighi sugli imballaggi?

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata adesione al consorzio o al sistema autonomo, per l'omessa comunicazione dei dati e per la violazione degli obblighi di marcatura. Nei casi piu gravi possono integrarsi anche fattispecie penali della Parte VI-bis del codice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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