Testo dell'articoloVigente
Art. 206 Quater Cod. Amb. – (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all’articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l’acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l’allungamento del ciclo di vita dei prodotti.
2. Per l’acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, l’incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall’allegato L-bis alla presente parte.
3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi in misura almeno pari alle percentuali indicate dall’allegato L-bis alla presente parte. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.
4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri dell’Unione europea in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 .
In sintesi
Indice dei contenuti
Il Codice dell'Ambiente promuove strumenti di concertazione pubblico-privato per la gestione dei rifiuti: accordi, contratti di programma, incentivi e misure di promozione del riutilizzo e dell'economia circolare. Su questo versante operano anche i sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore (consorzi obbligatori e volontari). La disposizione in esame contribuisce a delineare questo quadro di concertazione.
Concertazione pubblico-privato nella gestione dei rifiuti
La norma in tema di incentivi per i prodotti derivanti da materiali post-consumo o dal recupero degli scarti si inserisce nel modello concertativo che il codice promuove per la chiusura dei cicli e per il miglioramento delle performance ambientali. sistema di incentivi per i prodotti riciclati e per i beni derivanti da operazioni di recupero, anche nel disassemblaggio di prodotti complessi. Gli accordi e i contratti di programma sono strumenti volontari che impegnano operatori economici, amministrazioni e portatori di interesse al raggiungimento di obiettivi definiti, con eventuali contributi pubblici e regimi semplificati.
Responsabilità estesa del produttore (EPR)
La responsabilità estesa del produttore, principio cardine del diritto europeo dei rifiuti, impone al produttore di un bene anche la responsabilità per la gestione del rifiuto che ne deriverà a fine vita. L'EPR opera tipicamente attraverso sistemi collettivi (consorzi obbligatori e volontari) che organizzano la raccolta, il trasporto, il recupero e il riciclaggio. La giurisprudenza, in linea generale, ha ribadito che l'adesione a un sistema collettivo non esime il produttore da responsabilità diretta in caso di gestione non conforme da parte del sistema.
Vigilanza e ruolo dell'Autorità di regolazione
La vigilanza sulla filiera dei rifiuti è affidata a una pluralità di soggetti: ARERA per la regolazione del servizio rifiuti urbani; ISPRA per il coordinamento tecnico e la reportistica; ARPA per i controlli sul territorio; Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza per il contrasto agli illeciti penali; MASE come autorità di indirizzo. Il Catasto rifiuti, alimentato dal MUD e da altri flussi informativi, costituisce la base dati per il monitoraggio nazionale ed europeo. La Commissione UE vigila sull'attuazione delle direttive di settore.
Incentivi per i prodotti riciclati ed economia circolare
Il codice prevede incentivi per i prodotti derivanti da materiali post-consumo o dal recupero degli scarti, anche nel disassemblaggio di prodotti complessi (RAEE, veicoli fuori uso). Le politiche di economia circolare promuovono il design for recycling, il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, l'allungamento del ciclo di vita dei beni. Strumenti complementari sono il green public procurement (criteri ambientali minimi, CAM), gli appalti verdi, le etichettature ambientali, le certificazioni di prodotto e di sistema (ISO 14001, EMAS).
Profili di concorrenza e di tutela degli operatori
Le misure di promozione e gli incentivi devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE) e i principi di concorrenza nel mercato interno. La giurisprudenza europea, in linea generale, ammette gli aiuti volti al miglioramento ambientale entro le soglie e le condizioni del Regolamento generale di esenzione (GBER) o previa notifica e autorizzazione della Commissione UE. I sistemi di EPR, in particolare, devono garantire non discriminazione tra produttori e trasparenza nella determinazione dei contributi ambientali.
Casi pratici
Caso 1: Tizio produttore aderisce a un sistema EPR
Tizio, produttore di apparecchiature elettroniche, aderisce a un sistema collettivo EPR (consorzio RAEE) per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa. Versa il contributo ambientale e si attiene alle prescrizioni del sistema. In linea generale, la giurisprudenza ha precisato che l'adesione non esonera il produttore in caso di gestione non conforme da parte del sistema, con possibili profili di responsabilità diretta.
Caso 2: Caio Regione stipula un accordo di programma
La Regione di Caio stipula un accordo di programma con un'associazione di categoria del settore agroalimentare per promuovere la riduzione degli imballaggi e il riutilizzo. L'accordo definisce obiettivi, tempi, incentivi e modalità di monitoraggio. La compatibilità con il diritto europeo degli aiuti di Stato è verificata con riferimento al Regolamento generale di esenzione (GBER) e alle soglie applicabili.
Domande frequenti
Come funziona la responsabilità estesa del produttore (EPR) richiamata dall'articolo 206-quater?
L'EPR impone al produttore di un bene anche la responsabilità per la gestione del rifiuto a fine vita. Operativamente è esercitata tramite sistemi collettivi (consorzi) che organizzano raccolta, trasporto, riciclaggio. L'adesione non esonera il produttore in caso di gestione non conforme.
Quali soggetti vigilano sulla filiera dei rifiuti?
ARERA per la regolazione, ISPRA per il coordinamento tecnico, ARPA per i controlli operativi, Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza per il contrasto agli illeciti, MASE per l'indirizzo. Il Catasto rifiuti raccoglie i dati alimentati dal MUD.
Gli incentivi per i prodotti riciclati sono compatibili con il diritto UE?
Sì, nei limiti del rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE). Il Regolamento generale di esenzione (GBER) ammette molti aiuti ambientali entro soglie e condizioni; gli aiuti maggiori richiedono notifica e autorizzazione della Commissione UE.