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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La reintegrazione consente il recupero di termini omessi per cause non imputabili
  • Va dimostrato un impedimento estraneo alla volontà della parte
  • La richiesta è soggetta a un termine breve dalla cessazione dell'impedimento
  • L'istituto si distingue dalla continuazione per i presupposti e l'ambito di applicazione

Testo dell'articoloVigente

Art. 193 CPI — Reintegrazione

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se l’inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.

2. Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l’atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l’istanza di reintegrazione con l’indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea . PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102 . Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l’attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.

3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del diritto di proprietà industriale può, entro il termine fissato dall’Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.

4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonché per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.

5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine di priorità, è reintegrato nel suo diritto se la priorità è rivendicata entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, altresì, in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di priorità.

6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l’oggetto dell’altrui diritto di proprietà industriale nel periodo compreso fra la perdita dell’esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, può: a) se si tratta di invenzione, modello di utilità, disegno o modello, nuova varietà vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai preparativi; b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.

Commento

L'articolo disciplina l'istituto della reintegrazione, strumento di carattere eccezionale che consente di recuperare termini omessi per cause non imputabili alla parte. Si distingue dalla continuazione per i presupposti più rigorosi e per la diversa ratio: la reintegrazione tutela situazioni di vera e propria forza maggiore.

Funzione dell'istituto

La reintegrazione risponde all'esigenza di non penalizzare il soggetto che, per cause estranee alla sua volontà, non ha potuto rispettare un termine procedurale. È espressione del principio generale di proporzionalità, secondo cui le conseguenze giuridiche devono essere correlate alla riprovevolezza della condotta. Tipicamente l'istituto trova applicazione in casi di gravi impedimenti: malattie, forza maggiore, calamità naturali, eventi straordinari.

Presupposti

La reintegrazione presuppone la dimostrazione di un impedimento non imputabile alla parte, vale a dire un evento estraneo alla sua sfera di controllo e tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine. La diligenza richiesta è quella ordinaria di un soggetto operante nel settore, ed eventuali negligenze, anche lievi, possono escludere l'applicazione dell'istituto. La giurisprudenza tende ad applicare criteri rigorosi.

Termini per la richiesta

La richiesta di reintegrazione deve essere presentata entro un termine breve dalla cessazione dell'impedimento, di norma due mesi, e comunque entro un termine massimo dalla scadenza del termine omesso, tipicamente un anno. Il rispetto di tali termini è essenziale: la richiesta tardiva è dichiarata inammissibile. Tipicamente la parte deve documentare con precisione il momento di cessazione dell'impedimento.

Documentazione

La richiesta deve essere corredata di documentazione idonea a dimostrare l'impedimento e la sua non imputabilità: certificati medici, attestazioni di calamità, prove di eventi straordinari. La qualità della documentazione è essenziale, perché l'ufficio valuta caso per caso la sussistenza dei presupposti. Tipicamente la richiesta è accompagnata anche dal compimento dell'atto omesso e dal pagamento di una tassa specifica.

Distinzione dalla continuazione

Rispetto alla continuazione, la reintegrazione presenta presupposti più rigorosi (necessità di un impedimento non imputabile) ma ambito di applicazione più ampio (può riguardare termini esclusi dalla continuazione). Tipicamente la scelta tra i due istituti dipende dalla natura del termine e dalla causa dell'omissione. In linea generale, conviene tentare prioritariamente la continuazione, riservando la reintegrazione ai casi in cui la prima non sia applicabile.

Domande frequenti

Quando posso chiedere la reintegrazione?

Quando l'omissione di un termine è dipesa da un impedimento non imputabile, vale a dire da un evento estraneo alla sfera di controllo della parte e tale da impedire oggettivamente l'osservanza.

Devo dimostrare l'impedimento?

Sì. La richiesta deve essere corredata di documentazione idonea a dimostrare l'impedimento e la sua non imputabilità: certificati medici, attestazioni di calamità, prove di eventi straordinari.

Qual è la differenza con la continuazione?

La continuazione è di favore e non richiede prove sulla causa dell'omissione, ma è esclusa per alcuni termini. La reintegrazione richiede la prova dell'impedimento non imputabile ma ha ambito più ampio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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