Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 207 CPI – Esame di abilitazione

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. L’abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall’articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, e composta per ciascuna sessione: a) dal direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente; b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti, designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy; c) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all’articolo 215, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese

2. È ammessa all’esame di abilitazione qualsiasi persona che: a) abbia conseguito: 1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero; 2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell’Unione europea includenti l’attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o in un istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d’invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell’abilitazione richiesta; b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

3. È ammessa all’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l’esame di qualificazione come consulente abilitato presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

4. Il periodo di tirocinio è limitato a dodici mesi se il candidato all’esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell’abilitazione richiesta.

5. L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove … tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.

6. L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l’iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attività produttive.

In sintesi

  • Disciplina l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale.
  • Definisce composizione e modalità di lavoro della commissione esaminatrice, mista pubblico-privato.
  • Prevede prove scritte e orali su materie giuridiche, tecniche e procedimentali in tema di proprietà industriale.
  • Distingue tipicamente tra esame per la sezione brevetti ed esame per la sezione marchi.
  • Costituisce il principale canale di accesso alla professione, in alternativa alla prova attitudinale per i professionisti UE.
Indice dei contenuti

L'esame di abilitazione è il filtro tecnico che presidia l'ingresso nella professione di consulente in proprietà industriale. La sua disciplina riflette il duplice carattere della professione: profilo giuridico (regole del CPI, convenzioni internazionali, procedimenti davanti all'UIBM) e profilo tecnico-scientifico (idoneità a redigere e leggere documenti brevettuali in ambito ingegneristico, chimico, biotecnologico).

Funzione dell'esame

L'esame ha la finalità di accertare la competenza specifica del candidato. In linea generale, il superamento attesta l'idoneità a operare davanti all'UIBM in autonomia, redigere descrizioni brevettuali, gestire opposizioni e contenziosi amministrativi, consigliare il cliente nella scelta tra i diversi strumenti di tutela. La selettività dell'esame è funzionale alla tutela della clientela e dell'affidabilità del sistema.

Commissione esaminatrice

La commissione è tipicamente composta da membri designati dal Ministero competente (esponenti dell'amministrazione), magistrati con esperienza in materia, consulenti iscritti all'Albo con anzianità, e talvolta professori universitari. La presenza congiunta di componenti pubbliche e professionali assicura un equilibrio tra esigenze di rigore amministrativo e attenzione alle pratiche concrete della professione.

Struttura delle prove

Le prove scritte mirano a verificare la capacità di redigere atti tecnici (descrizioni di brevetto, opposizioni, ricorsi) e di analizzare casi complessi. Le prove orali coprono il quadro normativo nazionale, europeo e internazionale (CBE, Trattato PCT, Regolamento marchio UE, Convenzione di Parigi) oltre alla disciplina del codice. Lo standard richiesto è quello di un professionista in grado di operare da subito, senza necessità di tutoraggio continuativo.

Sezioni dell'Albo e contenuti differenziati

Per la sezione brevetti, le prove valorizzano la capacità di lavorare con testi tecnico-scientifici, comprendere rivendicazioni e redigere descrizioni in lingua italiana e tipicamente in inglese. Per la sezione marchi, prevalgono i profili giuridici di confondibilità, distintività, rinomanza, registrabilità e opposizione, con attenzione alle banche dati e alla disciplina del marchio UE.

Rapporto con la prova attitudinale

L'esame italiano è alternativo, per i professionisti già abilitati in altri Stati UE, alla prova attitudinale di cui al d.lgs. 115/1992 (oggi nel quadro del d.lgs. 206/2007). Tale alternativa serve a riconoscere la sostanziale equivalenza dei percorsi abilitanti e a evitare duplicazioni di selezioni per chi abbia già dimostrato la propria preparazione in un altro Stato membro.

Casi pratici

Caso 1: Ingegnere candidato alla sezione brevetti

Tizio, ingegnere meccanico con esperienza pratica in studio, sostiene l'esame per la sezione brevetti. Tipicamente le prove scritte richiedono la redazione di una descrizione brevettuale completa, mentre le orali coprono CBE, PCT e disciplina nazionale. Il superamento consente l'iscrizione nella sezione brevetti dell'Albo.

Caso 2: Doppia abilitazione

Caio è già iscritto nella sezione marchi e intende abilitarsi anche per i brevetti. In linea generale deve sostenere le prove specifiche della seconda sezione, posto che le competenze tecniche richieste differiscono sensibilmente da quelle prevalentemente giuridiche dei marchi.

Domande frequenti

Cosa verifica l'esame di abilitazione?

La capacità tecnica e giuridica di esercitare la professione, con prove scritte e orali su normativa nazionale, europea e internazionale e su atti tipici (descrizioni, opposizioni, ricorsi).

Le prove sono uguali per brevetti e marchi?

No: per i brevetti prevalgono profili tecnico-scientifici e redazione di descrizioni; per i marchi prevalgono profili giuridici di distintività, confondibilità e procedure di opposizione.

Esiste un'alternativa all'esame?

Sì, per i professionisti già abilitati in altri Stati UE è prevista la prova attitudinale ai sensi del d.lgs. 206/2007, in luogo dell'esame italiano.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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