Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114.6 T.U.B. Autorizzazione.

In vigore dal 14/08/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

“1. La Banca d’Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di societa’ per azioni, di societa’ in accomandita per azioni, di societa’ a responsabilita’ limitata o di societa’ cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove e’ svolta almeno una parte dell’attivita’ di cui all’articolo 114.1, comma 1, lettera b), numero 1);

c) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114.13, commi 1 e 3;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114.13, comma 2;

e) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attivita’ iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonche’ di quelle che disciplinano i diritti del creditore.

2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando, dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1, non risulti assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal presente capo e dalle relative disposizioni attuative, nonche’ delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori.

3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni indicate nel comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando il gestore di crediti in sofferenza autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attivita’.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d’Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza che nell’esercizio dell’attivita’ intendono ricevere e detenere fondi dai debitori, quando sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 114.7. I gestori di crediti in sofferenza che nell’esercizio dell’attivita’ non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori ne danno atto nell’istanza di autorizzazione.

5. Gli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 possono esercitare l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

6. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”

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In sintesi

  • La Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza al ricorrere di specifiche condizioni soggettive e oggettive (forma societaria, sede, idoneità degli organi, programma di attività).
  • L'autorizzazione può essere negata o revocata se non sono rispettate le condizioni richieste o le disposizioni a tutela dei debitori.
  • I gestori che intendono ricevere e detenere fondi dai debitori devono soddisfare anche le condizioni aggiuntive ex art. 114.7 TUB.
  • Gli intermediari ex art. 106 TUB possono esercitare la gestione di crediti in sofferenza in altri Paesi UE alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
  • La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione e i casi di revoca.

Art. 114.6 TUB: autorizzazione dei gestori di crediti in sofferenza, commento

L'art. 114.6 TUB, inserito dal D.Lgs. 116/2024 in attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive, SMD), costituisce la norma cardine del sistema autorizzativo dei gestori di crediti in sofferenza (NPL servicer) in Italia. Definisce le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione dalla Banca d'Italia, i presupposti per il diniego e la revoca, nonché le regole per i gestori che intendono operare con gestione di fondi.

Condizioni per l'autorizzazione

Il comma 1 elenca in modo tassativo le condizioni che devono ricorrere congiuntamente per ottenere l'autorizzazione della Banca d'Italia:

  • Forma societaria (lett. a): il gestore deve adottare la forma di S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. o società cooperativa. Sono escluse le imprese individuali, le società di persone e le fondazioni, in coerenza con la necessità di strutture organizzative adeguate all'attività vigilata.
  • Sede legale e direzione generale in Italia (lett. b): entrambe devono essere situate nel territorio italiano, dove deve essere svolta almeno una parte dell'attività di gestione ex art. 114.1, comma 1, lett. b), n. 1. Si evita così l'elusione della vigilanza tramite sedi estere di comodo.
  • Idoneità dei titolari di partecipazioni qualificate (lett. c): devono sussistere i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 TUB per i titolari delle partecipazioni rilevanti, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 114.13, commi 1 e 3 TUB. Si applica dunque il medesimo regime di valutazione prudenziale dei partecipanti qualificati previsto per le banche.
  • Idoneità degli organi di amministrazione, direzione e controllo (lett. d): i soggetti che svolgono tali funzioni devono essere idonei secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 114.13, comma 2 TUB. I criteri di idoneità (onorabilità, professionalità, indipendenza) saranno dettagliati nelle disposizioni attuative della Banca d'Italia.
  • Programma di attività e struttura organizzativa (lett. e): unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, deve essere presentato un programma che illustri l'attività iniziale, la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, nonché le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori (incluse quelle per la gestione dei reclami) e dei diritti del creditore.

Diniego dell'autorizzazione

Il comma 2 stabilisce che la Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando, dalla verifica delle condizioni di cui al comma 1, non risulti assicurato il rispetto delle disposizioni del Capo V-ter del TUB e delle relative disposizioni attuative, nonché delle disposizioni a tutela dei debitori. Il riferimento alla tutela dei debitori rafforza la centralità di questo obiettivo nel sistema autorizzativo: non è sufficiente che il richiedente soddisfi requisiti formali di solidità organizzativa, è necessario che il suo modello operativo garantisca il rispetto dei diritti dei debitori ceduti.

Disposizioni attuative: procedure, criteri e revoca

Il comma 3 demanda alla Banca d'Italia la disciplina di dettaglio relativa a: procedura di autorizzazione; criteri di valutazione delle condizioni del comma 1; casi di revoca; ipotesi di decadenza quando il gestore autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività entro il termine stabilito.

Autorizzazione ampliata per la gestione di fondi

Il comma 4 introduce un regime autorizzativo rafforzato per i gestori che intendono ricevere e detenere fondi dai debitori nell'esercizio della propria attività. Questi soggetti devono soddisfare, oltre alle condizioni del comma 1, anche quelle previste dall'art. 114.7 TUB, che stabilisce requisiti prudenziali aggiuntivi a tutela dei fondi dei debitori. I gestori che invece non intendono gestire fondi devono dichiararlo esplicitamente nell'istanza di autorizzazione.

Operatività transfrontaliera degli intermediari ex art. 106 TUB

Il comma 5 stabilisce che gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in altri Stati UE, alle condizioni e nei casi stabiliti dalla Banca d'Italia. Questo regime riflette il principio del mutuo riconoscimento europeo: un soggetto già vigilato in Italia come intermediario finanziario può accedere ai mercati NPL degli altri Paesi membri senza dover ottenere una nuova autorizzazione locale, nel rispetto delle procedure di notifica previste dalla SMD.

Raccordo sistematico

L'art. 114.6 TUB si inserisce in un sistema organico che comprende l'art. 114.5 (albo pubblico), l'art. 114.7 (requisiti per la gestione di fondi), l'art. 114.9 (operatività transfrontaliera dei gestori UE in Italia) e l'art. 114.13 (disposizioni attuative sui requisiti dei partecipanti e degli esponenti aziendali). Il rispetto di questo quadro normativo è presidiato dal sistema sanzionatorio del TUB e dai poteri di intervento della Banca d'Italia.

Prassi e linee guida

Domande frequenti

Quali sono i requisiti di forma societaria per ottenere l'autorizzazione come gestore di crediti in sofferenza in Italia?

Ai sensi dell'art. 114.6, comma 1, lett. a) TUB, il gestore deve adottare la forma di società per azioni (S.p.A.), società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.) o società cooperativa. Non sono ammesse forme diverse, come imprese individuali o società di persone.

La Banca d'Italia può negare l'autorizzazione a un gestore NPL?

Sì. Il comma 2 dell'art. 114.6 TUB prevede che la Banca d'Italia neghi l'autorizzazione quando, dalla verifica delle condizioni richieste, non risulti assicurato il rispetto delle disposizioni del Capo V-ter del TUB, delle relative norme attuative e delle disposizioni a tutela dei debitori.

Un gestore NPL che vuole incassare pagamenti dai debitori necessita di un'autorizzazione speciale?

Sì. Il comma 4 dell'art. 114.6 TUB prevede un regime autorizzativo rafforzato per i gestori che intendono ricevere e detenere fondi dai debitori: devono soddisfare sia le condizioni del comma 1 sia quelle aggiuntive previste dall'art. 114.7 TUB. I gestori che non gestiscono fondi devono dichiararlo nell'istanza.

Un intermediario finanziario ex art. 106 TUB può gestire NPL in altri Paesi dell'Unione europea?

Sì. Il comma 5 dell'art. 114.6 TUB prevede che gli intermediari iscritti all'albo ex art. 106 TUB possano esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in altri Stati UE, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in applicazione del principio di mutuo riconoscimento europeo.

Quali documenti e informazioni occorre allegare alla domanda di autorizzazione come gestore NPL?

Devono essere presentati l'atto costitutivo e lo statuto, nonché un programma concernente l'attività iniziale, la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e le politiche di tutela dei debitori (inclusa la gestione dei reclami). La Banca d'Italia disciplina la procedura nel dettaglio nelle proprie disposizioni attuative.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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