Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 209 CPI — Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. L’albo istituito ai sensi dell’articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale in Italia che può consistere anche nella sede dell’ente o impresa da cui dipende.
2. La data di iscrizione determina l’anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all’albo hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell’interruzione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 209 Cod. Amb. — rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
- Art. 209 D.Lgs. 209/2005 — Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
- Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione
- Articolo 209 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 209 Codice della Strada: Prescrizione
- Articolo 209 Codice di Procedura Civile: Chiusura dell’assunzione