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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'istituto della continuazione consente di riprendere il procedimento dopo l'omissione di un termine
  • La richiesta deve essere presentata entro un termine breve dalla scadenza
  • Comporta il pagamento di una tassa specifica
  • Non è applicabile a tutti i termini, secondo le esclusioni previste dalla legge

Testo dell'articoloVigente

Art. 192 CPI — (Continuazione della procedura)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Quando il richiedente di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprietà industriale o altra conseguenza.

2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga previsto all’articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007 .

3. La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile al termine per la rivendicazione del diritto di priorità, ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la presentazione del documento di priorità, al periodo per l’integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai sensi dell’articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di proprietà industriale con mora, ai termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui all’articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008 .

Commento

L'articolo introduce l'istituto della continuazione della procedura, strumento di favore che consente al richiedente o ad altra parte di rimediare all'omissione di un termine, riprendendo il procedimento con il compimento dell'atto omesso. Si tratta di una misura di flessibilità che mitiga il rigore della perentorietà.

Funzione dell'istituto

La continuazione risponde all'esigenza di evitare conseguenze sproporzionate per omissioni che, pur formalmente perentorie, possono essere agevolmente sanate senza compromettere la coerenza del procedimento. È un'espressione del principio di favor per la conservazione del diritto, particolarmente rilevante in un settore come la proprietà industriale, dove la perdita di un titolo per una semplice dimenticanza può avere conseguenze economiche gravi.

Presupposti

La continuazione presuppone l'omissione di un termine procedurale e la richiesta tempestiva di ripresa del procedimento. Tipicamente la richiesta deve essere presentata entro un termine breve dalla scadenza del termine omesso, accompagnata dal compimento dell'atto e dal pagamento di una tassa specifica. La concessione è normalmente automatica al sussistere dei presupposti, senza necessità di valutare l'imputabilità o la colpa.

Termini e tassa

Il termine per chiedere la continuazione è di norma breve, tipicamente due o quattro mesi dalla scadenza del termine omesso, secondo le specifiche disposizioni. La richiesta è accompagnata dal versamento di una tassa, la cui funzione è dissuadere usi indebiti e coprire i costi amministrativi del trattamento. La tassa è autonoma rispetto a quelle ordinarie e va corrisposta in aggiunta.

Esclusioni

Non tutti i termini sono soggetti a continuazione: la legge esclude espressamente alcune categorie, in particolare i termini connessi a posizioni di terzi, come i termini per opposizione o per ricorso. La logica è di non consentire il recupero di termini che, una volta scaduti, hanno creato affidamenti in capo a soggetti diversi dal richiedente. Tipicamente la verifica dell'applicabilità della continuazione richiede un'analisi caso per caso.

Effetti

L'accoglimento della richiesta di continuazione produce l'effetto di considerare tempestivamente compiuto l'atto omesso, con conseguente prosecuzione del procedimento. Tipicamente l'effetto è retroattivo rispetto alla scadenza, e il procedimento riprende senza pregiudizio per la posizione del richiedente. In linea generale, l'istituto consente di rimediare a errori che altrimenti avrebbero conseguenze irreparabili.

Domande frequenti

Posso usare la continuazione per qualsiasi termine?

No, alcuni termini sono espressamente esclusi dalla legge, in particolare quelli connessi a posizioni di terzi come opposizioni o ricorsi. È necessaria una verifica caso per caso.

Devo dimostrare la causa dell'omissione?

Di norma no. La continuazione è un istituto di favore che opera automaticamente al sussistere dei presupposti formali, senza necessità di valutare l'imputabilità del ritardo.

Quanto tempo ho per chiedere la continuazione?

Un termine breve dalla scadenza del termine omesso, tipicamente due o quattro mesi secondo le specifiche disposizioni. Va versata anche una tassa per la richiesta.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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